DESCRIZIONE DEI SERVIZI 1. la cooperativa si impegna ad eseguire il servizio di cui all’art. 1 nel rigoroso rispetto delle figure professionali previste ed indicate dal piano triennale dei servizi sociali della regione liguria e delle esigenze prospettate dal comune, con personale professionalmente qualificato ed idoneo alla migliore realizzazione del servizio consistente in: – n. 2 assistenti sociali - n. 1 assistente domiciliare O.S.S. – Educatori: il numero degli educatori da destinare ai servizi di cui al presente capitolato deve essere determinato tenendo conto del numero ottimale finalizzato a garantire la funzionalità del servizio e la piena realizzazione degli interventi programmati con il coordinatore dell'ATS. le prestazioni da espletare sono le seguenti: · effettuare attività di segretariato sociale presso lo sportello di cittadinanza nei comuni dell'ats 22 secondo le indicazioni e le modalità previste dal responsabile dell'ats; - collaborare fattivamente con l'equipe dell'ats e con istituzioni, servizi, enti, terzo settore, ecc presenti nel territorio per la concreta ed adeguata realizzazione degli interventi e per le progettualità territoriali presenti e future; · presa in carico e valutazione di ogni singolo utente per l’ammissione ai servizi forniti dall’ambito territoriale sociale n.22. - attività di servizio sociale professionale : consulenza e supporto ai familiari relativa all’assistenza e alla relazione con l’assistito, predisposizione del piano individualizzato di assistenza, redatto per iscritto e sottoscritto fra le parti, sottoposto a verifiche periodiche ed eventuali aggiornamenti e variazioni in sede di incontri dell'UOM. il personale preposto a tale servizio, per 72 ore settimanali- in numero di 2 unità- in possesso del titolo di assistente sociale e abilitazione alla professione (Iscrizione all'Albo regionale di appartenenza) , della patente b e con capacità di utilizzo dei programmi informatici, verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto su 3 turni di 6 e 2 turni di 9 ore giornaliere. ore annue stimate: 3456 (72 ore sett. x 48 sett.) · sostenere il minore/disabile attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l’apprendimento, l’autonomia, il potenziamento dell’autostima; consentire la permanenza del minore/disabile in famiglia favorendo condizioni di vita idonee; mantenere il sostegno alla rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l’isolamento del nucleo familiare e/o l’aggravamento della situazione; sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del minore/disabile, favorendo la sua permanenza all’interno del nucleo stesso; Collaborare fattivamente con l'equipe dell'ATS e con le Istituzioni, Servizi, Enti, Terzo Settore, ecc presenti nel territorio per la concreta ed adeguata realizzazione degli interventi in base al progetto individualizzato. Il personale preposto a tale servizio, in possesso della qualifica di Educatore, ai sensi anche della Delibera Quadro di Giunta Regionale n.535/2015 "Sistema socio educativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini ed adolescenti", verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto, a seconda dei casi che l’Assistente Sociale segnalerà di volta in volta.
DESCRIZIONE DEI LAVORI 1. I lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale, che formano oggetto dell’appalto, ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono riconducibili alle seguenti tipologie: − rifiorimento scogliere; − salpamento massi; − lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini; − lavori di bonifiche dei fondali e/o arenili in ambiti portuali − manutenzione sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili; − manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc. − manutenzione opere in ferro; − interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi; − interventi di minuta manutenzione. 3. Ciascun intervento comprende, oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori. 4. L’Amministrazione regionale si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, è tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO Nell’espletamento dell’appalto, da svolgersi con la massima cura, l’impresa dovrà rispettare le modalità tecniche di seguito descritte. Il servizio triennale avrà per oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 1) Presa in carico iniziale di circa 6926 metri lineari con la seguente ripartizione: Sede di Torino 1 Metri lineari di unità di archivio: ml 1600 da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi 1. 1350 ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi; 1. 376ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi ; 2. 500ml da prelevarsi presso la sede provinciale di Cuneo Sede di Aosta Metri lineari di unità di archivio: 100ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Sede di Genova Metri lineari di unità di archivio: 2200ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Sede di La Spezia Metri lineari di unità di archivio: 400ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Sede di Imperia Metri lineari di unità di archivio: 300ml da prelevarsi presso l’attuale gestore del servizio di esternazione degli archivi Resta inteso che i Dirigenti delle Sedi, per quanto di competenza, possono indicare ulteriori indirizzi di luoghi interessati alla procedura in esame insistenti sul territorio comunale di competenza. Nell’attività di presa in carico iniziale è da considerarsi inclusa l’eventuale apertura delle scatole contenenti la documentazione; ove necessario la sanificazione e pulizia del materiale cartaceo prelevato, finalizzata alla eventuale eliminazione di polvere, umidità ed altri agenti patogeni; l’inserimento della documentazione in appositi contenitori forniti dal contraente, opportunamente catalogati con i dati di identificazione della singola pratica contenuta nella scatola (unità d’archivio) e il successivo inscatolamento in contenitori atti al trasporto e conformi alle norme per la prevenzione degli infortuni. È inoltre da considerarsi incluso in questa fase l’utilizzo di un programma informatico fornito dal contraente, che assicuri la sistematica rintracciabilità delle unità di archivio. Il materiale cartaceo contenuto in ciascun lotto di contenitori dovrà essere censito con elenchi descrittivi, al fine di rendere agevole la predisposizione dei documenti di trasporto, l’immagazzinamento e la consultazione nella fase antecedente la rilevazione informatica e l’allocazione definitiva dei contenitori nell’archivio del fornitore. L’intera fase di presa in carico avverrà alla presenza di un Responsabile dell’Istituto o di un suo delegato e di tutte le operazioni verrà redatto verbale, indicante anche lo stato di conservazione all’atto del ritiro, che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. 2) Trasporto del materiale presso il Centro d’Archiviazione dell’Appaltatore con attivazione entro 15 giorni e termine entro 30 giorni dalla data di ciascun ordinativo,relativamente sia alla presa in carico iniziale sia ai ritiri periodici di nuova documentazione , così come definito al successivo art. 4. Il trasporto dei contenitori confezionati e l’organizzazione della documentazione dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza atte a garantire la confidenzialità e l’integrità del materiale. Fatti salvi i compiti istituzionali degli Enti sovrintendenti al patrimonio archivistico della Pubblica Amministrazione, in qualunque momento l’Istituto potrà verificare, anche senza preavviso, le modalità di esecuzione del trasloco, comprese le modalità di archiviazione e catalogazione, anche nei locali del Fornitore. Laddove si riscontrassero modalità non archivistiche e/o tali da mettere a repentaglio la sicurezza delle pratiche e/o dei fascicoli e/o dei documenti movimentati o tai da non rendere certa la loro rintracciabilità, l’Istituto potrà ordinare la sospensione dei lavori fino a quando l’Impresa fornitrice del servizio non avrà adottato le misure necessarie ad eliminare le cause della sospensione. I periodi di sospensione non esimono il Fornitore dal rispetto dei previsti termini inderogabili, trascorsi i quali l’istituto avrà facoltà di applicare le previste penali come più innanzi determinate nonché di risolvere di diritto il contratto. In concomitanza con l’ultimo prelievo di ogni archivio, il Fornitore dovrà predisporre un verbale di chiusura attività per attestare la corretta e completa presa in carico del materiale cartaceo, che entrambe le parti dovranno datare e firmare. La data del verbale vale a tutti gli effetti come data di conclusione del trasloco a cui si riferisce. Durante le operazioni di trasloco, il Fornitore dovrà prevedere inoltre una procedura transitoria per rendere comunque consultabili anche durante tale frangente tutti i documenti dei fondi di archivio coinvolti nelle operazioni di trasferimento.. 3) Riorganizzazione fisica dei documenti con criteri archivistici. • l’avvenuta integrazione e ricostruzione delle serie documentali omogenee presso la sede di archiviazione, • l’effettiva reperibilità fisica dei documenti con una metodologia di campionamento a discrezione del’Istituto. 4) Servizio di deposito e di conservazione. • oneri di conservazione e custodia; • oneri assicurativi; • fornitura di scatole di formato standard; • fornitura eventuale di sistemi di antitampering; • servizio di collegamento informatico. • conservazione e gestione di tutto il materiale cartaceo preso in carico e di quello che nel tempo verrà fornito dall’ente o per conto dell’ente, con la massima cura e diligenza, onde evitare smarrimenti, deterioramenti, distruzioni, irrintracciabilità o accessi non autorizzati. E’ previsto un incremento massimo del 10% annuo, calcolato sulla base della stima iniziale, del materiale custodito senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per l’Istituto. Per le modalità di trasporto dei documenti di nuova emissione e di aggiornamento prodotti dall’Istituto nel periodo di durata del contratto si richiama quanto stabilito al precedente punto 2, per il trasferimento dei documenti presso la sede del fornitore; • attività di movimentazione di primo inserimento dei documenti di nuova emissione, che dovranno essere svolte conformemente a quanto descritto per i documenti facenti parte dell’archivio pregresso, comprese le registrazioni informatiche e l’inserimento dei dati; • gestione informatica delle richieste di consultazione, anch’esse informatiche, degli originali cartacei tramite apposita procedura telematica via WEB posta a disposizione dell’Istituto dal Fornitore, con conseguente estrazione dalle strutture di contenimento del materiale cartaceo richiesto in consultazione; • consegna ordinaria del materiale cartaceo richiesto in consultazione ed estratto dall’archivio e presa in carico del materiale stesso a seguito dell’esaurimento della necessità di consultazione. Per ogni consegna il fornitore avrà cura di far firmare al personale incaricato dall’Istituto un apposito elenco, così come il Fornitore stesso dovrà rilasciare elenco delle pratiche/documenti di ritorno contestualmente al loro ritiro. Per maggiori dettagli di quanto indicato si rinvia al successivo punto 7 del presente articolo; • gestione richieste di consultazione urgente fascicoli/pratiche/documenti. Per maggiori dettagli di quanto indicato si rinvia al successivo punto 7 del presente articolo; • servizio di consultazione tramite scansione dei documenti, acquisizione e invio delle immagini relative ai fascicoli e/o pratiche richieste. Per maggiori dettagli di quanto indicato si rinvia al successivo punto 8 del presente articolo; • consultazione presso il Centro d’Archiviazione dell’Appaltatore da parte di personale dell’INPDAP; • gestione delle integrazioni ed appendici successive di documenti già presenti in archivio: inserimento all’interno dei fascicoli custoditi di ulteriori documenti forniti dall’Istituto entro 5 gg. lavorativi dal loro ritiro; • controllo della corrispondenza tra quanto inventariato e quanto presente nell’archivio, alla presenza dei funzionari dell’Istituto, almeno due volte l’anno.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione. La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione). In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso. L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%. Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione). La garanzia viene prestata esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla “garanzia vita” anche le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A (per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione); - estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto mutuante, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione. Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato. Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità che l’Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la garanzia non potrà essere prestata.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Obblighi assicurativi L’IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all’esecuzione delle prestazioni d’appalto ad esso riferibili e espressamente solleva FEM da tali responsabilità. L’IMPRESA è ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; resta pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. È fatto pertanto obbligo all’IMPRESA di stipulare, a Suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della FEM e per l’intera durata dell’appalto (ed anche per l’eventuale ulteriore periodo di proroga), apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) alle condizioni di seguito riportate: 1) La Società (Compagnia di Assicurazione) risponde delle somme che l’Assicurato (IMPRESA) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Impresa dei servizi affidati dalla FEM. La polizza di assicurazione dovrà elencare esplicitamente le attività indicate all’art. 3 del CSA, compreso l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie alla attività oggetto dell’appalto. 2) L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: - R.C.T. : Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone; - R.C.O.: Euro 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona infortunata; 3) La Società riconosce la qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. 4) La Società riconosce la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (DPR 30 giugno 1965 n. 1124; D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38). La qualifica di Terzo si estende anche alla FEM ed a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti. 5) In deroga e/o in aggiunta a quanto disposto dalle Condizioni generali e/o particolari di assicurazione normalmente previste dal mercato assicurativo, la garanzie viene estesa ai: a) danni a persone e cose di Xxxxx conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell’IMPRESA, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione Euro 500.000,00; b) danni alle cose di Xxxxx che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori; c) danni a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei Euro 500.000,00; d) danni a persone e cose di Xxxxx, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell’ambito del dei luoghi di svolgimento del servizio; restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi della legge 24.12.90 n. 990. e) danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi Euro 1.000.000,00; f) danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari Euro 500.000,00. 6) La copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell’Assicurato e delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge. 7) La Società rinuncia all’esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1916 del Codice Civile nei confronti della FEM o di qualsiasi ente o società della stessa, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai della FEM e membri delle loro famiglie. 8) In caso di recesso del contratto di assicurazione la Società si impegna a darne comunicazione alla FEM, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Copia delle polizze deve essere consegnata alla FEM prima della stipulazione del contratto/dell’inizio del servizio. Qualora l’IMPRESA sia un raggruppamenti temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese e coprono senza, alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso in cui l’IMPRESA disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, può eventualmente avvalersene, specificando che, se le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali sopra specificati, l’IMPRESA può presentare copia delle stesse polizze corredate di atto di appendice rilasciato dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che un importo non inferiore a quanto richiesto dal presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell’art. 1891 del codice civile.