Collegio di conciliazione Clausole campione

Collegio di conciliazione. Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione della presente disciplina. Il Collegio sarà composto di cinque membri, di cui due dalla FNSI e uno ciascuno dalle altre sigle datoriali oltre un quinto, con funzione di presidente, nominato di intesa tra le parti stesse. Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie. Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza, che ne darà a sua volta comunicazione all’altra parte interessata, contestualmente alla comunicazione al Collegio. Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Collegio di conciliazione. 1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 3.
Collegio di conciliazione. 1. Ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente avverso gli atti applicativi dell’art. 36, commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo ed istituite ai sensi dell’art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Collegio di conciliazione. 1. Il comma 1 dell’art. 30 del CCNL del 10.4.1996 e successive modificazioni è così sostituito:
Collegio di conciliazione. E' istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGESPI territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FP CGIL, FISASCAT- CISL, UILTUCS e UILFPL, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. ln caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Associazione imprenditoriale. L'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a. r. , il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4 0 comma del precedente art. 1 12. Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Collegio di conciliazione. E’ istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione im- prenditoriale AGESPI territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FP, CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e UILFPL, un terzo, con funzioni di Presidente, no- minato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce man- dato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a. r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del tra- sferimento di cui al 4° comma del precedente art. 112. Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Collegio di conciliazione. In caso di divergenze tra Uffici tecnico-amministrativi delle parti convenienti, le connesse posizioni e richieste saranno esaminate da un Collegio di conciliazione costituito da: - un rappresentante della Prefettura di Genova; - un rappresentante delegato dalla Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali; - un rappresentante delegato dalla Regione Liguria, Servizio di Protezione Civile. - un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delegato dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco della Liguria.
Collegio di conciliazione. 1. In materia di controversie di lavoro individuali, per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, è costituito un Collegio di conciliazione. Si applica il comma 3 dell'art. 31 per quanto attiene alla composizione del Collegio di conciliazione.
Collegio di conciliazione. 11 Allegati Tabella 1 13 Tabella 2 15
Collegio di conciliazione. 1. In caso di applicazioni parziali o ritenute inidonee, o disapplicazione di accordi sindacali intervenuti tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali, il Dirigente può proporre contestazione.