Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. 2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio. 3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche. 1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile. 2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia). 3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie). 4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero. 5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio. 6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo. 7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso 2016; es- so resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima pri- ma della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentoricevimen- to, il contratto s'intenderà s’intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto contrat- to per verificare l'opportunità l’opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione retribu- zione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "l’espressione “giorni di calendario" ” si considerano conside- rano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "l’espressione “giorni lavorativi" ” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono rag- giungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "“retribuzione globale di fatto" s'intende ” s’intende quella comprensiva dell’indennità di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto vit- to e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali concordano prevedono l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura mi- sura di euro 12,00 7,00 con decorrenza dal 1° 1 gennaio 2021 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori lavora- tori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale proporzio- nale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti au- menti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà 25 novembre 2009, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo2013.
2. In caso di mancata disdetta di una delle partidisdetta, da comunicarsi comunicare con lettera raccomandata a.r. almeno 3 2 mesi prima della scadenza indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. Allegati Addì, 27 aprile 1995 tra la Confindustria; l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali si è convenuto quanto segue: a decorrere dalla data di scadenza sottoscrizione del presente accordo, in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il Decreto del Ministro del Lavoro di cui all'art. 1, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'azienda che risolva il rapporto di lavoro a mezzo lettera raccomandata tempo indeterminato motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato. La predetta indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all'età del dirigente interessato, ove questa risulti compresa tra i 47 e i 55 anni, nelle seguenti misure, calcolate con avviso i criteri di ricevimentocui al comma precedente: - 5 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto; - 1 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto. La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della legge 3 aprile 1979, n. 95, sempreché l'azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge medesima. La medesima disciplina trova altresì applicazione, sempre con pari decorrenza, nei casi di messa in liquidazione previsti dal Codice Civile, con esclusione delle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo e di altre forme di procedure concorsuali. Nei casi di cui al presente comma, la misura dell'indennità supplementare sarà comunque limitata a quella di cui al primo comma. L'accettazione del trattamento come determinato nei commi precedenti comporta automaticamente la rinuncia del dirigente a ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 19 del contratto nazionale. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo riguardi dirigente dipendente da impresa interessata alla misura di pensionamento anticipato disposte da apposite norme di legge con riferimento alle fattispecie di cui al 1° comma - sempreché, naturalmente, il dirigente stesso sia nelle condizioni previste dalle predette norme per l'esercizio della facoltà di pensionamento anticipato - la misura dell'indennità supplementare si intende in ogni caso limitata a quella stabilita dal predetto 1° comma e la disciplina da quest'ultimo prevista è applicata in xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx arbitrale disciplinato dall'art. 19 del contratto s'intenderà tacitamente rinnovato nazionale, ricorso che, nelle ipotesi di cui al presente comma, si considera comunque non esperibile dal dirigente. Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60 se donna), non si applica la disciplina di cui al presente accordo. Dichiarazione a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo si riferisce esclusivamente alle fattispecie giuridiche individuate, con gli specifici richiami delle relative fonti legislative, e che a tali fattispecie le parti intendono continuare a riferirsi anche qualora le stesse dovessero risultare collocate nel contesto di sopravvenute disposizioni di legge. Allegati Addì, 24 novembre 2004, in Roma Confindustria e Federmanager premesso che - la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze; - è ormai consolidata la necessità di favorire un trienniocostante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dall'innovazione tecnologica e dalla complessità sociale; visti - l'articolo 118, commi 1 e seguenti della L. n. 388/2000, modificata dalla l. n. 289/2002 che prevede il finanziamento, attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; - l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione di Fondirigenti, Fondo per la Formazione Professionale Continua dei Dirigenti delle Aziende Produttrici di Beni e Servizi del 23 maggio 2002; - lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti del 9 dicembre 2002; si conviene
1. di costituire una Commissione tecnica paritetica composta da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza di Confindustria e 3 di Federmanager con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere sulle richieste di finanziamento predisposte, con valenza nazionale o pluriregionale, da organizzazioni di rappresentanza delle imprese e/o associazioni temporanee di imprese che, per la natura stessa della organizzazione/associazione, non hanno o non possono avere una ordinaria interlocuzione a carattere sindacale con Xxxxxxxxxxxx né in sede nazionale né territoriale e/o aziendale;
2. le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in occasione della riunione di insediamento tenendo comunque conto che:
a) la Commissione verificherà che nel piano formativo sottoposto al suo esame siano presenti i requisiti richiesti nell'allegato alla domanda di finanziamento del formulario di presentazione predisposto da Fondirigenti;
b) la Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani ai requisiti sopra richiamati, mediante apposito verbale.
3. Le La Commissione potrà altresì predisporre e proporre alle parti in epigrafe piani formativi d'interesse nazionale per imprese e dirigenti.
4. Al fine di favorire l'approvazione dei piani formativi aziendali nei casi di assenza di r.s.a. per i dirigenti, è facoltà delle Associazioni territoriali di Confindustria e di Federmanager prevedere, con relative intese, la costituzione di una apposita Commissione paritetica territoriale allo scopo di esaminare, approvare e validare i piani formativi aziendali ai fini di accedere al finanziamento da parte di Fondirigenti. Il verbale d'intesa eventualmente sottoscritto in sede territoriale dovrà risultare aderente ai contenuti del protocollo allegato al presente accordo e dovrà essere trasmesso alle parti e a Fondirigenti. Il parere di conformità espresso dalla suddetta Commissione nella scheda di validazione del piano formativo aziendale, dovrà essere trasmesso a Fondirigenti unitamente al piano formativo aziendale per il quale si richiede il finanziamento. FEDERMANAGER Il Presidente Industriali e Affari Sociali CONFINDUSTRIA Il Vice Presidente per le Relazioni Allegato al verbale di accordo per la verifica dei piani formativi in sede nazionale e territoriale Protocollo d'Intesa Addì, Tra l'Associazione Industriale di .......... rappresentata da ............... e XXXXXXXXXXXX .................... rappresentata da .................... premesso che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze; è ormai consolidata la necessità di favorire un costante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema industriale nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale; visti - l'articolo 118 c. 1 e segg. della legge 388/2000 che prevede il finanziamento, attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti; - l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi del 23 maggio 2002 (Fondirigenti); - lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti del 9 dicembre 2002; - il decreto del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2003; si conviene quanto segue entro il verrà costituita una Commissione bilaterale paritetica composta da 4 componenti, di cui 2 in rappresentanza dell'Associazione Industriale di ................. e 2 di Federmanager , con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere di conformità su piani formativi aziendali predisposti dalle aziende in assenza di r.s.a. dei dirigenti, per l'accesso ai finanziamenti di Fondirigenti. I suddetti progetti saranno dichiarati conformi sulla base dei seguenti requisiti: - finalità dell'intervento e descrizione delle competenze da sviluppare, aggiornare e/o riqualificare; - individuazione delle modalità dell'intervento formativo e sua articolazione La Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani mediante apposito verbale. La Commissione ha, inoltre, il compito di: - proporre alle Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza firmatarie del presente contratto accordo ipotesi di piani formativi territoriali e settoriali di interesse per verificare l'opportunità il personale dirigente dipendente di apportarvi modifiche.aziende aderenti al Fondirigenti; - compiere valutazioni, sulla base dei dati forniti da Fondirigenti, circa la distribuzione degli interventi di formazione continua dei dirigenti sul territorio. L'attività di segreteria sarà assicurata dall'Associazione ...... Le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in occasione della riunione di insediamento. FEDERMANAGER di ................................... Associazione/Unione Industriali di ................................... Allegati Addì, 24 novembre 2004, in Roma Confindustria e Federmanager Premesso che - con verbale di accordo 6 febbraio 2004 le suddette Parti hanno concordato la costituzione di un Gruppo di studio paritetico con il compito di esaminare e proporre soluzioni idonee alla costituzione, nell'ambito di Fondirigenti, ovvero di un Ente bilaterale ad hoc, di una Agenzia del lavoro della dirigenza gestita dalle parti; - la richiamata disposizione contenuta nel suddetto D.L.vo stabilisce che sono autorizzati, tra gli altri, allo svolgimento dell'attività di intermediazione gli enti bilaterali nel rispetto dei requisiti previsti dalla disposizione medesima; - il quadro normativo si è completato con l'emanazione dei previsti decreti ministeriali ma è ancora necessario fare gli opportuni approfondimenti circa la loro corretta attuazione; - occorre utilizzare, per quanto consentito, il sostegno logistico e organizzativo delle parti al fine di realizzare il necessario coinvolgimento del territorio nonché quelle economie di scala che consentono la maggiore efficienza; - a questo fine le attività dovranno tenere conto di quanto già esistente in materia nell'ambito delle stesse parti e tenendo conto che Fondirigenti ha già la natura di ente bilaterale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003; tutto ciò premesso le parti convengono che:
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensiletenendo conto del disposto dell'art. Esempio: paga oraria per numero 6, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, nonché del contenuto dei successivi decreti attuativi, è possibile avviare, nell'ambito dell'ente bilaterale Fondirigenti, previo rilascio dell'apposita autorizzazione ministeriale, l'attività di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.promozione dell'incontro tra domanda e offerta nei confronti dei dirigenti in stato di disoccupazione o dipendenti da aziende in liquidazione, in modo che possano mettere in rete le loro caratteristiche professionali al fine di favorire una rapida ricollocazione;
2) Quando è altresì possibile creare una rete di punti informatici, collegati con la banca dati centrale gestita da Fondirigenti, avvalendosi, nel contratto viene usata l'espressione "giorni rispetto di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).quanto previsto dalle normative vigenti in materia, delle strutture territoriali di Federmanager e di Confindustria, in modo da favorire la raccolta dei curricula dei dirigenti di cui al punto 1;
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano le parti intendono altresì offrire ai dirigenti di cui al punto 1 l'insieme dei seguenti servizi, anche per il tramite di convenzioni con altre agenzie autorizzate: - consulenza, informazione e riorientamento, su richiesta dei manager interessati, per ridurre i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).gap professionali, fornendo anche indicazioni sui trend di sviluppo; - assistenza per l'analisi e l'identificazione dei bisogni di formazione dei dirigenti di cui al punto 1) e delle relative scelte formative;
4) Le frazioni al fine di anno si computano a mesi interi e realizzare gli obiettivi di cui ai punti precedenti è necessario effettuare le frazioni opportune verifiche tecniche, anche al fine di mese, quando raggiungono o superano valutare l'impiego delle risorse professionali necessarie ed i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.costi relativi;
5) Per "retribuzione globale saranno, altresì, verificate forme e modi per avviare in quattro aree, a titolo sperimentale, i servizi integrati coerenti agli obiettivi prefissati al precedente punto 3), tenendo conto delle particolari situazioni di fatto" s'intende quella comprensiva criticità relative alla domanda ed offerta di tutte le indennità lavoro e alla possibilità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità avvalersi in loco di vitto e alloggio.condizioni ambientali ritenute idonee;
6) vengono pertanto affidate ad un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti, le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.verifiche tecniche previste ai punti precedenti;
7) il gruppo terminerà i propri lavori in tempo utile per sottoporre alle parti ogni elemento di valutazione e di costo al fine di consentire l'operatività dell'iniziativa entro il mese di febbraio 2005. Le parti proporranno al Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti di valutare e deliberare in merito alle risorse economiche da destinare per la realizzazione dell'insieme delle iniziative previste. Il Presidente Industriali e Affari Sociali FEDERMANAGER CONFINDUSTRIA Il Vice Presidente per le Relazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<> DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO DIVISIONE I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’artMinistero del Lavoro, e delle Politiche Sociali Partenza-Roma, 06/04/2006 Prot. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.13/I/0009067
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre c.c.n.l. entra in vigore dal 1° ottobre 2020 22 dicembre 2015 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che 2018, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti. Ove non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata stata data disdetta di da una delle parti, da comunicarsi parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 tre mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentoscadenza, il presente contratto s'intenderà tacitamente si intenderà rinnovato per un triennio.
3anno, e così di anno in anno. Le Parti si riuniranno parti concordano che per i lavoratori, già in forza alla scadenza del 1° biennio data di vigenza sottoscrizione del presente c.c.n.l., con contratto a tempo indeterminato si applicherà, quale condizione di miglior favore, quanto di seguito previsto in materia di permessi retribuiti, ferie, retribuzione, scatti di anzianità, 14ª mensilità, maggiorazioni per verificare l'opportunità lavoro supplementare e trasferimenti. Analoga disciplina verrà applicata nei confronti dei lavoratori, già in forza alla data di apportarvi modifichesottoscrizione del presente c.c.n.l.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero , con contratto a tempo determinato, anche in caso di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel successivi proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mesetempo determinato presso la stessa azienda, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati quali viene, altresì, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel livello BS della tabella A)limite di trentasei mesi dal primo contratto instaurato, ed presso le unità produttive situate nello stesso comune, in misura proporzionale presenza di assunzione per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo le mansioni svolte nel precedente periodo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordoassunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 25 giugno 2010 e scadrà avrà scadenza il 31 dicembre 2022 esso 24 giugno 2013 ed il 24 giugno 2012 rispettivamente per la parte normativa e per la parte economica, fatte salve, eventuali, specifiche scadenze contrattualmente stabilite. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sia stato sarà sostituito dal nuovo contratto nazionale che avrà comunque validità dal giorno successivo. Firmato: − XXX.XX.XXX.: Xxxxxxxx Xxxx − C.I.F.A.: Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx − F.I.A.DEL S.P.: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Spett.le Commissione Regionale per L’impiego c/o Direzione Regionale del lavoro Oggetto: progetto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 3 della Legge 863/84 e successive modificazioni. Il sottoscritto nella qualità di della ditta/società sita in l’attività di aderente a contratto applicato CCNT con organico di n. dipendenti addetti a tempo indeterminato di cui: - dirigenti x. - quadri n. - impiegati n. - operai n. - apprendisti n. chiede che venga approvato il progetto di formazione e lavoro relativo al conseguimento della/e qualifica/che finale di: livello nazionale di inquadramento livello intermedio di inquadramento livello finale di inquadramento numero complessivo delle unità interessate all’assunzione durata del/i contratto/i di formazione e lavoro QUALIFICHE MESI TEMPI DI ASSUNZIONE La formazione consisterà nell’impartire nozioni teorico–pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e conseguirà l’inserimento graduale nella posizione lavorativa sopra indicata, conseguentemente alla progressiva acquisizione della capacità professionale.
2. In caso a) La formazione sarà impartita presso i locali dell’azienda, dove viene svolta l’attività;
b) i contenuti dell’istruzione avranno particolare riferimento a
c) La formazione sarà realizzata sotto la guida del titolare o di mancata disdetta di una altre persone esperte, anche nel corso dello svolgimento delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennioattività produttive.
3d) La formazione sarà realizzata da
e) La retribuzione e la normativa sarà quella prevista dal contratto sopra indicato. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo • Ai sensi della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendarioLegge 1618/62, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale dichiara che non vi sono stati, negli ultimi 12 mesi, licenziamenti per riduzione di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegatepersonale con la stessa qualifica. • Ai sensi dell’art. 2, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi Legge 675/77 non sono in misura di euro 12,00 atto sospensioni dal lavoro o riduzioni del personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per la stessa qualifica. • Ai sensi del comma 4 del citato art. 25 della Legge 223/91, non adibirà i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A)da assumere in mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento. Si dichiara, ed in misura proporzionale per inoltre, che il presente progetto standard non sarà applicato a giovani che abbiano già fruito dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Tutti gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 oneri del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordofinanziamento sono a totale carico dell’azienda.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre Contratto Integrativo Aziendale che sostituisce ogni precedente CIA, consta di 44 articoli, ed ha effetto dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo30 luglio 2009, fatte salve diverse decorrenze specificamente indicate nel testo.
2. In caso di mancata disdetta di Esso scade il 31.12.2012 e si intende tacitamente rinnovato a meno che non sia notificata disdetta, anche da una soltanto delle partiParti all’altra, da comunicarsi almeno 3 sei mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennioscadenza.
3. Le Entrambe le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio dichiarano sin d’ora, nel caso di vigenza del presente contratto tempestiva disdetta, la propria disponibilità ad iniziare eventualmente le trattative per verificare l'opportunità il rinnovo a partire dal mese di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero ottobre dell’anno di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie)scadenza.
4. Tutte le disposizioni del CIA sono ad ogni effetto correlate ed inscindibili tra di loro e non sono pertanto suscettibili di separata considerazione ed applicazione. Letto, confermato e sottoscritto. Milano, 30 luglio 2009 Per le RSA Per la Direzione Risorse Umane Il presente contratto integrativo è applicato ai dipendenti di: - AXA Assicurazioni S.p.A. - AXA ATMR - AXA Life Europe - AXA Interlife - AXA Corporate Solution Successivamente alla firma dell’Ipotesi di Accordo, le Parti si danno atto che per AXA Corporate Solution S.p.A. è previsto un contratto specifico di pari contenuto normativo ed economico, fatte salve le preventivate eccezioni sia sulla parte normativa che su quella economica. Pertanto, le firme sugli accordi delle singole Società, nelle stesure definitive e specifiche, vengono apposte sul Contratto di ogni singola Impresa. Milano, 30 luglio 2009 Per le RSA Per la Direzione Risorse Umane Il giorno 30 luglio 2009, in Milano AXA Assicurazioni S.p.A. rappresentata da Xxxxxx Xxxxx (Amministratore Delegato) Le frazioni Xxxxxx Xxxxxxxxx (Direttore Xxxxxxx Xxxxx) Xxxxxx Xxxxx (Responsabile Relazioni Industriali) Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx e la RSA FIBA - CISL la RSA FISAC - CGIL la RSA FNA la RSA SNFIA la RSA UILCA – UIL concordano che con la mensilità retributiva di anno si computano a novembre 2009 al personale di cui alla Parte Prima – Disciplina Speciale del CCNL (Personale Amministrativo) verrà erogata una “Una Tantum” di importo di pari ad € 250,00 lorde parametrate, applicando la scala parametrale di cui all’art. 34, punto B, comma 1 (parametro di riferimento 4° livello d’inquadramento, 7° classe d’anzianità), sotto indicata: ➢ Scala parametrale Dipendenti AXA Assicurazioni S.p.A. CLASSE LIVELLO 7°- 3°grado 7°- 2°grado 7°- 1°grado 6° 5° 4° 3° 2° 1° 1 141% 134% 126% 97% 91% 85% 78% 72% 68% 2 147% 140% 133% 100% 93% 88% 81% 73% 70% 3 154% 147% 139% 102% 96% 90% 83% 75% 71% 4 160% 153% 145% 105% 98% 92% 85% 77% 73% 5 167% 159% 151% 108% 101% 95% 87% 79% 75% 6 170% 163% 155% 111% 104% 97% 89% 81% 77% 7 177% 170% 161% 115% 107% 100% 92% 83% 78% 8 181% 174% 166% 118% 110% 103% 94% 85% 80% 9 122% 113% 106% 97% 87% 82% 10 125% 116% 109% 100% 89% 84% 11 129% 120% 112% 102% 91% 85% 12 133% 123% 115% 105% 94% 87% 13 136% 126% 117% 108% 96% 89% Al personale di cui alla Parte Seconda – Disciplina Speciale del CCNL (Personale addetto all’Organizzazione Produttiva ed alla Produzione), con la mensilità retributiva di novembre 2009 verrà erogata una “Una Tantum” di importo di pari ad € 160,00 lorde parametrate, applicando la scala parametrale di cui all’art. 34 bis (parametro di riferimento 4° livello d’inquadramento, 7° classe d’anzianità), sotto indicata: ➢ Scala parametrale Produttori LIV 4 LIV 3 LIV 2 LIV 1 classe 1 107% 88% 53% 44% classe 2 110% 90% 54% 45% classe 3 112% 92% 56% 46% classe 4 115% 94% 57% 47% classe 5 117% 96% 58% 48% classe 6 120% 98% 59% classe 7 123% 100% 60% classe 8 125% 102% 61% classe 9 128% 104% classe 10 130% 106% classe 11 133% classe 12 135% classe 13 138% In caso di assunzione/cessazione in corso d’anno, l’Una Tantum verrà erogata in proporzione ai mesi interi di servizio nel corso dell’anno 2009. L’Una Tantum verrà erogata a condizione che il dipendente sia in forza nel mese dell’erogazione. Letto, confermato e sottoscritto Per le frazioni RSA Per la Direzione Risorse Umane
Art. 1 Sfera di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelleapplicazione - Definizioni pag. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art2 Art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.1 bis Etica Sociale 3 Art 1 ter Mobilità infragruppo 6 TUTELE
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo5.1: La durata minima di noleggio è pari ad 1 giorno (8 ore); salvo diverso accordo tra le parti, l’importo relativo ad 1 giorno di noleggio è inteso come minimo fatturabile.
25.2: La locazione decorrerà dal momento in cui la macchina e/o l’attrezzatura noleggiata lascia la sede del Locatore e terminerà al ritorno della stessa in detta sede; a tal fine, faranno fede esclusivamente i “rapporti di intervento” emessi dal Locatore. I tempi di trasferimento, piazzamento, allestimento e disallestimento della macchina e/o dell’attrezzatura rientrano nei costi di noleggio e verranno anch’essi computati nel costo della prestazione.
5.3: In caso di mancata disdetta recesso anticipato del Locatario, o di risoluzione del contratto che sia dovuta a suo inadempimento, il medesimo sarà tenuto al pagamento integrale del valore del contratto conteggiato fino alla scadenza contrattuale. E’ inoltre fatto salvo, in tali ipotesi, il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno.
5.4: Il contratto si intende risolto ipso iure, ad iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c., in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata del Locatario, con le conseguenze sotto riportate, nonchè quelle altresì di cui al successivo art.16 del presente accordo. Il contratto si intende altresì risolto ipso iure, ad iniziativa del Locatore ex art. 1456 c.c. e con le medesime conseguenze sotto riportate e di cui al successivo art.16, nel caso in cui: dovessero essere elevati protesti a carico del Locatario; venissero effettuate segnalazioni alla Centrale di allarme Interbancaria (CAI) a carico del Locatario; venissero intraprese procedure esecutive a carico del Locatario; laddove il Locatario diventi insolvente; laddove il Locatario subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni; nel caso in cui il Locatario venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente; quando intervengano variazioni nella natura giuridica del Locatario, nella sua composizione, nelle persone dei dirigenti, o comunque modifiche che importino diminuzione dell’efficienza dello stesso e/o della sua solvibilità. Laddove si verificasse una delle partiipotesi sopra contemplate, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data tutti i crediti del Locatore, anche se non ancora scaduti, diverranno immediatamente esigibili e dovranno essere saldati dal Locatario entro due giorni dalla richiesta del Locatore, senza che il Locatario medesimo possa opporvi eccezione alcuna. Il Locatore, decorsi i predetti giorni due dalla richiesta, avrà diritto di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso incamerare la cauzione, senza necessità di ricevimentoalcuna ulteriore comunicazione, sino alla concorrenza dell’intero proprio credito, sia per canoni non pagati, che per costi e/o danni (anche per il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato fermo macchina e/o attrezzatura, per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio le spese di vigenza del presente contratto recupero, le riparazioni ed i ripristini), dal medesimo subiti, che per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità causali di cui alle tabelle allegateal successivo art.16. E’ fatto, ivi incluse le indennità di vitto e alloggioin ogni caso, salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Noleggio Con Operatore
Decorrenza e durata. 1. Il presente nuovo contratto decorre de- corre dal 1° ottobre 2020 maggio 2013 e scadrà sarà valido sino al 31 agosto 2016, per una durata di comples- xxxx xxxxxxxx mesi (in luogo dei canonici tren- tasei). Come di consueto, sarà organizzato un ciclo di incontri sul territorio, d’intesa con le organiz- zazioni aderenti, per presentare l’accordo alle imprese e ai consulenti del lavoro. Roma, 19 gennaio 2014 “L’accordo raggiunto oggi tra Federalberghi, Faita-Federcamping e le Organizzazioni Sindacali di categoria affronta le problematiche di un settore in grande affanno” è il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino commento del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla sigla della bozza d’accordo del rinnovo del CCNL Turismo scaduto il 30 aprile del 2013. “Aver siglato il rinnovo dopo 15 mesi di trattative -prosegue Bocca- rappresenta un atto di grande responsabilità delle imprese che, pur a fronte di una situazione di crisi prolungata, hanno inteso dare ai lavoratori ed alle loro famiglie un segnale di speranza per il futuro. “La firma dell'accordo è stata possibile -aggiunge Bocca- grazie all'adozione di soluzioni innovative, che non sia stato sostituito dal successivo.
2realizzano il giusto equilibrio, offrendo risposte concrete anche alle esigenze delle imprese. In caso particolare, i meccanismi di mancata disdetta gestione del mercato del lavoro e dell'orario di una delle partilavoro realizzano la flessibilità necessaria per adattarsi tempestivamente all'andamento del mercato, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata che purtroppo non è ancora uscito dalla congiuntura negativa". L'accordo si apre con avviso di ricevimento, un invito rivolto al Governo affinché vengano tempestivamente adottate politiche per il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3rilancio del settore. Le Parti parti indicano un pacchetto d’interventi concreti su una pluralità di materie, tra cui la destagionalizzazione, la riqualificazione dell'offerta, le politiche fiscali e il contrasto all'abusivismo. Il contratto avrà una durata di 40 mesi (dal 1º maggio 2013 al 31 agosto 2016), con un primo aumento salariale, pari a 17,60 euro, che sarà pagato a febbraio 2014. Sono previste ulteriori quattro rate di identico importo, che determineranno un aumento complessivo di 88 euro, che arriverà a regime ad aprile 2016. L’accordo prevede anche soluzioni innovative in materia di contratto di apprendistato, lavoro a tempo determinato ed organizzazione degli enti bilaterali. Inoltre è previsto un adeguamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa e l’impegno a proseguire il confronto per l’istituzione del fondo bilaterale di sostegno al reddito previsto dalla legge 92/12. Infine, a margine del contratto, le parti hanno sottoscritto un protocollo sull’Expo 2015, con il quale s’impegnano a collaborare per contribuire al successo della manifestazione, anche al fine di promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo ed a favorire il normale svolgimento delle relazioni sindacali. Il giorno 18 del mese di gennaio 2014, tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo ‐ FEDERALBERGHI; la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta ‐ FAITA; con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese ‐ CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA; e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi ‐ FILCAMS CGIL, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL); la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo ‐ FISASCAT CISL, con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS; si riuniranno alla scadenza è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del 1° biennio Contratto Collettivo Nazionale di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 Lavoro per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 dipendenti da aziende del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordosettore Turismo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: CCNL Turismo
Decorrenza e durata. 112 Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde unicamente all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma. Spett.le MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Spett.le I.N.P.S. Spett.le I.N.A.I.L. Spett.le C.N.E.L. Le parti nel sottoscrivere l’Accordo Collettivo Nazionale in oggetto si impegnano, per nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente Accordo Collettivo Nazionale che è accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in originale. Le parti convengono che il presente Accordo Collettivo Nazionale è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le organizzazioni e/o Associazioni datoriali nel perimetro Confederale di CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare la massima diffusione dell’Accordo Collettivo in oggetto presso le proprie basi associative e iscritti. Le parti si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente Accordo Collettivo Nazionale a tutti i livelli territoriali e per tutto il periodo della sua validità coerentemente nel rispetto degli Accordi Interconfederali sottoscritti dalla CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA e UGL. Con riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei Call Center da valere in tutto il territorio nazionale. L’anno 2018, il giorno uno del mese di marzo in Roma, presso la sede nazionale di CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA, in Xxxxxx X.X. Xxxxx, 0 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING - in breve ASSOCALL – aderente a CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx, con l’assistenza del Comitato tecnico-scientifico di ASSOCALL, nelle persone dell’Avv. Xxxxxxx di Xxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxx Xxxxx, UGL TERZIARIO NAZIONALE rappresentata dal Segretario Nazionale, Xxxx Xxxxxxxx e dal vice Segretario Nazionale De Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx. Il presente contratto decorre dal Accordo intende dare attuazione al D.Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro, che ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative. L'art. 2, comma 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino , del citato decreto ha disposto infatti che, a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della far data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, limitando l’operatività della presunzione di subordinazione di cui al comma 1 e, di conseguenza escludendo dalla riconduzione al lavoro subordinato, le collaborazioni per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A)le quali gli Accordi Collettivi Nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. A seguito delle modifiche normative apportate, ed in misura proporzionale ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative proprie delle aziende aderenti all’Associazione ASSOCALL, le parti in epigrafe sottoscrivono il seguente Accordo al fine di individuare gli specifici profili professionali con i quali è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, definendone altresì il relativo trattamento economico e normativo, ai sensi e per gli altri livelli/tabelleeffetti dell'art. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 532, comma 2, sono dovuti lettera a) del D.Lgs. 81/2015 e dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2017. Le Parti, con il presente Accordo, propongono un assetto contrattuale specifico che definisca la disciplina dei rapporti di collaborazione in modo coerente con le dinamiche operative del Settore, impostato sui concetti di flessibilità, produttività, tutela e crescita delle professionalità. Le Parti inoltre ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a far data riaffermare le politiche settoriali e di sistema. Per favorire l’adozione di tali politiche, le Parti si impegnano, a promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del Settore ed incidere negativamente nei confronti delle aziende e dei collaboratori. Il presente Accordo Collettivo Nazionale si applica esclusivamente nei confronti delle Aziende che svolgono attività di Call Center in outsourcing, ovvero nei riguardi delle Aziende, o gruppi di Aziende che utilizzano sistemi di call center interni, a prescindere dal 01/01/2021; fermo restando requisito dimensionale, aderenti all’Associazione ASSOCALL, che fino instaurano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i Collaboratori di seguito precisati. La figura professionale dei Collaboratori non subordinati, cui si applica il presente Accordo, è unicamente quella dell’operatore telefonico outbound chiamato a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013svolgere l'attività di vendita di beni e servizi, di presa appuntamenti, di recupero crediti, telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders. Restano, quindi, escluse le figure che svolgono attività con contratto di lavoro subordinato.
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Samples: Collective Agreement
Decorrenza e durata. 1Sostituire il primo comma dell’art. Il 86 con il seguente: Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il presente contratto unico decorre dal 1° ottobre 2020 giugno 2003 ed ha validità per la parte normativa fino al 31 maggio 2007 e scadrà il per la parte economica fino al 31 dicembre 2022 esso resterà maggio 2005 Roma, 14 luglio 2003 Alle Segreterie Nazionali Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil Con riferimento alla clausola dell’articolo 30 ter, vi chiediamo di confermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e le prestazioni di cui all’art. 16 Dlgs n. 66/2003, si farà riferimento alle eventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del lavoro, sentite le xx.xx. nazionali nonchè le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, in vigore sino a attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16. Con i migliori saluti Associazioni Industriali Alimentari Roma, 14 luglio 2003 Xxxxx.xx Associazioni Industriali Alimentari Vi confermiamo che non sia stato sostituito dal successivo.
2i contenuti della Vostra in data odierna concernente l’art. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza 30-ter del presente contratto per verificare l'opportunità sono da noi condivisi ed accolti. Con i migliori saluti. Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil Roma 14 luglio 2003 Alle Segreterie Nazionali FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL LORO SEDI Nel comune convincimento sull’importanza che riveste l’Osservatorio Nazionale di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero settore quale utile strumento di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), relazioni industriali - ed in misura proporzionale coerenza con l’obiettivo di un suo potenziamento e valorizzazione, anche tramite la costituzione di due specifiche sezioni concernenti rispettivamente la materia della formazione e dell’ambiente e sicurezza alimentare – Vi comunichiamo che con riferimento a quanto convenuto il 5 giugno 1999 la quota per gli altri livelli/tabelleil finanziamento di tale Organismo è elevata ad euro 7,50. L’aggiornamento retributivo Vi confermiamo che l’Osservatorio, nei limiti delle disponibilità sopra definite, stipulerà con le Vostre strutture convenzioni per forniture di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuitiservizi, come da accordoper la elaborazione di studi, per la organizzazione di seminari. Con i migliori saluti.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, entra in vigore il 1 aprile 2009 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà marzo 2012. Il con tratto dovrà intendersi t acitamente r innovato di anno in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2nno in m ancanza di disdetta comunicata con raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della sua scadenza. In caso di mancata disdetta di una delle partid isdetta il p resente contratto re sterà in vigo re fino a che no n sia stato sosti tuito da l successivo contratto nazionale. La pia ttaforma p er il rin novo de l con tratto sa rà presentata, da comunicarsi almeno 3 per consentire le tra ttative in te mpo utile, sei mesi prima della sua scadenza. La parte che avrà ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza a mezzo lettera raccomandata d el con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato tratto e c omunque per un triennio.
3p eriodo p ari c omplessivamente a sette me si d alla data di prese ntazione d ella piattaforma r ivendicativa, le Par ti n on a ssumeranno in iziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Decorsi sette mesi dalla presentazione della piattaforma, per ogni successivo mese cadente oltre la scad enza del p recedente con tratto e l'ad empimento sop ra c itato, le a ziende e rogheranno a i lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo economico convenuto tra le Parti. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modificheconcordano che i futuri contratti avranno durata triennale.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2022 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° primo biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 52:12:26 = 1/26mo della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "«giorni di calendario" » si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "«giorni lavorativi" » si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "«retribuzione globale di fatto" » s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali concordano prevedono l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 7,00 con decorrenza dal 1° 1 gennaio 2021 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Decorrenza e durata. 3.3. Laufzeit und Dauer
1. Il presente contratto decorre Per il personale del ruolo generale, per il quale il periodo di valutazione delle prestazioni di cui 1. Für das Personal des allgemeinen Stellenplanes erfolgt die Gewährung der individuellen Gehalts- all’articolo 9 del CCC 4.7.2002 corrisponde all’anno solare, la concessione dell’aumento indi- viduale dello stipendio avviene con decorrenza dal 1° ottobre 2020 aprile fino al 31 marzo dell’anno successi- vo. La valutazione ai fini dei premi di produttivi- tà nonché la selezione del personale, al quale viene concesso l’aumento individuale dello sti- pendio, avviene pertanto nei mesi di gennaio e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà febbraio successivi. Tale aumento stipendiale può essere concesso per una durata massima di 12 mesi. Gli aumenti individuali dello stipendio vengono concessi con effetto dal primo del mese nel quale perviene la richiesta alla ripartizione Personale. Se la relativa richiesta perviene oltre tale termine e in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivopresenza di validi motivi l’aumento individuale può essere concesso retro- attivamente.
2. In caso di mancata disdetta di una Per il personale delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi scuole e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento scuole materne la concessione degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 aumenti individuali dello sti- pendio avviene con decorrenza dal 1° gennaio 2021 fi- no al 31 dicembre, provvedendo alla selezione del relativo personale nei mesi di novembre e di- cembre nell’ambito della valutazione delle pre- stazioni per i lavoratori conviventi inquadrati l’anno scolastico trascorso. Tale au- mento stipendiale può essere concesso per una durata massima di 12 mesi. Gli aumenti indivi- duali dello stipendio vengono concessi con effet- to dal primo del mese nel livello BS della tabella A)quale perviene la ri- chiesta alla ripartizione Personale. Se la relativa richiesta perviene oltre tale termine e in presen- za di validi motivi l’aumento individuale può es- sere concesso retroattivamente. erhöhung mit Wirkung ab 1. April bis 31. März des darauffolgenden Jahres. Die jährliche Beurtei- lung der Leistungen laut Artikel 9 des BKV vom 4.7.2002 erfolgt auf der Basis des Kalenderjahres. Die Beurteilung zwecks Leistungsprämie sowie die Auswahl des Personals, ed dem die individuelle Gehaltserhöhung gewährt wird, erfolgt somit in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelleden darauffolgenden Monaten Jänner und Febru- ar. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.Diese Gehaltserhöhung kann nur für maximal
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Samples: Accordo Sulla Concessione Degli Aumenti Individuali Dello Stipendio
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e Contratto Integrativo Aziendale ha decorrenza dalla data della stipula, fatte salve le eventuali specifiche decorrenze indicate in relazione alle singole norme. Esso scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che 31/12/2015 30/6/2019 e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo se non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle partidisdetto per iscritto, da comunicarsi anche una soltanto delle Parti, almeno 3 mesi prima della data scadenza. Il giorno 16 ottobre 2003, in Milano, la Società Italiana Assicurazioni di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso seguito indicata come "Impresa", rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx le RR.SS.AA. di ricevimentoItaliana Assicurazioni, nelle persone di : Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxx Xxxxxxx per la FISAC/CGIL; Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx per la FIBA/CISL; Xxxxx Xxxxxxxxx per la UILCA/UIL; Xxxxxxxx Xxxxx per il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato SNFIA; Le parti concordano di sostenere l’attività della Commissione Pari Opportunità, relativamente alla proposta di attivare iniziative indirizzate alla realizzazione di progetti di “azione positiva”. Nel confermare il ruolo della Commissione Pari Opportunità “estesa” (allargata alla partecipazione di personale occupato sul territorio) si impegnano alla stesura del regolamento per un trienniole agibilità della CPO per la presentazione dei progetti agli enti interessati anche per accedere ai finanziamenti sulle leggi di pari opportunità e la realizzazione del piano di lavoro presentato. Italiana Assicurazioni le RR.SS.AA. Viene costituita una Commissione tecnica Paritetica della Italiana Assicurazioni S.p.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi A. e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese interoRSA aziendali in ottemperanza all’articolo 5 del Contratto Integrativo Aziendale del 31/01/2002.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 –------------ fino al –----------- (–---------- anni) con possibilità di rinnovo fino al La consegna del teatro avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta sopravvenute esigenze di una delle partiinteresse pubblico, da comunicarsi di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentoun mese fermo restando quanto disposto dall'art.176, comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Alla scadenza, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato Concessionario sarà tenuto alla riconsegna del teatro e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per un triennio.
3opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi Pertanto, tutte le opere e le frazioni attrezzature aggiuntive, acquisite nel teatro, al momento della riconsegna da parte del Concessionario all'Unione Terra di meseMezzo, quando raggiungono diverranno di proprietà dell'Unione stessa, anche se eseguite o superano i 15 giorni acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di calendariosorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni alla struttura affidata in gestione senza il preventivo consenso scritto dell'Unione Terra di Mezzo. Il Concessionario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS al termine della tabella A)durata del contratto, ed in misura proporzionale relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per gli altri livelli/tabellela selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa dell'Unione Terra di Mezzo, fino all’individuazione del nuovo Concessionario, ai sensi dell'art. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53106, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL 11 del 01/07/2013D.Lgs. 50/2016 s.m.i (Art.2 del CSA).
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre Contratto Integrativo Provinciale è valido per tutto il territorio della provincia di Cremona a decorrere dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore °Ottobre 2006, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti ed avrà durata sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle partial 31.12.2009, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale. Le Parti retribuzione dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2006 andranno conguagliate con la retribuzione del mese di Gennaio 2007 con riferimento ai nuovi valori ed Istituti previsti dal presente accordo. Visto l’art. 2 della legge 23.5.1997 n. 135 tenuto conto degli accordi sottoscritti dall’ANlEM e dalle Organizzazioni Nazionali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL in data 23 Aprile 1997, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1995, n. 213 e del messaggio INPS N. 21760 del 2/6/1998 ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dell’art. 12 del C.C.N.L. 11 Giugno 2004 e dalla l. 135/97. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dagli art. 25 punto 3 e art. 45 del CCNL 11 Giugno 2004 - le parti sottoscritte si riuniranno riferiscono all’andamento e ai risultati a livello territoriale della Provincia di Cremona, sulla base dei seguenti indicatori: · numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile; · numero dei lavoratori iscritti alla scadenza Cassa Edile; · numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile; · monte salari denunciato alla Cassa Edile; I dati necessari all’analisi dell’andamento del 1° biennio settore e dei suoi risultati, sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri Centri di monitoraggio. Le parti concordano di utilizzare, nell’arco di vigenza del presente contratto accordo, tutti o in parte degli indicatori previsti o di sostituirli a seconda dell’importanza che questi possano assumere per verificare l'opportunità la verifica dell’andamento complessivo del settore. La possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di apportarvi modifiche.
cui all’art. 12 e all’art. 40 del C.C.N.L. 11 Giugno 2004, da valere dal 01.01.2007 al 31 agosto 2007, sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell’allegato 1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensileal presente Accordo, del quale forma parte integrante. Esempio: L’entità dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 3% dei minimi di paga oraria in vigore al 1° marzo 2006, come stabilito dal punto 1 del terzo paragrafo dell’Accordo sindacale nazionale 06.04.2006. La possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui all’art. 12 e all’art. 40 del C.C.N.L. 11 Giugno 2004, da valere per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
i periodi successivi al 31 agosto 2007, sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell’allegato 2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
al presente Accordo, del quale forma parte integrante. L’entità dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore all’ulteriore misura massima del 4% dei predetti minimi. Le tabelle allegate al presente Accordo determinano l’elemento economico territoriale con riferimento al 3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) ° livello. Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/, l’elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrazione prevista dal C.C.N.L. . Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva, sulla base dei dati parziali degli indicatori considerati, sono quelli di seguito riportati: 4° livello €. 0,15 orarie 3° livello €. 0,14 orarie 2° livello €. 0,12 orarie 1° livello €. 0,10 orarie 7° livello €. 35,92 mensili 6° livello €. 32,32 mensili 5° livello €. 26,94 mensili 4° livello €. 25,14 mensili 3° livello €. 23,34 mensili 2° livello €. 21,01 mensili 1° livello €. 17,96 mensili 4° livello €. 0,34 orarie 3° livello €. 0,32 orarie 2° livello €. 0,28 orarie 1° livello €. 0,24 orarie 7° livello €. 83,81 mensili 6° livello €. 75,42 mensili 5° livello €. 62,85 mensili 4° livello €. 58,66 mensili 3° livello €. 54,47 mensili 2° livello €. 49,02 mensili 1° livello €. 41,90 mensili Le parti si danno atto che la struttura dell’ E.E.T., così come specificato nelle rispettive tabelle. L’aggiornamento retributivo ,è coerente con la vigente disciplina contemplata dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di erogazioni retributive di cui all’articolo 38 siano incerti l’ammontare in funzione della quale è riconosciuta la sussistenza del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordodiritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta “decontribuzione” sugli importi erogati a questo titolo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dell'integrativo Provinciale
Decorrenza e durata. Per quanto riguarda la durata del protocollo è consigliabile che sia pari ad almeno la durata previsa per il contratto di apprendistato di III livello che si intende attivare.
1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà protocollo entra in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivoalla data della stipula ed ha durata , con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. In caso Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto attuativo nonché alle normative vigenti. …………, [luogo, giorno mese anno] ALLEGATI • Copia del documento di mancata disdetta identità in corso di una delle partivalidità del legale rappresentante dell’Istituzione formativa e del Datore di lavoro (ex art. 45, da comunicarsi almeno 3 mesi prima d.lgs. n. 81/2015) Prima di procedere alla stesura di un contratto individuale di apprendistato di III livello occorre verificare la piena operatività della data normativa nazionale, regionale e della contrattazione collettiva di scadenza a mezzo lettera raccomandata riferimento. Tutte le normative regionali sono consultabili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, attraverso la banca dati “Normativa”. Per quanto concerne l’adeguamento del settore di riferimento occorre verificare se le novità introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 siano state recepite tramite appositi accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel settore turistico alberghiero, le parti sociali hanno esercitato la delega legislativa in materia di apprendistato con avviso di ricevimentol’accordo del 1 agosto 2017 sulla disciplina contrattuale per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Considerate le diverse finalità del contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3di apprendistato di III livello si consiglia di specificare a partire dall’intestazione a quale titolo di studio esso risulta essere finalizzato. Le Parti si riuniranno Si ricorda che prima di procedere alla scadenza stesura del 1° biennio contratto occorre che datore di vigenza lavoro e istituzione formativa abbiano firmato e condiviso il protocollo richiesto dal d.m. 12 ottobre 2015, e aggiornato dalla circolare n. 12/2022 del presente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. ………… [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra …………, nato/a a (PROVINCIA), il …/…/……, con sede legale in ………… (PROVINCIA), via …………, n. …, CAP , C.F. e partita IVA ………… (Datore di lavoro), ………… [Apprendista], nato/a a ………… (PROVINCIA), il …/…/…, residente in (PROVINCIA), xxx …………, x. …, XXX …………, X.X (Xxxxxxxxxxx), Possono essere assunti con contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero apprendistato di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni III livello i giovani di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano età compresa tra i 15 giorni e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) in possesso di calendario, si computano a mese interoun diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Protocollo Tra Datore Di Lavoro E Istituzione Formativa
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 1º luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2022 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° 1º biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.. Chiarimenti a verbale
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" lavorativi si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 7,00 con decorrenza dal 1° 1 gennaio 2021 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento L'aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 all'articolo 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo. A Super 743,55 B Super 857,94 C Super 972,33 D Super 1.201,11* + indennità 169,15 LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO. (stipendio mensile) Conviventi (fino a 30 ore settimanali) B 571,96 B Super 600,56 C 915,15 D 7,78 DS 8,12 BS 986,62 CS 1.118,18 DS 1.381,30 LIV. UNICO 660,61 Pranzo e/o colazione 1,93 CS 7,26 DS 8,75 * (per D e D Super, bisogna aggiungere 169,15 euro a titolo di indennità) ** Assistenza a persona non autosufficiente con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (stipendio orario) - alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria; - al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio. Essi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relativi a periodi di assenza comunque retribuita. Come lo scorso anno, inoltre, per finanziare l'Aspi, che sostituisce l'indennità di disoccupazione, l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, prevede che si applichi ai rapporti a tempo determinato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile. Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto. Inoltre viene restituito il contributo degli ultimi sei mesi nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato indeterminato e, nel caso il datore riassuma il lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine può avvenire la restituzione con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato. Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l’anno 2014 in relazione alla retribuzione senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti): In caso di cessazione del rapporto, però, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione. In seguito alla denuncia dell’inizio del lavoro l’Inps spedisce, direttamente al domicilio del datore di lavoro, un primo blocchetto di bollettini di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento dei contributi. In seguito sarà cura del datore di lavoro richiederne altri, chiamando il numero gratuito Inps informa 803.164 oppure collegandosi al sito xxx.xxxx.xx e cliccando su servizi on line oppure rivolgendosi agli uffici Inps di zona.
7(1) I contributi Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’artrapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge 8art. 531 del DPR 31 dicembre 1971, comma n. 1403)
(2, sono dovuti ) La cifra tra parentesi è la quota a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL carico del 01/07/2013lavoratore.
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2022 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima pri- ma della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentoricevimen- to, il contratto s'intenderà s’intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto contrat- to per verificare l'opportunità l’opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione retri- buzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "l’espressione “giorni di calendario" ” si considerano conside- rano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "l’espressione “giorni lavorativi" ” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono rag- giungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "“retribuzione globale di fatto" s'intende ” s’intende quella comprensiva dell’indennità di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto vit- to e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali concordano prevedono l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura mi- sura di euro 12,00 7,00 con decorrenza dal 1° 1 gennaio 2021 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori lavora- xxxx conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale proporzio- nale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti au- menti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.CS 7,14 DS 8,61 TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1° GENNAIO 2018 TABELLA A TABELLA B TABELLA C TABELLA D TABELLA E TABELLA F TABELLA G
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 8 marzo 2001 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
27 marzo 2005, salvo le diverse decorrenze ivi previste. In caso di mancata disdetta di una delle parti, parti da comunicarsi darsi almeno 3 tre mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3quadriennio e così di seguito. Le Parti Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del 1° primo biennio di vigenza del presente contratto per verificare congiuntamente l'opportunità di apportarvi modifiche.. Le parti costituiranno una apposita Commissione Tecnica che studierà la revisione del testo contrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o errori materiali. CHIARIMENTI A VERBALE
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 52: 12 : 26 = 1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "“giorni di calendario" ” si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "“giorni lavorativi" ” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "“retribuzione globale di fatto" s'intende ” si intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà 25 novembre 2009, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo2013.
2. In caso di mancata disdetta di una delle partidisdetta, da comunicarsi comunicare con lettera raccomandata a.r. almeno 3 2 mesi prima della scadenza indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. Allegati Addì, 27 aprile 1995 tra la Confindustria; l'Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali si è convenuto quanto segue: a decorrere dalla data di scadenza sottoscrizione del presente accordo, in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il Decreto del Ministro del Lavoro di cui all'art. 1, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'azienda che risolva il rapporto di lavoro a mezzo lettera raccomandata tempo indeterminato motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato. La predetta indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all'età del dirigente interessato, ove questa risulti compresa tra i 47 e i 55 anni, nelle seguenti misure, calcolate con avviso i criteri di ricevimentocui al comma precedente: - 5 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto; - 3 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto; - 2 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto; - 1 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto. La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della legge 3 aprile 1979, n. 95, sempreché l'azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge medesima. La medesima disciplina trova altresì applicazione, sempre con pari decorrenza, nei casi di messa in liquidazione previsti dal Codice Civile, con esclusione delle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo e di altre forme di procedure concorsuali. Nei casi di cui al presente comma, la misura dell'indennità supplementare sarà comunque limitata a quella di cui al primo comma. L'accettazione del trattamento come determinato nei commi precedenti comporta automaticamente la rinuncia del dirigente a ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 19 del contratto nazionale. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo riguardi dirigente dipendente da impresa interessata alla misura di pensionamento anticipato disposte da apposite norme di legge con riferimento alle fattispecie di cui al 1° comma - sempreché, naturalmente, il dirigente stesso sia nelle condizioni previste dalle predette norme per l'esercizio della facoltà di pensionamento anticipato - la misura dell'indennità supplementare si intende in ogni caso limitata a quella stabilita dal predetto 1° comma e la disciplina da quest'ultimo prevista è applicata in via sostitutiva del ricorso al Collegio arbitrale disciplinato dall'art. 19 del contratto s'intenderà tacitamente rinnovato nazionale, ricorso che, nelle ipotesi di cui al presente xxxxx, si considera comunque non esperibile dal dirigente. Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60 se donna), non si applica la disciplina di cui al presente accordo. Dichiarazione a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo si riferisce esclusivamente alle fattispecie giuridiche individuate, con gli specifici richiami delle relative fonti legislative, e che a tali fattispecie le parti intendono continuare a riferirsi anche qualora le stesse dovessero risultare collocate nel contesto di sopravvenute disposizioni di legge. Allegati Addì, 24 novembre 2004, in Roma Confindustria e Federmanager premesso che - la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze; - è ormai consolidata la necessità di favorire un trienniocostante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dall'innovazione tecnologica e dalla complessità sociale; visti - l'articolo 118, commi 1 e seguenti della L. n. 388/2000, modificata dalla l. n. 289/2002 che prevede il finanziamento, attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; - l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione di Fondirigenti, Fondo per la Formazione Professionale Continua dei Dirigenti delle Aziende Produttrici di Beni e Servizi del 23 maggio 2002; - lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti del 9 dicembre 2002; si conviene
1. di costituire una Commissione tecnica paritetica composta da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza di Confindustria e 3 di Federmanager con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere sulle richieste di finanziamento predisposte, con valenza nazionale o pluriregionale, da organizzazioni di rappresentanza delle imprese e/o associazioni temporanee di imprese che, per la natura stessa della organizzazione/associazione, non hanno o non possono avere una ordinaria interlocuzione a carattere sindacale con Xxxxxxxxxxxx né in sede nazionale né territoriale e/o aziendale;
2. le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in occasione della riunione di insediamento tenendo comunque conto che:
a) la Commissione verificherà che nel piano formativo sottoposto al suo esame siano presenti i requisiti richiesti nell'allegato alla domanda di finanziamento del formulario di presentazione predisposto da Xxxxxxxxxxxx;
b) la Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani ai requisiti sopra richiamati, mediante apposito verbale.
3. Le La Commissione potrà altresì predisporre e proporre alle parti in epigrafe piani formativi d'interesse nazionale per imprese e dirigenti.
4. Al fine di favorire l'approvazione dei piani formativi aziendali nei casi di assenza di r.s.a. per i dirigenti, è facoltà delle Associazioni territoriali di Confindustria e di Federmanager prevedere, con relative intese, la costituzione di una apposita Commissione paritetica territoriale allo scopo di esaminare, approvare e validare i piani formativi aziendali ai fini di accedere al finanziamento da parte di Fondirigenti. Il verbale d'intesa eventualmente sottoscritto in sede territoriale dovrà risultare aderente ai contenuti del protocollo allegato al presente accordo e dovrà essere trasmesso alle parti e a Fondirigenti. Il parere di conformità espresso dalla suddetta Commissione nella scheda di validazione del piano formativo aziendale, dovrà essere trasmesso a Fondirigenti unitamente al piano formativo aziendale per il quale si richiede il finanziamento. FEDERMANAGER Il Presidente Industriali e Affari Sociali CONFINDUSTRIA Il Vice Presidente per le Relazioni Allegato al verbale di accordo per la verifica dei piani formativi in sede nazionale e territoriale Protocollo d'Intesa Addì, Tra l'Associazione Industriale di .......... rappresentata da ............... e XXXXXXXXXXXX .................... rappresentata da .................... premesso che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze; è ormai consolidata la necessità di favorire un costante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema industriale nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale; visti - l'articolo 118 c. 1 e segg. della legge 388/2000 che prevede il finanziamento, attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti; - l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi del 23 maggio 2002 (Fondirigenti); - lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti del 9 dicembre 2002; - il decreto del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2003; si conviene quanto segue entro il verrà costituita una Commissione bilaterale paritetica composta da 4 componenti, di cui 2 in rappresentanza dell'Associazione Industriale di ................. e 2 di Federmanager , con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere di conformità su piani formativi aziendali predisposti dalle aziende in assenza di r.s.a. dei dirigenti, per l'accesso ai finanziamenti di Fondirigenti. I suddetti progetti saranno dichiarati conformi sulla base dei seguenti requisiti: - finalità dell'intervento e descrizione delle competenze da sviluppare, aggiornare e/o riqualificare; - individuazione delle modalità dell'intervento formativo e sua articolazione La Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani mediante apposito verbale. La Commissione ha, inoltre, il compito di: - proporre alle Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza firmatarie del presente contratto accordo ipotesi di piani formativi territoriali e settoriali di interesse per verificare l'opportunità il personale dirigente dipendente di apportarvi modifiche.aziende aderenti al Fondirigenti; - compiere valutazioni, sulla base dei dati forniti da Fondirigenti, circa la distribuzione degli interventi di formazione continua dei dirigenti sul territorio. L'attività di segreteria sarà assicurata dall'Associazione ...... Le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in occasione della riunione di insediamento. FEDERMANAGER di ................................... Associazione/Unione Industriali di ................................... Allegati Addì, 24 novembre 2004, in Roma Confindustria e Federmanager Premesso che - con verbale di accordo 6 febbraio 2004 le suddette Parti hanno concordato la costituzione di un Gruppo di studio paritetico con il compito di esaminare e proporre soluzioni idonee alla costituzione, nell'ambito di Fondirigenti, ovvero di un Ente bilaterale ad hoc, di una Agenzia del lavoro della dirigenza gestita dalle parti; - la richiamata disposizione contenuta nel suddetto D.L.vo stabilisce che sono autorizzati, tra gli altri, allo svolgimento dell'attività di intermediazione gli enti bilaterali nel rispetto dei requisiti previsti dalla disposizione medesima; - il quadro normativo si è completato con l'emanazione dei previsti decreti ministeriali ma è ancora necessario fare gli opportuni approfondimenti circa la loro corretta attuazione; - occorre utilizzare, per quanto consentito, il sostegno logistico e organizzativo delle parti al fine di realizzare il necessario coinvolgimento del territorio nonché quelle economie di scala che consentono la maggiore efficienza; - a questo fine le attività dovranno tenere conto di quanto già esistente in materia nell'ambito delle stesse parti e tenendo conto che Fondirigenti ha già la natura di ente bilaterale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003; tutto ciò premesso le parti convengono che:
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensiletenendo conto del disposto dell'art. Esempio: paga oraria per numero 6, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, nonché del contenuto dei successivi decreti attuativi, è possibile avviare, nell'ambito dell'ente bilaterale Fondirigenti, previo rilascio dell'apposita autorizzazione ministeriale, l'attività di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.promozione dell'incontro tra domanda e offerta nei confronti dei dirigenti in stato di disoccupazione o dipendenti da aziende in liquidazione, in modo che possano mettere in rete le loro caratteristiche professionali al fine di favorire una rapida ricollocazione;
2) Quando è altresì possibile creare una rete di punti informatici, collegati con la banca dati centrale gestita da Fondirigenti, avvalendosi, nel contratto viene usata l'espressione "giorni rispetto di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).quanto previsto dalle normative vigenti in materia, delle strutture territoriali di Federmanager e di Confindustria, in modo da favorire la raccolta dei curricula dei dirigenti di cui al punto 1;
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano le parti intendono altresì offrire ai dirigenti di cui al punto 1 l'insieme dei seguenti servizi, anche per il tramite di convenzioni con altre agenzie autorizzate: - consulenza, informazione e riorientamento, su richiesta dei manager interessati, per ridurre i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).gap professionali, fornendo anche indicazioni sui trend di sviluppo; - assistenza per l'analisi e l'identificazione dei bisogni di formazione dei dirigenti di cui al punto 1) e delle relative scelte formative;
4) Le frazioni al fine di anno si computano a mesi interi e realizzare gli obiettivi di cui ai punti precedenti è necessario effettuare le frazioni opportune verifiche tecniche, anche al fine di mese, quando raggiungono o superano valutare l'impiego delle risorse professionali necessarie ed i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.costi relativi;
5) Per "retribuzione globale saranno, altresì, verificate forme e modi per avviare in quattro aree, a titolo sperimentale, i servizi integrati coerenti agli obiettivi prefissati al precedente punto 3), tenendo conto delle particolari situazioni di fatto" s'intende quella comprensiva criticità relative alla domanda ed offerta di tutte le indennità lavoro e alla possibilità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità avvalersi in loco di vitto e alloggio.condizioni ambientali ritenute idonee;
6) vengono pertanto affidate ad un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti, le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.verifiche tecniche previste ai punti precedenti;
7) il gruppo terminerà i propri lavori in tempo utile per sottoporre alle parti ogni elemento di valutazione e di costo al fine di consentire l'operatività dell'iniziativa entro il mese di febbraio 2005. Le parti proporranno al Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti di valutare e deliberare in merito alle risorse economiche da destinare per la realizzazione dell'insieme delle iniziative previste. Il Presidente Industriali e Affari Sociali FEDERMANAGER CONFINDUSTRIA Il Vice Presidente per le Relazioni Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<> DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO DIVISIONE I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’artMinistero del Lavoro, e delle Politiche Sociali Partenza-Roma, 06/04/2006 Prot. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.13/I/0009067
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Decorrenza e durata. Per quanto riguarda la durata del protocollo è consigliabile che sia pari ad almeno la durata previsa per il contratto di apprendistato di I livello che si intende attivare.
1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà protocollo entra in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivoalla data della stipula ed ha durata , con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. In caso Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto attuativo nonché alle normative vigenti. …………, [luogo, giorno mese anno] ALLEGATI • Copia del documento di mancata disdetta identità in corso di una delle partivalidità del legale rappresentante dell’Istituzione formativa e del Datore di lavoro « per il corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato») (ex art. 43, da comunicarsi almeno 3 mesi prima d.lgs. n. 81/2015) Prima di procedere alla stesura di un contratto individuale di apprendistato di I livello occorre verificare la piena operatività della data normativa nazionale, regionale e della contrattazione collettiva di scadenza a mezzo lettera raccomandata riferimento. Tutte le normative regionali sono consultabili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, attraverso la banca dati “Normativa”. Per quanto concerne l’adeguamento del settore di riferimento occorre verificare se le novità introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 siano state recepite tramite appositi accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel settore turistico alberghiero, le parti sociali hanno esercitato la delega legislativa in materia di apprendistato con avviso di ricevimentol’accordo del 1 agosto 2017 sulla disciplina contrattuale per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca Considerate le diverse finalità del contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3di apprendistato di I livello si consiglia di specificare a partire dall’intestazione a quale titolo di studio esso risulta essere finalizzato. Le Parti si riuniranno Si ricorda che prima di procedere alla scadenza stesura del 1° biennio contratto occorre che datore di vigenza lavoro e istituzione formativa abbiano firmato e condiviso il protocollo richiesto dal d.m. 12 ottobre 2015. ………… [Datore di lavoro], in persona del presente legale rappresentante Sig./Sig.ra …………, nato/a a (PROVINCIA), il …/…/……, con sede legale in ………… (PROVINCIA), via …………, n. …, CAP , C.F. e partita IVA ………… (Datore di lavoro), ………… [Apprendista], nato/a a ………… (PROVINCIA), il …/…/…, residente in (PROVINCIA), vix …………, x. …, XXX …………, X.X (Xxxxxxxxxxx), Possono essere assunti con contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero apprendistato di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni I livello i giovani di calendario" si considerano età compresa tra i trentesimi della mensilità 15 e i 25 anni (esempio: malattia24 anni e 364 giorni).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Apprenticeship Agreement
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 Contratto Integrativo Aziendale - salvo le diverse decorrenze specificatamente indicate nel corpo dello stesso per singoli aspetti particolari - ha effetto dalla data di stipulazione del medesimo e si applica a partire da tale data, al Personale in servizio. Esso scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà 30 settembre 2015 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni in vigore sino a che tre anni qualora non sia stato sostituito dal successivodisdettato per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza. La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta per la definitiva approvazione agli Organi Societari ed alle Assemblee dei Lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto in Roma il giorno 8 novembre 2012 Sara Assicurazioni S.p.
2A. Xxxx Xxxx S.p.A. FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA Lun./Gio. 8.30 13.15 – 14.15 17.30 Venerdì 8.30 - 13.30 Lun./Gio. 8.00 – 9.00 14.00* -14.15 16.45* - 18.00 Venerdì 8.00 – 9.00 - 13.00 - 14.00 semifestivo 8.00 – 8.30 - 12.00 * Flessibilità della pausa pranzo che permette di anticipare il rientro in servizio dall’intervallo fino ad un massimo di 15 minuti (durata minima intervallo 45 minuti). In caso di mancata disdetta fruizione di intervallo ridotto, nella medesima giornata l’orario contrattuale di uscita può essere anticipato nella stessa misura nel limite della flessibilità consentita (ex accordo sindacale 8/01/2008). Al Dipendente è concessa la possibilità di concordare con il proprio Responsabile diretto una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data pausa pranzo di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato 90 minuti (dalle 13.15 alle 14.45) per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio periodo minimo di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità 1 mese (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS giorno del mese successivo a quello della tabella Arichiesta), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo In questo caso l’uscita sarà posticipata di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi 30 minuti. Nelle giornate semifestive l’orario di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.riferimento è il seguente: Semifestivi 8.10 12.00
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 Contratto Integrativo Aziendale - salvo le diverse decorrenze specificatamente indicate nel corpo dello stesso per singoli aspetti particolari - ha effetto dalla data di stipulazione del medesimo e si applica a partire da tale data, al Personale in servizio. Esso scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà marzo 2012 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni in vigore sino a che quattro anni qualora non sia stato sostituito dal successivodisdettato per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza. La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta per la definitiva approvazione agli Organi Societari ed alle Assemblee dei Lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto in Roma il giorno 10 marzo 2010 Sara Assicurazioni S.p.
2A. Xxxx Xxxx S.p.A. Sara Immobili S.p.A. FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA/UIL ALLEGATO NR. 1 ORARIO DI LAVORO Entrata Intervallo Uscita Lun./Gio. 8.30 13.15 – 14.15 17.30 Venerdì 8.30 - 13.30 Lun./Gio. 8.00 – 9.00 14.00* -14.15 16.45* - 18.00 Venerdì 8.00 – 9.00 - 13.00 - 14.00 semifestivo 8.00 – 8.30 - 12.00 * Flessibilità della pausa pranzo che permette di anticipare il rientro in servizio dall’intervallo fino ad un massimo di 15 minuti (durata minima intervallo 45 minuti). In caso di mancata disdetta fruizione di intervallo ridotto, nella medesima giornata l’orario contrattuale di uscita può essere anticipato nella stessa misura nel limite della flessibilità consentita (ex accordo sindacale 8/01/2008). Al Dipendente è concessa la possibilità di concordare con il proprio Responsabile diretto una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data pausa pranzo di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato 90 minuti (dalle 13.15 alle 14.45) per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio periodo minimo di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità 1 mese (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS giorno del mese successivo a quello della tabella Arichiesta). In questo caso l’uscita sarà posticipata di 30 minuti. Nelle giornate semifestive l’orario di riferimento è il seguente: Semifestivi 8.10 12.00 ORARIO DI LAVORO 1 Turno) Lun./Gio. 8.00 12.45 - 13.45 17.00 2 Turno) Lun./Gio. 10.00 13.15 – 14.15 19.00 1 Turno) Venerdì 8.00 - 13.00 2 Turno) Venerdì 14.00 - 19.00 Flessibilità Entrata Intervallo Uscita 1 Turno) Lun./Gio. 8.00-8.30 12.45 - 13.45 17.00-17.30 2 Turno) Lun./Gio. 10.00-10.30 13.15 – 14.15 19.00-19.30 1 Turno) Venerdì 8.00-8.30 - 13.00-13.30 2 Turno) Venerdì 14.00-14.30 - 19.00-19.30 Viene istituita una flessibilità in ingresso di 30 minuti massimo, ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelleda recuperare obbligatoriamente al termine della stessa giornata lavorativa. L’aggiornamento retributivo Nelle giornate semifestive l’orario di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’artriferimento è il seguente: Semifestivi 8.10 12.00 In dette giornate non sarà possibile effettuare la consueta turnazione. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.ALLEGATO NR. 2 ORARIO LAVORO PART TIME
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Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta, nel caso di mancata adesione alle presenti polizze contestualmente alla richiesta della Carta di credito, oppure dalle ore 24.00 del giorno, di registrazione dell’adesione nei sistemi della Contraente, nel caso di proposta effettuata da UniCredit Family Financing Bank in un momento successivo alla richiesta della Carta. COPIA PER UNICREDIT FAMILY FINANCING La copertura assicurativa ha termine: - al momento in cui l’Assicurato perde la titolarità della Carta; - alle fine del mese precedente a quello in cui l’Assicurato compie 71 anni di età; - alla ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine; - alle ore 24.00 del giorno di mancato rinnovo delle Polizze Collettive; - il primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte di UniCredit Family Financing Bank della comunicazione di disdetta inviata dall’Assicurato. Firma Contraente per attestazione di una delle partiavvenuta consegna Luogo e data UniCredit Family Financing Bank S.p.A., da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità Sede Sociale e Direzione Generale in Milano (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella AMI), ed Via Tortona n. 33 - capitale sociale € 2.422.884.000,00 interamente versato - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05140920017, Partita Iva n. 12916650158, Cod. ABI 3218.5 - R.E.A. n. 1596659 - ISVAP R.U.I. n. D000202994 - Società con Socio Unico - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A. UniCredit Family Financing Bank S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelleMilano (MI), Via Tortona n. 33 - capitale sociale € 2.422.884.000,00 interamente versato - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 05140920017, Partita Iva n. 12916650158, Cod. L’aggiornamento retributivo ABI 3218.5 - R.E.A. n. 1596659 - ISVAP R.U.I. n. D000202994 - Società con Socio Unico - Banca iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, Società aderente al Fondo Interbancario di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordoTutela dei Depositi e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.A.
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Samples: Credit Card Agreement
Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e Contratto Integrativo Aziendale ha decorrenza dalla data della stipula, fatte salve le eventuali specifiche decorrenze indicate in relazione alle singole norme. Esso scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà 31/12/2011 e si intenderà tacitamente rinnovato per un triennioperiodo di tre anni, e così successivamente di tre anni in tre anni alle scadenze successive, se non disdetto per iscritto, da anche una soltanto delle Parti, almeno 6 mesi prima della scadenza. ALLEGATO N. 1 - Il giorno 16 ottobre 2003, in Milano, la Società Italiana Assicurazioni di seguito indicata come "Impresa", rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni, nelle persone di : • Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxx Xxxxxxx per la FISAC/CGIL; • Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx per la FIBA/CISL; • Xxxxx Xxxxxxxxx per la UILCA/UIL; • Xxxxxxxx Xxxxx per il SNFIA; Le parti concordano di sostenere l’attività della Commissione Pari Opportunità, relativamente alla proposta di attivare iniziative indirizzate alla realizzazione di progetti di “azione positiva”. Nel confermare il ruolo della Commissione Pari Opportunità “estesa” (allargata alla partecipazione di personale occupato sul territorio) si impegnano alla stesura del regolamento per le agibilità della CPO per la presentazione dei progetti agli enti interessati anche per accedere ai finanziamenti sulle leggi di pari opportunità e la realizzazione del piano di lavoro presentato. Italiana Assicurazioni le RR.SS.AA. Viene costituita una Commissione tecnica Paritetica della Italiana Assicurazioni S.p.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi A. e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese interoRSA aziendali in ottemperanza all’articolo 5 del Contratto Integrativo Aziendale del 31/01/2002.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale