Erogazione della rendita Clausole campione

Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Erogazione della rendita. 1 A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 2 L’aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla persona da lui designata; - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia. 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. 4 Le modifiche delle basi demografiche hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all’entrata in vigore delle modifiche. 5 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Erogazione della rendita. Gli importi delle rate di rendita vengono erogati in via posticipata. Di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelta dall’Aderente. L’ultima rata di rendita verrà erogata all’epoca dell’ultima scadenza di rata che precede la morte dell’Aderente. Non è consentito il riscatto della rendita e neanche cambiare la rateazione nella fase di erogazione. La Società si riserva di effettuare i pagamenti conseguenti alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica dietro presentazione di apposita documentazione come indicato all’art. 13 delle Condizioni generali di contratto.
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle disposizioni per i fondi pensione preesistenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, risultante dal comparto Assicurativo, garantito, e/o dai comparti Finanziari, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di rendita vitalizia immediata. 3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia le cui caratteristiche sono specificate nella Nota Informativa.
Erogazione della rendita. 1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 2. [eventuale] L’aderente può richiedere comunque l’erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate: − [eventuale] una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e;
Erogazione della rendita. La rendita annua viene corrisposta, in via posticipata e nella rateazione pattuita. Di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelta dall’Aderente. L’ultima rata di rendita verrà erogata all’epoca dell’ultima scadenza di rata che precede la morte dell’Aderente. Durante la fase di erogazione della rendita, il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata “ALFIERE”, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art.2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. 3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita indicate nella Nota informativa. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione per le rendite che maturano a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni di cui al 1° comma, vigendo per le restanti, in precedenza maturate, le disposizioni di cui all’art.21. 5. I beneficiari delle rendite ai sensi del presente articolo perdono la qualifica di Iscritto al Fondo.
Erogazione della rendita. 1. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. 2. L’aderentepuò richiedere comunque l’erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate: - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e; - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all’aderente per un numero di anni, fissati a scelta dall’aderente stesso e compreso tra 5 e 15 o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia. 3. Nell’allegato n.2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi. 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell’allegato n.2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Erogazione della rendita. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall’aderente. La rateazione non è modificabile in corso di erogazione. La prima rata di rendita viene corrisposta al termine del pri- mo periodo di rateazione prescelto, a partire dalla decorrenza della rendita stessa. L’erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente assicurato. La rendita non può essere riscattata.
Erogazione della rendita. 1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il “Fondo” - a parte la facoltà della corresponsione in via diretta, ove ne sussistano le condizioni e con opportune convenzioni di tesoreria - stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, secondo i seguenti criteri: □ tenendo conto del complesso delle disposizioni che tempo per tempo disciplinino cogentemente la materia; □ mirando a salvaguardare al meglio la posizione economica degli iscritti; □ fornendo agli iscritti la maggior gamma di opzioni possibili. 2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.