Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione, c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Decorrenza e durata. 2.1 In applicazione di quanto previsto disposto dal Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
2.2 La decorrenza del presente contratto collettivo nazionale è fissata al 1.1.2004 e la sua scadenza è:
1. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, normativa il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; 31.12.2007;
2. per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. 31.12.2005.
2.3 Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata rinnova tacitamente di cui al primo comma se anno in anno, qualora non disdetto, tre sia data disdetta per iscritto da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima della di ciascuna successiva scadenza, con raccomandata A.R. rispettivamente, sia della parte normativa che di quella economica.
2.4 In caso di disdetta il presente contratto resterà disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a che quando non sia stato sostituito dal siano sostituite da un successivo contratto nazionalecollettivo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali Esso, per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per 29 febbraio 2008. Per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed retributiva avrà vigore fino al 28 febbraio 2006. Per quanto concerne gli incrementi economici e le intervenute modifiche della normativa la decorrenza è stabilita a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre far data dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1° agosto 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, scadenza con raccomandata A.R. AR. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993Governo - Parti Sociali 23.7.93, il pre- sente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali Il presente contratto decorre per la parte normativa, normativa dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2009; per la parte economica il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed primo biennio economico avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 20052007. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattua- le, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata rinnova tacitamente di cui al primo comma se anno in anno qualora non disdetto, ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata A.R. a.r., da una delle parti stipulanti. In caso di disdetta disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito sosti- tuito dal successivo contratto nazionale.
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Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto Il presente contratto triennale stipulato il 1° marzo 2021 decorre dal Protocollo 23 luglio 19931° aprile 2019 e, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale ai soli fini della presente vigenza contrattuale, scade al 31 marzo 2023 sia per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali economica, sia per la parte normativa, il . I singoli istituti modificati o introdotti dal presente contratto decorre accordo decorrono dal 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; marzo 2021, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005retributiva e per i singoli istituti. Il contratto contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se anno in anno qualora non disdetto, tre venga data disdetta sei mesi prima della scadenza, scadenza con raccomandata A.R. lettera raccomandata. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino sino a che non sia stato verrà sostituito dal successivo contratto nazionalesuccessivo.
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Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° dall’1 gennaio 2002 1998 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 20052001; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 1998 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 20031999; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 2000 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 20052001. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
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Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2002 ed giugno 2017 e avrà vigore fino a tutto scadenza il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005maggio 2020. Il contratto Esso si intenderà rinnovato secondo la durata successivamente di cui al primo comma se anno in anno qualora non disdetto, venga disdetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec raccomandata che dovrà pervenire alla parte non recedente almeno tre mesi prima della scadenza, . Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza con raccomandata A.R. lettera raccomandata. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino ultrattivamente sino a che non sia stato sarà sostituito dal nuovo contratto nazionale che avrà comunque validità dal giorno successivo contratto nazionalealla sua stipulazione. Le parti congiuntamente si danno atto che opereranno in futuro per l’adozione di clausole contrattuali che consentano l’applicazione del presente CCNL anche ad aziende operanti nel settore degli istituti della vigilanza privata.
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Decorrenza e durata. In applicazione di La presente convenzione produce effetti dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 Nelle more della sottoscrizione dell’accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993nel medesimo contratto. Alla scadenza del 31 dicembre 2023, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la parte normativa e biennale per la parte retributivascelta del contraente. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il Ogni variazione al presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà livello nazionale e regionale in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionalemateria.
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Decorrenza e durata. In applicazione Il presente contratto, stipulato in sostituzione del precedente scaduto, viene applicato dall’1.1.2005 per un periodo di 4 anni (scadenza 31.12.2008), salvo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale diversamente disposto per la parte normativa e biennale per scadenza del Premio di Partecipazione, ferma restante la parte retributivafacoltà delle Parti di darne anticipatamente disdetta con preavviso di 3 mesi a mezzo raccomandata a.r. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto La validità si intenderà rinnovato secondo la durata prorogata anno per anno, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti stipulanti. La disdetta andrà notificata a mezzo raccomandata a.r., al fine di cui al primo comma se non disdettoescludere l’automatico rinnovo, almeno tre mesi prima della data di scadenza, con raccomandata A.R. . In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino per tutto il periodo necessario a che non sia stato sostituito dal realizzare l’accordo, tra le Parti stipulanti il presente contratto, per il successivo contratto nazionaleContratto Integrativo Aziendale.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativaEsso, il presente contratto ai soli fini del suo rinnovo, decorre dal 1° gennaio 2002 marzo 2000 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per 29 febbraio 2004. Per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino al 28 febbraio 2002. Per quanto concerne gli incrementi economici e le intervenute modifiche della normativa la decorrenza è stabilita a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre far data dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 20051° giugno 2000. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, scadenza con raccomandata A.R. AR. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto disposto dal Protocollo Governo-parti sociali 23 luglio 1993, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali Il presente contratto decorre per la parte normativa, il presente contratto decorre normativa dal 1° gennaio 2002 ed 2006 al 31 dicembre 2009; per la parte economica il primo biennio economico avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 20052007. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata rinnova tacitamente di cui al primo comma se anno in anno qualora non disdetto, ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata A.R. a.r., da una delle parti stipulanti. In caso di disdetta disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
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Decorrenza e durata. In applicazione di quanto previsto Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale 1° gennaio 2017 e sarà valido fino al 31 dicembre 2020 sia per la parte normativa e biennale sia per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005; per la parte economica il primo biennio decorre dall’1 gennaio 2002 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003; il secondo biennio economico decorre dal 1 gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata Xxxx sarà prorogato di cui al primo comma anno in anno se non disdetto, verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata A.R. In caso di disdetta A.R.. Le parti si danno atto che, per il presente contratto resterà in vigore fino a rinnovo contrattuale, sia per la parte normativa che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionaleper quella retributiva, si farà riferimento alle procedure previste dall’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014.
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