Trattamento economico minimo Clausole campione

Trattamento economico minimo. Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è quello di seguito individuato per le specifiche tipologie di prodotto editoriale: a) periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e testate on line per 100 articoli all’anno di non oltre 1.800 battute ciascuno: € 5.000 b) periodici mensili per 12 articoli all’anno di almeno 7.000 battute: € 3.000 Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal committente. Le parti concordano nel ritenere che la produzione, per anno solare per la medesima azienda: - di un numero di articoli per periodici (settimanali, bisettimanali e trisettimanali) e per testate on line pari o inferiori a 100, di non oltre 1.800 battute; - di un numero di articoli per periodici mensili pari o inferiori a 30 di almeno 7.000 battute; risulta compatibile con la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro giornalistico in regime di collaborazione coordinata e continuativa. In caso di superamento del predetto numero di prestazioni giornalistiche, l’azienda, il giornalista, l’ARS competente e, ove presente, la rappresentanza sindacale di cui all’articolo 26 del presente CNLG, sentito il direttore, si obbligano ad avviare - entro e non oltre 30 giorni – un confronto avente ad oggetto la trasformazione del medesimo rapporto di lavoro da collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente Contratto. Qualora il numero delle prestazioni di cui ai punti precedenti, sia inferiore a quanto sopra indicato, i relativi compensi dovranno comunque essere calcolati in coerenza e proporzionalità coi criteri sopra definiti, che vanno considerati sempre come parametri di determinazione del compenso. Inoltre, limitatamente all’ipotesi b) relativa alla produzione di articoli per periodici mensili - di almeno 7.000 battute e per le quali il trattamento non può essere inferiore a € 3.000 l’anno - ove la produzione annua del giornalista nella medesima azienda dovesse essere compresa tra 13 e 30 articoli, il relativo compenso dovrà essere calcolato in coerenza e proporzionalità coi medesimi criteri.
Trattamento economico minimo. 8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato, per ogni livello agonistico della Lega Pro nonché in funzione dell’età dei Calciatori, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d’intesa tra le parti contraenti. 8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.
Trattamento economico minimo. 1. Dall’1/1/2014 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella: Livelli 1/1/2014 1/10/2014 1/1/2015 I 1.299,67 1.309,81 1.342,92 H 1.436,43 1.448,69 1.488,76 G 1.501,46 1.514,84 1.558,54 F 1.605,18 1.620,18 1.669,18 E 1.649,67 1,664,87 1.714,53 D 1.721,24 1.736,85 1.787,84 C 1.742,16 1.758,07 1.810,05 B 1.763,52 1.779,84 1.833,14 A 1.873,75 1.890,57 1.945,53 Q 1.991,26 2.009,00 2.066,94 I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli alimenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono: Livelli 1/1/2014 1/10/2014 1/1/2015 I 40,51 10,14 33,11 H 49,05 12,76 40,06 G 53,51 13,38 43,70 F 60,00 15,00 49,00 E 60,81 15,20 49,66 D 62,43 15,61 50,99 C 63,65 15,91 51,98 B 65,27 16,32 53,30 A 67,30 16,82 54,96 Q 70,95 17,74 57,94 2. Le parti concordano che, al fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2016 - 2018 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari a € 1.906,00 lordi mensili. 3. L'incremento del trattamento contrattuale mensile decorrente dall’1/1/2015 stabilito al presente articolo potrà essere posticipato, fino ad un massimo di tre mesi in caso di crisi, con accordo aziendale da definire con le RSU o in assenza di quest'ultime con le XX.XX. di categoria competenti territorialmente. 1. Al personale in forza alla data dell’1/1/2014 verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum di € 558,00 lordi, da erogarsi con le seguenti modalità: a. Euro 279,00 lordi con le competenze del mese di febbraio 2014 b. Euro 279,00 lordi con le competenze del mese di febbraio 2015 2. L’importo complessivo è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati presso l'azienda nel periodo 1/1/2013 - 31/12/2013, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, 3. L'una tantum è stata determinata comprendendo gli effetti sulla retribuzione indiretta e differita. Pertanto essa non è considerata utile ai fini dei vari istituii contrattuali e legali indiretti e di/feriti, ivi compreso il TFR. 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo febbraio 2014 - febbraio 2015 al lavoratore sarà erogala, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, la quota prevista al precedente punto 1b.
Trattamento economico minimo. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trattamento economico minimo. Art. 18 - Divisore orario
Trattamento economico minimo. Dal 1º gennaio 2011 le voci retributive minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. di cui al Protocollo 31 luglio 1992 sono accorpate in un'unica voce denominata minimo contrattuale. Tali minimi contrattuali sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella: I 1.228,77 1.259,13 H 1.350,51 1.387,38 G 1.407,83 1.447,95 F 1.500,18 1.545,18 E 1.543,32 1.588,86 D 1.612,18 1.658,81 C 1.630,80 1.678,51 B 1.649,45 1.698,25 A 1.756,03 1.806,45 Q 1.867,17 1.920,31 (*) Per i valori dei minimi contrattuali, dell'indennità di contingenza e dell'Elemento distinto della retribuzione in vigore sino al 31 dicembre 2010, vedi Allegato 6. I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono: Le parti concordano che, ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari a € 1.788,00 lordi mensili.
Trattamento economico minimo. II trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo.
Trattamento economico minimo. 1) I minimi contrattuali per ciascun livello sono fissati nella seguente tabella: liv. al 1.7.08 al 1.1.09 al 1.10.09 I 615,06 638,67 654,86 H 715,00 743,67 763,33 G 762,38 793,58 814,98 F 838,24 873,24 897,24 E 877,94 913,36 937,65 D 939,54 975,80 1.000,67 C 954,89 991,99 1.017,44 B 970,26 1.008,21 1.034,23 A 1.066,12 1.105,34 1.132,23 Q 1.164,45 1.205,77 1.234,11 I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure e alle scadenze che seguono: liv. al 1.7.08 al 1.1.09 al 1.10.09 totale I 29,02 23,61 16,19 68,82 H 35,24 28,67 19,66 83,57 G 38,34 31,20 21,40 90,94 F 43,00 35,00 24,00 102,00 E 43,52 35,42 24,29 103,23 D 44,56 36,26 24,87 105,69 C 45,59 37,10 25,45 108,14 B 46,63 37,95 26,02 110,60 A 48,18 39,22 26,89 114,29 Q 50,78 41,32 28,34 120,44
Trattamento economico minimo. In osservanza di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil”, le Parti individuano il trattamento economico come segue. 1 Dal 1° gennaio 2021 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella: I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono: 2 Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019- 2021 2023-2025 la nuova retribuzione media di riferimento sarà pari a € 1.844,00 1.907,00 lordi mensili. 3 Gli incrementi del trattamento contrattuale mensile decorrenti nel 2018 stabiliti al presente articolo potranno essere posticipati, fino ad un massimo di tre mesi in caso di crisi, con accordo aziendale da definire con la RSU o in assenza di quest’ultime con le XX.XX. di categoria competenti territorialmente. PARAGRAFO B Trattamento economico complessivo (TEC) Le Parti individuano quale trattamento economico complessivo (TEC) le voci di seguito indicate secondo le specifiche previsioni del contratto collettivo: 1) Trattamento economico minimo (TEM) di cui al paragrafo A 2) Scatti di anzianità 3) Indennità sostitutiva del premio di risultato 4) Maggiorazioni e altre voci/indennità contrattuali

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  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.