DECESSO DA INFORTUNIO. La garanzia è offerta a tutti gli Assicurati
DECESSO DA INFORTUNIO. In caso di decesso da infortunio, l’Impresa corrisponde al beneficiario un capitale pari al 100% del capitale assicurato relativo alla garanzia Decesso per qualsiasi causa, con un massimo di € 500.000,00. Decesso da infortunio stradale In caso di decesso da infortunio stradale, l’Impresa corrisponde al beneficiario un capitale pari al 100% del capitale assicurato relativo alla garanzia Decesso per qualsiasi causa, con un massimo di € 500.000,00. Decesso da infortunio e Decesso da infortunio stradale In caso di decesso da infortunio, l’Impresa corrisponde al beneficiario un capitale pari al 100% del capitale assicurato relativo alla garanzia Decesso per qualsiasi causa, con un massimo di € 500.000,00. In caso di decesso da infortunio stradale, l’Impresa corrisponde al beneficiario un capitale pari al 200% del capitale assicurato relativo alla garanzia Decesso per qualsiasi causa, con un massimo di € 1.000.000,00. Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio o malattia In caso di invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio o malattia (IPT) l’Impresa esonera il contraente dal pagamento dei premi per la durata residua del contratto, fino ad un massimo di € 2.500,00 per annualità assicurativa, a partire dalla data di accertamento dell’IPT.
DECESSO DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza. La garanzia opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato durante il periodo in cui il contratto è in vigore ma il decesso da infortunio sia avvenuto dopo la scadenza del contratto purché entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio. La Compagnia paga la somma assicurata ai soggetti indicati nel Modulo di polizza oppure agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi dell’Assicurato, in parti uguali. L'Assicurato può modificare i beneficiari comunicandolo per iscritto alla Compagnia. La somma assicurata per il caso di decesso da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità permanente da infortunio. Se però l'Assicurato muore dopo aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità permanente da infortunio e per cause riconducibili al medesimo infortunio, viene pagata la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il Decesso da infortunio.
DECESSO DA INFORTUNIO. La Compagnia verserà agli eredi legittimi dell’Assicurato, in parti uguali un Indennizzo di € 50.000 se l’Assicurato muore in seguito ad un evento coperto e la morte avviene entro 180 giorni dall’evento stesso.
DECESSO DA INFORTUNIO. Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza. La garanzia opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato durante il periodo in cui il contratto è in vigore ma il decesso da infortunio sia avvenuto dopo la scadenza del contratto purché entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio. Codice Civile)
DECESSO DA INFORTUNIO. Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva il decesso dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Impresa liquiderà al Beneficiario la somma a tale titolo assicurata. In caso di scomparsa dell’Assicurato conseguente a Infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presen- tazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se, successivamente al pagamento dell’Indennizzo da parte dell’Impresa, risulterà che l’Assicurato è vivo, l’Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente Totale da Infortunio di grado pari o superiore al 60% eventualmente subita. L ’Indennizzo per la garanzia ” decesso” non è cumulabile con l’Indennizzo previsto per la garanzia “ Invalidità P ermanente Totale da Infortunio di grado pari o sup er iore al 60% ”.
DECESSO DA INFORTUNIO. In caso di decesso dell’assicurato a seguito di infortunio, l’Impresa corrisponde al beneficiario un capitale pari al 100% del capitale assicurato relativo alla garanzia Decesso per qualsiasi causa, con un massimo di € 500.000,00. La prestazione è corrisposta a condizione che l’infortunio si sia verificato nel periodo di validità della polizza.
DECESSO DA INFORTUNIO. Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Decesso da Infortunio si intende la morte dell’Assicurato, in conseguenza ad Infortunio. L’Indennizzo in caso di Sinistro consiste in un importo pari al Debito Residuo del Mutuo esistente alla Data del Sinistro, nel caso in cui il capitale assicurato coincida con l’importo erogato del Mutuo sottostante oppure, in caso di estinzione parziale del Mutuo con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro. Qualora il capitale assicurato relativo alla polizza in oggetto sia inferiore all’importo erogato del Mutuo sottostante, l’indennizzo in caso di sinistro sarà ridotto in misura proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato e l’importo erogato del Mutuo. Eventuali indennizzi già corrisposti, a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la Data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti il Decesso da Infortunio, saranno detratti dall’importo dovuto per il Decesso da Infortunio. L’Indennizzo sarà pagato entro i limiti del capitale assicurato, con il massimo di Euro 500.000,00.
DECESSO DA INFORTUNIO. La morte dell’Assicurato a seguito d’Infortunio.
DECESSO DA INFORTUNIO. ART. 19 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO (Copertura assicurativa valida per tutti gli Assicurati) Xxxxxxx assicurato Ferme le esclusioni di cui al Capitolo III, il rischio coperto è il decesso da infortunio. Indennizzo In caso di decesso Assicurato da infortunio nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari € 500,00. ART. 19.1