Destinatari dell’Offerta Pubblica Clausole campione

Destinatari dell’Offerta Pubblica. L’Offerta Pubblica, parte dell’Offerta Globale, è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali po- tranno aderire al Collocamento Istituzionale. L’Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite il Consorzio per l’Offerta Pubblica, coordinato e diretto da Banca IMI in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica. Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Coordinatori dell’Offer- ta Globale, è rivolto agli Investitori Professionali in Italia e agli investitori istitu- zionali esteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, negli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933 e in Canada ai sensi del National Instrument 45-106 (Prospectus and Registration Exemptions), con esclusione di Australia e Giappone. xxxxxx e sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario speciale e presentato presso i Collocatori. Sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) sarà attiva un’apposita finestra attraverso la quale l’aderente potrà stampare il Prospetto Informativo ed il modulo di adesione che dovrà essere presentato presso i Collocatori. Le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimen- to, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che potranno aderire esclusivamente all’Offerta Pubblica, dovranno compilare, per ciascun cliente, il relativo modulo di adesio- ne indicando nell’apposito spazio il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e il cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso ed inserendo nello spazio riservato all’intestazione delle azioni la denominazione ed il codice fiscale della società fiduciaria. Le domande di adesione del pubblico indistinto all’Offerta Pubblica potranno pervenire anche tramite soggetti autorizzati all’attività di gestione individuale di portafogli di investimento ai sensi del TUF e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l’apposito modulo in nome e per conto dell’ade- rente, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi del medesimo TUF e relative dispo- sizioni di attuazione, all’attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizio- ni indicate nel Regolamento Intermediari. I clienti dei Collocatori che offrono serv...
Destinatari dell’Offerta Pubblica. L’Offerta Pubblica, parte dell’Offerta Globale, è destinata al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Professionali che potranno invece aderire al Col- locamento Istituzionale.
Destinatari dell’Offerta Pubblica pag. 152
Destinatari dell’Offerta Pubblica. Limitazione del diritto di opzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Destinatari dell’Offerta Pubblica. L’Offerta Pubblica è suddivisa in tre quote, una al pubblico indistinto in Italia, una agli Abbonati ed una ai Dipendenti ed Intermediari. Per Abbonati devono intendersi gli abbonati a TiscaliFreeNet alla data 18 ottobre 1999. Per Dipendenti devono intendersi i lavoratori subordinati di Tiscali quali risultano iscritti al libro matrico- la alla data della pubblicazione del Prospetto Informativo. Per Intermediari devono intendersi le per- sone fisiche che alla medesima data di pubblicazione del Prospetto Informativo abbiano sottoscritto con la Società un contratto diBusiness Partner” o di Punto Tiscali, di cui alla Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.3. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli intermediari autorizzati, come definiti all’articolo 25 del Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998 (fatta eccezione per le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e per le società fiduciarie che prestano servi- zi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria di cui all’articolo 60, comma 4 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415), le società di gestione del risparmio diverse da quelle sopra indicate, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in Italia, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato di origine, le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regola- mentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e le fondazioni bancarie (gli “Investitori Professionali”) nonché investitori istituzionali esteri che possono invece aderire al Collocamento Privato. Le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e le società fiduciarie che prestano ser- vizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’artico- lo 60, comma 4 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, potranno aderire esclusivamente all’Offerta Pubblica.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.