Determinazione e rivalutazione della rendita mensile Clausole campione

Determinazione e rivalutazione della rendita mensile. L’importo iniziale della rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata, erogata a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, si ottiene convertendo l’importo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta della prestazione pensionistica, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, con i coefficienti indicati nelle tabelle A, B o C, in funzione della tipologia di rendita scelta, e dividendo l’importo ottenuto per dodici. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Xxxxxxxxx, l’importo del capitale assicurato da convertire in rendita, sarà pari al capitale rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data della richiesta delle prestazioni pensionistiche, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data delle richieste, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, l’importo del capitale assicurato da convertire in rendita sarà pari: ▪ per la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta delle prestazioni pensionistiche, fino alla data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta della prestazione pensionistica con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis ▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo è pari al controvalore delle quote detenute dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la r...
Determinazione e rivalutazione della rendita mensile. L’importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l’importo in 12 mensilità. Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall’ultimo 31 dicembre fino alla data di raggiungimento dell’età pensionabile in base al tasso di rivalutazione determinato nel secondo mese antecedente tale data in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione. Tali coefficienti, riportati nell’allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione, sono calcolati tenendo conto: - della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 distinta per sesso e anno di nascita; - del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita; - dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%. Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall’osservazione dei portafogli assicurativi. La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati. Tale modifica si rende possibile solo se: - sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto; - non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita; - non sia già iniziata l’erogazione della rendita. Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa. Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, 20/29 specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale. Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l’Assi...

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