Responsabilità degli Amministratori Clausole campione

Responsabilità degli Amministratori. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione dei modelli di SCR e MCR e della relativa informativa in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto nell’informativa della SFCR e come approvato da parte di IVASS e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione dei modelli di SCR e MCR e della relativa informativa che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Responsabilità degli Amministratori. I membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e del Collegio Sindacale sono responsabili nei confronti della società per i danni causati nell’esercizio delle loro funzioni, a titolo di azione, omissione, negligenza, nonché per gli atti compiuti in violazione della legge o dello Statuto.
Responsabilità degli Amministratori. Scopi perseguiti Finanziamenti Attività • È strumento associativo a struttura aperta, ovvero consente il ricambio e l’incremento dei membri partecipanti (i quali, affinchè l’associazione goda della normativa tributaria di favore, devono avere diritti sostanzialmente equivalenti, anche di voto -secondo il principio “una testa, un voto”-) • Rispondono dei debiti dell’associazio- ne gli “Amministratori” (o, comun- que, coloro che agiscono in nome e per conto della medesima, indipen- dentemente dalla carica assunta). • Si propone il perseguimento nel tempo di scopi mutualistici (ovvero in preva- lente favore degli associati, v. ad es. associazioni sportive) oppure di scopi solidaristici (ovvero di interesse della collettività).
Responsabilità degli Amministratori. 1. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori. Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del codice civile in tema di conflitto di interessi. In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento e eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio dei revisori. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche all'eventuale Direttore generale del Fondo.
Responsabilità degli Amministratori. La violazione degli indirizzi e degli obiettivi sopra espressi, con particolare riferimento a quelli concernenti le spese di personale, possono configurare ipotesi di revoca degli amministratori per giusta causa ex art. 2383 C.C., ovvero l'esercizio di azioni di responsabilità laddove, dalla violazione degli stessi, dovessero determinarsi ipotesi di danno per la società o per l'amministrazione pubblica socia. Analoghe conseguenze potranno determinarsi nel caso in cui la società, nell'esercizio della propria autonomia, attivi proroghe o rinnovi di contratti di lavoro a tempo “determinato” dalle quali possa scaturire il diritto alla conversione del contratto a tempo “indeterminato”, senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli organi preposti. Anche qualora la società ottenga l’autorizzazione alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricadrà sempre nella responsabilità esclusiva dell’organo amministrativo e di controllo della società interessata l’eventuale conversione “di fatto” del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Responsabilità degli Amministratori. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato [ 1710 ss., 2392]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [ 2260 comma 2, 2384]