Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - il D.Lgs. n. 81/2015, recante "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" disciplina: - negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca; - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato; - il D.Lgs. n. 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148, 149, 150 e 151/2015, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina: - nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex D.Lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica; - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Decorrenza. Le modifiche introdotte dal presente Accordo modificativo entreranno in vigore il .... Luogo Data Firma Luogo Data Firma ” Il presente accordo decorre allegato n. 1/bis annulla e sostituisce integralmente il precedente allegato n. 1 a partire dal 26 aprile 2012........ Ha maturato per molti anni un'esperienza professionale specialistica, fornendo assistenza ed interpretazione normativa alle industrie, prima come funzionario, e poi come dirigente del Servizio legale, in due Associazioni industriali di categoria (Federchimica e Istituto Italiano Imballaggio). Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto cheEssa ha poi diretto per circa undici anni la Funzione Affari Legali Generali di un importante Gruppo Multinazionale. Attualmente, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito la dott.ssa Xxxxxxx è socia e collaboratrice della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoroMirol S.a.s. - Managing for Industries, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43Relationships, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzioneObligations and Laws -, che "è una società specializzata nei servizi alle imprese. In tale veste, essa effettua consulenze specifiche alle industrie su: • Interpretazione ed applicazione nuove leggi e normative, sia italiane che comunitarie. • Redazione di standard contrattuali di ogni tipo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamenteindustrie, in un sistema dualeconformità alle normative italiana o svizzera ed alla contrattualistica internazionale. • Trattative pre-contrattuali e contrattuali sotto il profilo legale. • Redazione contratti ad hoc di specifico interesse industriale. • Scelta nuovi marchi. • Verifica ed ottimizzazione della gestione portafoglio marchi. Le specializzazioni della dott.ssa Xxxxxxx in campo legale concernono, formazione con riferimento a qualsiasi settore industriale, le norme di produzione, di commercializzazione e lavorodi libera circolazione delle merci, anche al fine le norme antitrust, gli obblighi di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - protezione dei consumatori, la responsabilità del produttore e del venditore, le partinorme sulla privacy, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricercala registrazione dei marchi, i percorsi temi dell'ambiente, del packaging, dell'etichettatura, della pubblicità e dei trasporti. Ha anche una conoscenza specialistica settoriale del diritto farmaceutico, chimico, cosmetico, alimentare e dei prodotti dietetici. È inoltre agente mandatario abilitato per i marchi, regolarmente iscritta sia all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, sia all'Albo per i marchi comunitari di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e consideratoAlicante. Conosce, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleoltre all'italiano, il diploma francese, l'inglese e lo spagnolo. Ha tenuto più di istruzione secondaria superiore e il certificato duecento conferenze o seminari in Italia, su tematiche di specializzazione tecnica superiore, in caso diritto comunitario o italiano di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistatointeresse industriale.
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Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti 2 concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - il D.Lgs. n. 81/2015, recante "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" disciplina: - negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca; - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato; - il D.Lgs. n. 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148, 149, 150 e 151/2015, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina: - nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex D.Lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica; - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
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Decorrenza. Il La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizio ne del presente accordo decorre dal 26 aprile 2012e si applica ai rapporti di lavoro allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più speci instaurati successivamente a questa data. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto chefico gli indirizzi, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto acontesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi Norma transitoria produttivi locali o distretti industriali. Xxxx apprendisti assunti prima della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno data di sottoscrizione Viene stabilito per operare i lavoratori di tutte le opportune armonizzazioni ai contenuti aziende un del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per accordo continuerà ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che prevista dal Ccnl 27 novembre 1997 per gli operatori il Settore Me il corso abbia durata almeno doppia. talmeccanica e della Istallazione di vendita Impianti; dal Ccnl 4 Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere dicembre 1998 per il settore Odontotecnico e dal Ccnl 7 l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione conti ottobre 1998 per il settore Orafo, Argentiero ed Affini. nua concordati con il datore di lavoro. Le medesime regole si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "applicano altresì agli apprendisti Le ore effettuate per le attività di formazione continua minori di età, fino alla data di entrata in vigore della al di fuori dell’orario di lavoro non comporteranno one disciplina di cui all’art. 48 del Dlgs n. 276/2003. ri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che in caso di attività formativa con finan Articolo 18 ziamento pubblico la totalità delle ore di formazione svolte nella istituzione formativa Recesso ex art. 2118 c.c. sarà retribuita dall’impresa. Qualora al termine dei periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’articolo 2118 c.c., l’apprendi Articolo nuovo sta è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita Diritto alle prestazioni della bilateralità mediante le prove di idoneità, ove previste, ed il datore periodo Le parti, nel confermare il valore e la natura originaria di lavoro apprendistato è esonerato da ogni obbligo retributivoconsiderato utile ai fini dell’anzianità della bilateralità come uno strumento della contrattazio di servizio del lavoratore oltre che ai fini degli istituti ne e non sostitutiva in alcun modo all’universalità dei previsti dalla legge, anche ai fini di quelli introdotti e servizi e delle prestazioni erogate dallo Stato, in relazio disciplinati dal presente Ccnl. Per le ore ne a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecu tivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall’Atto di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta indirizzo Articolo 19 sulla bilateralità sottoscritto al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario livello confederale il 30 marzo 2015; Considerato Disposizioni finali giugno 2010 stabiliscono che: - I lavoratori assunti con contratto di apprendistato pro 1. la disciplina bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e fessionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti nu dai contratti collettivi nazionali e regionali di legge categoria merici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applica dell’artigianato è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione che coinvolge tutte le im zione di particolari normative e lavoro, anche al fine istituti. Sono fatte salve prese aderenti e non aderenti alle associazioni di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento cate specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali. goria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale In caso di dimissioni del lavoratore prima della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono scaden che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine sono indispensabili a completare il trattamento eco za del periodo di apprendistato professionalizzante sono nomico e normativo del lavoratore previsto all’interno applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità dei contratti collettivi di categoria; sostitutiva di cui al presente Ccnl. 2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità naziona A fronte di eventuali modifiche legislative in materia di le e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni apprendistato, le parti firmatarie si incontreranno pron singolo lavoratore, contrattualizzato nel presente Ccnl. tamente. Il lavoratore matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilatera Dichiarazione delle parti le, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa In considerazione della particolare legislazione vigente datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle ero nelle Province di Trento e Bolzano, si concorda di deman gate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle dare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di Province autonome di Trento e Bolzano; aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato. 3. l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperandoai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali sarannoNuovo articolo fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili speci Aggiornamento professionale ficamente dedicate ad ogni singola prestazione; Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall’introduzio 4. a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti ne di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dell’offerta di prodotti/servizi che investono l’intero setto dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfeta re rendono necessario avviare interventi di qualificazione rio pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un Pertanto, le parti concordano nell’individuare la forma elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) che incide su zione continua e quella professionale quali strumenti tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi per la qualifica crescita dei lavoratori e delle imprese. quelli indiretti o differiti, escluso il diploma professionaleTfr. Tale importo dovrà Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. formativo settoriale, con particolare riferimento alle ma In caso di lavoratori assunti con contratto part time, tale terie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavo Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e ro e, in tal caso, il diploma frazionamento si ottiene utilizzando il accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, divisore previsto dal Ccnl. Per gli apprendisti, l’importo N. 28 - 8 luglio 2011 69 andrà riproporzionato alla percentuale di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistatoretribuzione ri conosciuta.
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Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema pone l’esigenza di prevedere delle regole di raccordo sia per quanto riguarda le condizioni di applicazione delle due convenzioni, sia per quanto riguarda modalità di rimborso. Dichiarazione - Condizioni di applicazione: tutti i sinistri accaduti antecedentemente al 1° febbraio 2007, a prescindere dalla data di liquidazione, ricadranno nell’ambito delle parti 1 Le parti condizioni applicative della decaduta CID e CTT. - Condizioni di rimborso: tutti i movimenti di pagamenti e storni inviati in stanza di compensazione successivamente al 1° febbraio 2007, a prescindere dalla data di accadimento e di liquidazione, saranno soggetti ai nuovi rimborsi forfetari. I pagamenti inviati in stanza di compensazione nel mese di gennaio 2007 vengono regolati con le modalità previste dalla decaduta CID e CTT. Spettabile ANIA Direzione Auto Area Sinistri Xxxxxx x.Xxxxxx,0 MILANO Data…………………… ….. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARD Con riferimento alla Circolare ANIA n. 352 del 13 ottobre 2006, la Società , autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, chiede di aderire alla Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Al riguardo, la Società si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato impegna a: • costituire la fideiussione bancaria a seguito favore di CONSAP in qualità di gestore della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori stanza di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" compensazione (v. allegato 1); - l'art• ad attivare tutti i collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le imprese, con ANIA e con CONSAP; • a comunicare via e.mail (xxxx@xxxx.xx) i riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) e delle altre funzioni, secondo il modulo excel allegato. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012Con i migliori saluti. …………………………… (Timbro e firma) ………………, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato……………….
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Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012A termini del punto 6 del progetto di fusione, le operazioni delle due Banche partecipi alla fusione saranno imputate al bilancio della società risultante dalla fusione stessa con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel quale sarà eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ove ha sede la nuova società. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si Pari decorrenza avrà l'operazione di fusione ai fini fiscali, ai sensi dell'art.123 del D.P.R. 917/86. * I costituiti danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato per quanto di loro competenza, provvederanno e faranno provvedere a seguito che la società risultante dalla fusione abbia decorrenza dal ventitre giugno duemilatre, con il conseguente ulteriore effetto di estinzione delle società fuse. Il tutto nel rispetto delle previsioni di legge. Il costituito dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx resta autorizzato fino all'accettazione di carica del Presidente, al compimento di ogni atto connesso, conseguente ed opportuno per dare esecuzione a quanto col presente convenuto, compresa la richiesta di codice fiscale della conclusione costituita società. Il Presidente e legale rappresentante della trattativa sulla riforma società costituita o chi per statuto lo sostituira', è, a sua volta, incaricato al compimento di ogni atto connesso, conseguente ed opportuno per dare esecuzione a quanto convenuto nonche' alla redazione e deposito al competente Registro delle Imprese dello statuto recante il definitivo ammontare del mercato del lavorocapitale ed il definitivo numero di azioni e se dovuto l'elenco soci. Al presente atto si applica la tassazione indiretta di cui al - DPR 26 aprile 1986 n.131 - tariffa parte prima art.4 sub b), si incontreranno come modificato dal D.L.20 giugno 1996 n.323 convertito in legge 8 agosto 1996 n.425: per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori quanto all'imposta di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1)registro; - l'artX.Xxx.31 ottobre 1990 n.347 art.10 comma 2 e n.4 tariffa: per quanto rispettivamente all'imposta catastale ed ipotecaria. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione I costituiti dichiarano che l'ammontare approssimativo delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato spese per la qualifica e il diploma professionalecostituzione della società è di euro trentamila/00. I costituiti esonerano me notaio dalla lettura di quanto allegato, il diploma salvo lo statuto, dichiarando di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, averne assunta conoscenza in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesiprecedenza. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o Io notaio ho ricevuto tale atto del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale quale ho dato lettura con l'allegato G (statuto) ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistatocomparenti che lo approvano.
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Decorrenza. L'avvio dell'operatività delle Linee d’intervento è subordinata all'effettivo impegno delle risorse destinate al A mano a mano che il Finanziatore perfeziona gli affidamenti ammessi alla Garanzia del Fondo il Gestore compone i portafogli accantonando le relative quote di Fondo (cap) fino a capienza del Lotto assegnato. Qualora entro il termine di 12 mesi dall’assegnazione definitiva il Finanziatore non raggiunga l’impiego di almeno il 50% del Lotto assegnato, il Gestore potrà ridistribuire l’eccedenza mediante apposito avviso riservato agli altri Finanziatori originariamente selezionati che risultino aver conseguito sul proprio Lotto l’impegno minimo di risorse sopra indicato. La medesima procedura verrà eventualmente replicata alla scadenza dei successivi 12 mesi. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione Finanziatore, ferma restando la propria autonoma valutazione, nell'istruire l'ammissibilità delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavorodomande di Finanziamento, si incontreranno attiene al principio di sana e prudente gestione. L'istruttoria è gestita secondo le procedure proprie del Finanziatore. Con riferimento all’articolo 4, lettera e), delle Disposizioni Operative relativo alla non cumulabilità con altri interventi di garanzia di natura pubblica, essa è da intendersi ad esclusione degli interventi di cui al Decreto MIPAF-MEF del 14 febbraio 2006 (G.U. n. 49 del 28/02/2006), laddove previsti. Con riferimento all’articolo 8, lettera d) delle Disposizioni Operative con riguardo ai seguenti indicatori: - Indebitamento bancario a breve/Fatturato < 0,50 - Debiti a medio/lungo periodo < Fatturato x 2 - Equity >=10% dell’Investimento per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.sole società di capitale, inoltre: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita - Patrimonio Netto/Immobilizzi Tecnici Netti > 0,25 si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede precisa quanto segue: Premessa - negli artt. 43Indebitamento bancario a breve= debiti bancari con scadenza entro l’esercizio successivo a quello di riferimento, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per comprese le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivorate annue relative ai finanziamenti a medio/lungo termine in essere. Per le ore i Beneficiari in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di formazione fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal Finanziatore a carico fini istruttori. Fatturato= voce 1 lettera A del datore Conto Economico di lavoro è riconosciuta cui all’articolo 2425 del Codice Civile. Per i Beneficiari in contabilità semplificata i valori potranno essere desunti dalla dichiarazione annuale IVA (Volume d’affari). Debiti a medio/lungo periodo= totale della voce D del Passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto netto degli importi esigibili entro l’esercizio successivo a quello di riferimento. Per i Beneficiari in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal Finanziatore a fini istruttori. Equity= Patrimonio Netto/Mezzi Propri: totale della voce A del Passivo dello stato patrimoniale di cui è inquadrata la mansione professionale all’articolo 2424 del Codice Civile. Per i Beneficiari in contabilità semplificata tali valori potranno essere desunti dalla dichiarazione dei redditi o da una situazione economico-patrimoniale consuntiva di fine esercizio debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e utilizzata dal Finanziatore a fini istruttori. Beneficiario dal Finanziatore per cui è stato svolto l'apprendistato, investimenti e/o per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente supporto al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistatocircolante.
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