Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “'erga omnes” ' ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio l'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “"erga omnes” " ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Delegato aziendale. Art. 33 (Delegato aziendale) In relazione anche alle norme contenute nel CCNL c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso “"erga omnes” " ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Inserimento
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL C.C.N.L. 28 giugno 1958, esteso “"erga omnes” " ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: www.unionesindacaleitaliana.eu, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario: Distribuzione E Servizi
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge Legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente congiun- tamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “‘erga omnes” ’ ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali Organizza- zioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti con- tratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio l’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge Legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “‘erga omnes” ’ ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano oc- cupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratorilavo- ratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio l’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l’applicazio- ne dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni fun- zioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: uiltucsemiliaromagna.it
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “‘erga omnes” ’ ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano oc- cupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratorilavo- ratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “‘erga omnes” ’ ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione in- dicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio l’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Delegato aziendale. Art. 33 – Delegato aziendale In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Delegato aziendale. Art. 33 (Delegato aziendale) In relazione anche alle al e norme contenute nel CCNL c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso “"erga omnes” " ai sensi della del a legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle nel e aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione l'applicazione dei contratti e delle del e leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle al 'esercizio del e sue funzioni è nullo nul o ai sensi della del a legge.
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Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195821 aprile 1954, esteso “‘erga omnes” ’ ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, dipendenti le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio l’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 195828/6/1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 195914/7/1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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Samples: www.serim.it
Delegato aziendale. In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso “"erga omnes” " ai sensi della legge L. 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
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