Decorrenza e durata della convenzione. La presente Convenzione ha la stessa durata del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FNSI-ANSO-FISC, con decorrenza dal 01/07/2021 e fino al 30/06/2024 1. In tutti i casi di cessazione, anche parziale, dell’attività, riorganizzazione o ristrutturazione aziendale e stato di crisi aziendale l’azienda presenterà alla rappresentanza sindacale, di cui all’art. 26, nonché tramite ANSO o FISC alla FNSI, un piano di interventi finalizzato alla gestione dei processi e degli organici giornalistici. 2. Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione degli ammortizzatori sociali ai sensi delle norme di legge, l’azienda, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà alla rappresentanza sindacale, di cui all’art. 26, nonché tramite ANSO o FISC alla FNSI, il piano di ristrutturazione/riorganizzazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati. Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati. La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall’art. 24 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 3. Su richiesta di una delle parti, l'azienda e la rappresentanza sindacale procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti. Le parti potranno convenire sul coinvolgimento del Direttore in merito all'oggetto del presente punto o in relazione ai punti 5 e 8 del presente accordo. 4. In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, le possibilità di di attivazione degli ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà o Cassa Integrazione). Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo. 5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, l’azienda procederà all’utilizzazione degli ammortizzatori sociali tenuto conto delle proprie esigenze e sentite le osservazioni della rappresentanza sindacale, nel rispetto dei criteri e delle esigenze individuate nelle nuove composizioni di organico, individuando i giornalisti interessati agli interventi degli ammortizzatori. Qualora non siano attivabili gli ammortizzatori sociali, in alternativa ai licenziamenti collettivi, le parti valuteranno la possibilità di una riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 4 (sezione 1) e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 6. La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione. 7. L'azienda è tenuta ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo. 8. Nel periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali l'azienda non può procedere ad assunzioni di giornalisti, praticanti e stagisti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione con la rappresentanza sindacale sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 27 del contratto. 9. Qualora l’azienda abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione a zero ore, richiamerà in servizio, nei limiti delle esigenze produttive, i giornalisti sospesi in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l'organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Il presente accordo regola le prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti in regime di lavoro autonomo o para-subordinato, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. e che collaborano con testate periodiche edite o trasmesse con qualunque mezzo. Il presente accordo regola:
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