Determinazione e rivalutazione della rendita mensile Clausole campione

Determinazione e rivalutazione della rendita mensile. L’importo iniziale della rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata, erogata a seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, si ottiene convertendo l’importo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta della prestazione pensionistica, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, con i coefficienti indicati nelle tabelle A, B o C, in funzione della tipologia di rendita scelta, e dividendo l’importo ottenuto per dodici. Il capitale viene rivalutato dall’ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni pensionistiche in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. I coefficienti di conversione in rendita sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura: • Rendita vitalizia immediata: TABELLA A a pag. 9; • Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLA B a pag.10; • Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLA C a pag. 11. I coefficienti di conversione riportati nelle suddette tabelle, sono calcolati tenendo conto di una tavola di soprav- vivenza “unisex”, distinta per anno di nascita e per età raggiunta dall’assicurato al momento della prestazione pensionistica. In particolare, la tavola di sopravvivenza “unisex” è la tavola per generazioni A62 di fonte Ania che tiene opportunamente conto: • della composizione in media per sesso degli assicurati della Compagnia; • di un tasso tecnico di attualizzazione dello 0%; • dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5% della rata di rendita. Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica e la composizione per sesso utilizzate per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni sia della probabilità di sopravvi- venza che della composizione per sesso degli assicurati, osservate da rilevazioni statistiche di fonti ufficiali e/o dall’esperienza del Portafoglio polizze della Compagnia. La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati. Tale modifica si rende possibile solo se: • sono trascorsi almeno 3 anni da...
Determinazione e rivalutazione della rendita mensile. L’importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l’importo in 12 mensilità. Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall’ultimo 31 dicembre fino alla data di raggiungimento dell’età pensionabile in base al tasso di rivalutazione determinato nel secondo mese antecedente tale data in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione. Tali coefficienti, riportati nell’allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione, sono calcolati tenendo conto: - della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 distinta per sesso e anno di nascita; - del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita; - dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%. Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall’osservazione dei portafogli assicurativi. La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati. Tale modifica si rende possibile solo se: - sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto; - non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita; - non sia già iniziata l’erogazione della rendita. Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa. Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, 20/29 specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale. Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l’Assi...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).