Collegio di conciliazione Clausole campione

Collegio di conciliazione. 1. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso dell'amministrazione può ricorrere al Collegio di conciliazione previsto dal comma 3. 2. Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell’amministrazione. 3. Il Collegio di conciliazione è composto di tre membri. Il dirigente ricorrente e l’amministrazione designano ciascuno un componente, e i due componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla loro designazione, il terzo componente, con funzioni di presidente. 4. Il dirigente interessato provvede alla designazione del componente che lo rappresenta nell’atto di ricorso. L’amministrazione comunica per iscritto al ricorrente la designazione del componente di sua pertinenza entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso. 5. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, o comunque di mancato rispetto dei termini previsti per la designazione dei componenti, questi vengono designati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l’amministrazione. 6. Il Collegio, presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro rappresentanti, esperisce un tentativo preliminare di conciliazione per verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso. 7. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l’Amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità; in caso contrario, il Collegio, sentite le parti in causa, emette il proprio lodo, al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15. 8. La procedura per la conciliazione e per l’emissione del lodo deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio. 9. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'am- ministrazione una indennità supplementare. Questa, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, viene determinata in misura ricompresa tra un minimo, pari al 10. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
Collegio di conciliazione. Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all’applicazione della presente disciplina. Il Collegio sarà composto di cinque membri, di cui due dalla FNSI e uno ciascuno dalle altre sigle datoriali oltre un quinto, con funzione di presidente, nominato di intesa tra le parti stesse. Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie. Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza, che ne darà a sua volta comunicazione all’altra parte interessata, contestualmente alla comunicazione al Collegio. Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Collegio di conciliazione. 1. Il comma 1 dell’art. 30 del CCNL del 10.4.1996 e successive modificazioni è così sostituito: 1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell’art. 27, commi 1, 2, 3, del presente CCNL il dirigente può altresì attivare la procedura disciplinata nei commi seguenti.” 2. I commi 15, 17 e 18 del citato art. 30 sono soppressi. Nel comma 8 sono soppresse le parole “...anche nel caso di cui al comma 15”. Nel comma 10 le parole “... 22 mensilità” sono sostituite dalle parole “24 mensilità”.
Collegio di conciliazione. E' istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale AGESPI territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FP CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e UILFPL, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. ln caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Associazione imprenditoriale. L'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a. r. , il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4 0 comma del precedente art. 1 12. Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Collegio di conciliazione. 1. In caso di applicazioni parziali o ritenute inidonee, o disapplicazione di accordi sindacali intervenuti tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali, il Dirigente può proporre contestazione. 2. La contestazione, in prima istanza viene avanzata alla Direzione Risorse Umane che ne verifica la congruità e si comporta di conseguenza. 3. Nel caso il Dirigente non si ritenga soddisfatto, si ricorre al Collegio di conciliazione. 4. La contestazione, unitamente alle ragioni dell’una o dell’altra parte, sarà valutata dal Collegio di Conciliazione e verifica interno, organo paritetico composto da 2 rappresentanti dell’ Amministrazione Comunale e 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di area dirigenziale. 5. Il Dirigente può farsi assistere da un legale/procuratore o da un dirigente sindacale di sua fiducia. 6. Le parti si comunicheranno, attraverso lettera, i reciproci rappresentanti. 7. La contestazione viene valutata dal Collegio entro i 15 giorni successivi la data di presentazione della stessa. 8. Qualora il dissenso non sia componibile in sede di Collegio, poiché attinente a diverse interpretazioni dei diversi contratti, viene attivata la procedura per l’interpretazione autentica di cui all’art. 14.
Collegio di conciliazione. 1. In materia di controversie di lavoro individuali, per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di procedura civile si applicano gli art. 65 e 66 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Collegio di conciliazione. E’ istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione im- prenditoriale AGESPI territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FP, CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e UILFPL, un terzo, con funzioni di Presidente, no- minato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditoriale. L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce man- dato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a. r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del tra- sferimento di cui al 4° comma del precedente art. 112. Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Collegio di conciliazione. 11 Allegati Tabella 1 13 Tabella 2 15
Collegio di conciliazione. E’ istituito in Roma presso la sede della Confederazione Italiana Unionquadri a cura delle organizzazioni stipulanti, una commissione di conciliazione che dovrà tentare la conciliazione delle controversie di lavoro che dovessero insorgere tra i destinatari del presente CCNL. La Commissione è composta da tre membri, due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni ed un terzo, con funzioni di presidente, viene scelto di comune accordo dalle parti stipulanti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo componente, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi nella lista delle due associazioni entro trenta giorni dall’insediamento della commissione.
Collegio di conciliazione. 1. In ottemperanza a quanto prevede l'art. 69 del d.lg.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, per le controversie individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge davanti al collegio di conciliazione. 2. Il collegio di conciliazione, istituito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, è composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'Amministrazione.