GARANZIE SPECIALI Clausole campione

GARANZIE SPECIALI. Pacchetto A
GARANZIE SPECIALI. (Atti vandalici, Eventi naturali e Sociopolitici)
GARANZIE SPECIALI. Art. 18 Punto h) Comprese Vedi art. 18 Punto h) Responsabilità Civile Terzi € 25.000,00 Franchigia Euro 4.000,00 Morte Euro 80.000,00 ===== Invalidità Permanente Euro 80.000,00 Franchigia 7% assoluta. “Tabella Lesioni” di cui all’Allegato “A” del D.P.C.M. 3 novembre 2010.
GARANZIE SPECIALI. La società rimborsa all’Assicurato le spese documentate sostenute per: ❑ custodia e parcheggio (a seguito furto o rapina) fino a € 516,00; ❑ produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno; ❑ eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino a € 516,00; ❑ sostituzione della serratura a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi fino a € 115,00; ❑ il rimborso (a seguito di furto o rapina) di A. residuo quota dell’imposta di proprietà non usufruita; B. spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 260,00; L’esborso massimo della Società non potrà essere superiore a € 516,00 complessivi.
GARANZIE SPECIALI. Art. 18 Punto h) Comprese Vedi art. 18 Punto h) Spese Mediche Ospedaliere – Art. 18 Punto c) Euro 2.500,00 Scoperto 20% con un minimo di Euro 150,00 per prestazione Spese Mediche Senza Ricovero – Art. 18 Punto d) Euro 2.500,00 Scoperto 20% con un minimo di Euro 150,00 per prestazione Diaria da Ricovero Euro 30,00 Massimo 30 gg. per sinistro/anno franchigia 3 giorni Diaria Gesso post ricovero Euro 25,00 Massimo 30 gg. per sinistro/anno franchigia 3 giorni Diaria Gesso Euro 25,00 Massimo 30 gg. per sinistro/anno franchigia 3 giorni Responsabilità Civile Terzi Euro 1.000.000,00 Franchigia Euro 500,00 Morte Euro 80.000,00 ===== Invalidità Permanente Euro 80.000,00 Franchigia 9% assoluta. “Tabella Lesioni” di cui all’Allegato “A” del D.P.C.M. 3 novembre 2010.
GARANZIE SPECIALI. Art. 18 Punto h) Comprese Vedi art. 18 Punto h) Spese Mediche Ospedaliere – Art. 18 Punto c) Euro 560,00 Scoperto 20% con un minimo di Euro 200,00 per prestazione Spese Mediche Senza Ricovero – Art. 18 Punto d) Euro 560,00 Scoperto 20% con un minimo di Euro 200,00 per prestazione Responsabilità Civile Terzi Euro 1.000.000,00 Franchigia Euro 500,00 Morte Euro 80.000,00 ===== Invalidità Permanente Euro 80.000,00 Franchigia 5% assoluta. “Tabella Lesioni” di cui all’Allegato “A” del D.P.C.M. 3 novembre 2010.
GARANZIE SPECIALI. Accertamenti diagnostici senza ricovero La Società, nel caso di Malattia (presunta o accertata) o di Infortunio, documentati da certificazione medica, assicura fino alla concorrenza del Massimale di Euro 5.000,00 per ogni Assicurato e per anno assicurativo, il pagamento delle spese per gli accertamenti diagnostici secondo le modalità previste dall'art. C.2 lettera d). Sono escluse dalla presente garanzia le spese relative a: - esami del sangue, delle urine e delle feci; - mineralogia e densimetria ossea computerizzata (MOC e DOC) e Pap Test; - visite mediche generiche e specialistiche di ogni natura.
GARANZIE SPECIALI. Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina) La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concor- renza di Euro 500 (cinquecento) per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento, ov- vero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro. La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere com- provate da specifica documentazione fiscale. • Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla concorrenza di Euro 500 (cinquecento) le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documenta- zione fiscale. • Danni causati dal trasporto occasionale di feriti La Società rimborsa sino alla concorrenza di Euro 500 (cinquecento) per sinistro le spese so- stenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di inciden- ti stradali. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
GARANZIE SPECIALI. (Atti vandalici, Eventi naturali e Sociopolitici) Rischi esclusi L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua; ▪ danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore; ▪ danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani; ▪ caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed uragani;
GARANZIE SPECIALI. La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: 1) guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione commessi o tentati: • ai beni assicurati; • ai locali che contengono i beni assicurati ed ai relativi fissi ed infissi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, esclusi i contenuti, nonché le relative porte poste a riparo e protezione degli accessi ed aperture. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato col massimo di Euro 2.583,00. L’assicurazione comprende inoltre: 2) il costo del materiale e quello della mano d’opera, compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto, per il rifacimento degli archivi sottratti o danneggiati, in occasione di furto, rapina od estorsione commessi o tentati, che si dovesse effettuare e che venisse realmente effettuato per la ricostituzione degli archivi, escluso l’indennizzo di qualsiasi danno indiretto e di valore artistico. Il pagamento dell’indennizzo avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento entro il termine di 12 mesi dal sinistro, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato col massimo di Euro 2.583,00; 3) i valori trasportati dal Portavalori fuori dai locali dove è esercitata l’attività sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato e col massimo di Euro 2.583,00, contro: • il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso od a portata di mano i valori stessi; • il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; • la rapina o la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti al servizio, mentre al di fuori dei locali dell’Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. Questa garanzia vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21. Per questa garanzia in caso di sinistro la Società rimborserà l’importo del danno liquidabile previa detrazione di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazio...