Common use of Delimitazioni Clause in Contracts

Delimitazioni. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti integrale (Kasko); g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed Incendio di cui al punto 2.3); h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.5) e Cristalli di cui al punto 2.7). Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni: a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. COME ASSICURA

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Nella Circolazione E Nei Viaggi

Delimitazioni. Reale Mutua L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezionein- surrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano ab- biano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativie ai relativi allenamenti; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dase- guiti da incendio; e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del vei- colo; f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; fg) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia le garanzie di cui al punto 2.6ai punti 3.7) Guasti integrale (Kasko), 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro; gh) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed le garanzie Incendio di cui al punto 2.33.4) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.5); hi) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, ca- duta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità cala- mità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.53.6) e Cristalli di cui al punto 2.73.10). Relativamente alla garanzia 2.6alle garanzie 3.7) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni:3.8) Collisione e 3.9) Collisione a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente pa- tente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competentior- gani competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorsosoccorso stradale, di manovre ma- novre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristradafuori strada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. COME ASSICURA

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture

Delimitazioni. Reale Mutua L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativie ai relativi allenamenti; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dada incendio; e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.63.6) Guasti integrale (Kasko)Xxxxx; g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed le garanzie Incendio di cui al punto 2.33.3) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4); h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.53.5) e Cristalli di cui al punto 2.73.7). NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Relativamente alla garanzia 2.63.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua Kasko l’Impresa non indennizza i danni: a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle anormadelle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenticompetenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorsosoccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristradafuori strada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. COME ASSICURA

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Delimitazioni. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dada incendio, salvo l’azione diretta del fulmine; e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.6) Guasti integrale (Kasko); g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed Incendio di cui al punto 2.3); h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.5) e Cristalli di cui al punto 2.7). Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni: a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;; NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.. Relativamente alla garanzia 2.7) “Cristalli” Reale Mutua non risarcisce i danni: a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. COME ASSICURA

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Delimitazioni. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dada incendio, salvo l’azione diretta del fulmine; e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia le garanzie di cui al punto 2.6ai punti 3.6) Guasti integrale (Kasko)integrale, 3.7) Guasti parziale; g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.43.4) ed Incendio di cui al punto 2.33.3); h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.53.5) e Cristalli di cui al punto 2.73.8). Relativamente alla garanzia 2.6alle garanzie 3.6) Guasti integrale (Kasko)integrale, 3.7) Guasti parziale, Reale Mutua non indennizza i danni: a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.13.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicuratodal Contraente/Assicurato. COME ASSICURA

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Samples: Insurance Contract

Delimitazioni. Reale Mutua L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione occupazio- ne militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativie ai relativi allenamenti; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dada incendio; e) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; f) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia le garanzie di cui al punto 2.6ai punti 3.7) Guasti integrale (Kasko), 3.8) Collisione e 3.9) Collisione - Indennizzo Sicuro; g) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed le garanzie Incendio di cui al punto 2.33.4) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.5); h) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.53.6) e Cristalli di cui al punto 2.73.10). Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni:. a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza ebbrez- za o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’artdell’Art. 186 o dell’artdell’Art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigentivi- genti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenticompetenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorsosoccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristradafuori strada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.. Relativamente alla garanzia 3.10) Cristalli l’Impresa non indennizza i danni: a) conseguenti a da rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. COME ASSICURA.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Delimitazioni. Reale Mutua L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezionein- surrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano ab- biano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli e ai relativi allenamenti relativiche rivestano la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dase- guiti da incendio; e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo; f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; fg) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia di cui al punto 2.63.6) Guasti integrale (Kasko)Collisione; gh) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.4) ed le garanzie Incendio di cui al punto 2.33.3) e Atti vandalici - Eventi sociopolitici di cui al punto 3.4); hi) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, ca- duta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità cala- mità naturali tranne che per le garanzie la garanzia Calamità naturali di cui al punto 2.53.5) e Cristalli di cui al punto 2.73.7). Relativamente alla garanzia 2.6) Guasti integrale (Kasko), Reale Mutua non indennizza i danni:. a) provocati al veicolo dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente pa- tente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competentior- gani competenti oppure che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorsosoccorso stradale, di manovre ma- novre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristradafuori strada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.1) Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. COME ASSICURA

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli D’epoca O Di Interesse Storico E Collezionistico

Delimitazioni. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: a) atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; c) partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti dada incendio; e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del f) dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi; fg) colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia le garanzie di cui al punto 2.6ai punti 3.7) Guasti integrale (Kasko)integrale, 3.8) Guasti parziale e 3.9) Guasti indennizzo garantito e Clausola Collisione con animali selvatici ungulati; gh) atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici di cui al punto 2.43.5) ed Incendio di cui al punto 2.33.4); hi) trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali di cui al punto 2.53.6) e Cristalli di cui al punto 2.73.10). Relativamente alla garanzia 2.6alle garanzie 3.7) Guasti integrale (Kasko)integrale, 3.8) Guasti parziale, 3.9) Guasti Indennizzo garantito e Clausola Collisione con animali selvatici ungulati, Reale Mutua non indennizza i danni: a) provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato COSA NON ASSICURA SEZIONE DANNI del Codice della Strada; b) provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; c) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; g) conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. a) conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili; b) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi; c) ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni. Relativamente alla garanzia 2.3.13.4.1) Ricorso terzi da incendio incendio” Reale Mutua non risarcisce i danni: a) subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; b) subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; c) da inquinamento o da contaminazione; d) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato. dal Contraente/Assicurato COME ASSICURA

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