DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Aderente, salvo il Periodo di Carenza previsto, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo, con il minimo di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di durata massima pari a 4 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso di cui all’Art 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Da Infortunio O Da Malattia a Capitale Decrescente Nelle Seguenti Forme, Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte Da Infortunio O Da Malattia a Capitale Decrescente Nelle Seguenti Forme
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni AderenteAssicurato, salvo il Periodo di Carenza previstoprevisto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicuratoall’Assicurato o, se del caso, agli Assicurati, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.12. L’Assicurazione ha durata pari a quella del prevista dal contratto di Mutuo, con il minimo finanziamento/mutuo riportata nel modulo di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di adesione. in ogni caso la copertura assicurativa non potrà avere una durata massima pari superiore a 4 120 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 art.. 8 – PREMIOPREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso ripensamento di cui all’Art 87, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte O Temporanea in Caso Di Morte E Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio E/O Malattia a Premio Unico E a Capitale Decrescente, Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea in Caso Di Morte O Temporanea in Caso Di Morte E Invalidita’ Totale Permanente Da Infortunio E/O Malattia a Premio Unico E a Capitale Decrescente
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Il primo periodo di copertura assicurativa intercorre tra la data di Decorrenza, riportata sul Modulo di Adesione, ed il primo giorno del medesimo mese (in riferimento al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione) dell’anno successivo. Successivamente, la copertura assicurativa si rinnova per altri 12 mesi tacitamente, fermo restando quanto previsto all’Art. 2 – Persone Assicurabili. L’Aderente ha la facoltà di interrompere il rinnovo della copertura tramite disdetta o recesso. Per ogni Aderente, salvo il Periodo di Carenza previstoprevisto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, di Decorrenza sempre che alla stessa data si sia stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti del Premio dovuto fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto Se il Premio non viene pagato alla Data di Mutuo, con il minimo di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di durata massima pari a 4 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso di cui all’Art 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto Decorrenza o alle successive annualità da pagarsi per mezzo scadenze annuali le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 60 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di premi annualidiritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva in Caso Di Infortunio, Malattia E Perdite Pecuniarie, Contratto Di Assicurazione Collettiva in Caso Di Infortunio,
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per la prima annualità, L’Assicurazione, ha durata annuale più l’eventuale frazione di anno. Al termine della prima annualità la copertura si rinnova tacitamente per altri 12 mesi salvo disdetta da inviare da parte dell'Aderente a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa. La Copertura Assicurativa può essere rinnovata per un massimo di 9 annualità. Per ogni AderenteAssicurato, salvo il Periodo di Carenza previstoprevisto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato l’Aderente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data ai sensi del successivo Art. 7 e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.12. L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo, con Se il minimo di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di durata massima pari a 4 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso di cui all’Art 8, premio non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto viene pagato alla data Iniziale o alle successive annualità da pagarsi per mezzo scadenze annuali le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 60 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di premi annualidiritto.
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DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24:00 della Data di decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Finanziamento. Per ogni Aderentele garanzie la durata coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa). Le Coperture Assicurative cessano alla naturale scadenza dell’Assicurazione, salvo il Periodo cioè alla data di Carenza previstoscadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, e comunque non oltre 120 mesi dalla data di erogazione. Nel caso si eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, fermi i limiti precedenti, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo, continuerà ad operare prendendo atto dell’opzione esercitata - con il minimo limite di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di una durata massima pari di 132 mesi dalla data di erogazione e fermi i limiti di età previsti dall’art. 3 - adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e si procederà con il pagamento di un Premio di importo differente rispetto a 4 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quello iniziale calcolato secondo quanto previsto dai precedenti Arttall’art. 2 e 410. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CCPrima della naturale scadenza dell’Assicurazione, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso di cui all’Art 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.le garanzie possono cessare inoltre:
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DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni AderenteAssicurato, salvo il Periodo periodo di Carenza previstoprevisto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si sia stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei del Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. 2.1 L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto Contratto di MutuoFinanziamento, secondo l’originale piano di ammortamento, con il minimo di 60 una durata minima pari a 10 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di ed una durata massima pari a 4 mesi120 mesi (inclusivo di un eventuale pre- ammortamento), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 art.. 8 – PREMIOPREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso Recesso di cui all’Art 87, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.
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