Offerta fuori sede Clausole campione

Offerta fuori sede. Nell’attività di Offerta Fuori Sede di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.
Offerta fuori sede. Nell’attività di offerta fuori sede ex art. 30 TUF con i Clienti al Dettaglio, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari. In tal caso l’efficacia dei contratti relativi ai servizi di: collocamento di Prodotti Finanziari, gestione di portafogli individuali e negoziazione per conto proprio, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione di detti contratti da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente al Dettaglio può comunicare per iscritto al Consulente Finanziario della Banca, ovvero alla Filiale di Riferimento, il proprio recesso senza spese.
Offerta fuori sede. Nell’attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalla propria Filiale di Torino (l’”Offerta Fuori Sede”) di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento, la SIM, nel rapporto diretto con il Cliente, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti ad apposito Albo (di seguito “consulenti finanziari”). La natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta Nella prestazione dei Servizi Amministrati e nel Servizio di collocamento, l’Intermediario fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. L’Intermediario invia al Cliente un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione. Se l’Intermediario deve ricevere la conferma da un terzo, l’avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’Intermediario non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dal medesimo Intermediario. L’Intermediario fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine. Nel caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, l’Intermediario ha facoltà di fornire al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni relative all’esecuzione dell’ordine in sostituzione del predetto avviso di conferma. L’avviso di conferma dell’ordine contiene le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Inoltre l’Intermediario potrà fornire un rendiconto periodico dei Servizi Amministrati solo su specifica richiesta del Cliente col quale verrà pattuita anche la relativa periodicità. Nell'ipotesi in cui detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, la SIM invia con cadenza trimestrale al Cliente un rendiconto che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento. In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la SIM invia al Cliente, ...
Offerta fuori sede. Il Cliente prende atto che ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Detta facoltà di recesso non si applica ai Clienti classificati come Professionali e alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il documento contenente le “Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)” o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.
Offerta fuori sede. 1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare, devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento; c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono. 2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede. 3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto dì voto o di altri strumenti finanziari che è permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.
Offerta fuori sede. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III e all’articolo 93.
Offerta fuori sede. (DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE) Nome e Cognome.......................................................................................................................................................................... Qualifica...................................................................................................Xxxxxxxxx………………………………………………….. Sede/Ufficio di riferimento.......................................................Indirizzo...................................................................................... Telefono...............................................................E-mail................................................................................................................ Deutsche Bank S.p.A.
Offerta fuori sede. 1. La Banca può prestare servizi e/o attività di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari che svolgono le lo ro attività per la Banca e sono iscritti presso l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF in un registro separato. Considerato che agiscono al di fuori dei locali commerciali della Banca, essi sono tenuti a rispettare condizioni specifiche. In particolare, vale quanto segue: a) ai consulenti in materia di investimenti è fatto divieto di accettare qualsiasi forma di compenso o di finanziamento da parte del cliente o potenziale cliente; b) come i consulenti che operano nei locali della Banca, anche i consulenti che agiscono fuori sede sono tenuti a comportarsi in modo diligente, corretto e trasparente e a trattare tutte le informazioni dei clienti, salvo nei confronti della Banca stessa, come riservate. 2. La Banca risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 3. L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare per iscritto e senza spese il proprio recesso e la Banca è tenuta a restituire al Cliente il patrimonio messo a disposizione. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al Cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal Cliente. 4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
Offerta fuori sede. Il Cliente prende atto che ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Detta facoltà di recesso non si applica ai Clienti classificati come professionali e alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento.
Offerta fuori sede. Ai sensi dell’articolo 30 del TUF, si intende per offerta fuori sede la promozione ed il collocamento presso il pubblico: (i) di strumenti finanziari, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, e/o (ii) di servizi e attività di investimento, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2- sexies del TUF. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari ovvero di servizi di investimento può essere effettuata solo dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di collocamento (con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente) e dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr. Le banche possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi di collocamento. Ai sensi dell’articolo 31 del TUF, i soggetti autorizzati si avvalgono, per l’offerta fuori sede, di promotori finanziari, che devono essere iscritti nell’apposito albo unico tenuto da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’attività di promotore finanziario deve essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto, il quale sarà responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche qualora tali danni siano conseguenti a responsabilità del promotore finanziario accertata in sede penale. Nella prestazione della propria attività, i promotori finanziari sono tenuti al rispetto di regole di comportamento e presentazione nei confronti degli investitori, stabilite dalla Consob con proprio regolamento.