INPGI Clausole campione

INPGI. L’azienda provvede all’apertura delle posizioni previdenziali e al versamento all’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) dei relativi contributi per tutti i giornalisti assunti ai sensi del presente contratto. È costituito un comitato di coordinamento tra FNSI, ANSO, FISC e INPGI con il compito di monitorare l’andamento di applicazione del presente contratto, la regolarità contributiva delle aziende ed esaminare le problematiche di natura previdenziale del settore che dovessero emergere nel corso della vigenza del contratto stesso.
INPGI. L’azienda provvede all’apertura della posizione previdenziale di ogni collaboratore coordinato e continuativo presso l’Inpgi e al versamento dei relativi contributi di legge, effettuando la trattenuta della quota contributiva a carico del giornalista. Al momento della stipula del contratto il giornalista è tenuto a comunicare all’azienda se risulti assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o se sia pensionato.
INPGI. 1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Xxxxxxxx Xxxxxxxx" (INPGI), che, a norma della L. 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita` le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all’articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Comma così sostituito dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67). 2. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35; b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37; c) l’indennita` prevista dal precedente art. 37, lettera c) (Comma così sostituito dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67). 3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell’Istituto (Comma aggiunto dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67). 4. Resta confermato all’INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l’assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l’Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977. 5. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. 6. Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l’assicurazione contro la disoccupazione fin dall’entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell’inapplicabilita` all’INPGI del disposto dell’articolo 9 della legge medesima. (Comma aggiunto dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67).
INPGI. L’azienda provvede all’apertura delle posizioni previdenziali e al versamento all’INPGI
INPGI. Come da circolare INPGI n. 1 del 16/01/2013 sono state effettuate le seguenti sistema- zioni

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  • VISTO il Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 459 del 29.12.2010, ed in particolare gli artt. 3 e 4 inerenti gli incarichi di struttura complessa; Vista la deliberazione n. 335 del 31.10.2018, ad oggetto “Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)”, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, con la quale si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxx Xxxxx; Vista, altresì, la deliberazione n. 336 del 31.10.2018, ad oggetto Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), con la quale, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Contabilità e Finanza; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx; Stabilito, pertanto, di confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx, Dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), ed il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), a decorrere dal 26.8.2019 e sino al 24.8.2024, data di scadenza dell’Accordo quadro e delle specifiche convenzioni rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato e del Servizio Contabilità e Finanza; Precisato, altresì, che, sino alla completa attuazione degli assetti organizzativi prefigurati nei progetti relativi alle singole convenzioni specifiche con il conferimento degli incarichi dirigenziali e di funzione, permarranno gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa conferiti nell’ambito delle Aziende di appartenenza al personale assegnato ai Servizi Unici per lo svolgimento delle funzioni delegate; Ritenuto, infine, di prorogare le assegnazioni temporanee già disposte ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, presso l’Azienda USL di Bologna in qualità di azienda Capofila, del Xxxx. Xxxx Xxxxx, del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nonché del personale risultante dagli elenchi allegati ai progetti relativi alle convenzioni specifiche, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola sino alla scadenza di queste ultime, ovverosia fino al 24.8.2024, e di mettere a disposizione fino a tale data il personale di questa Azienda pure inserito nei medesimi elenchi, per lo svolgimento delle funzioni delegate da ciascuna delle Aziende aderenti; Precisato che la regolazione degli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle convenzioni di cui sopra, fra questa Azienda, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola è definita in ciascuna convenzione specifica sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro sopra richiamato; per quanto esposto in premessa:

  • Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

  • VISTI le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Controsoffitti I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Permessi retribuiti (art.21 del CCNL 4-8-1995) 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

  • Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

  • Doveri del lavoratore (1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze; b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori; c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825; e) usare modi cortesi con il pubblico; f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell‘impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto; h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.