DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. La Conduttrice dichiara e garantisce la conformità - al momento dell’inizio della sua attività lavorativa e per tutta la durata dello stesso – dei suoi impianti e at- trezzature alla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza ap- plicabile all’attività da essa Conduttrice svolta, nonché di essere in possesso delle au- torizzazioni a cui l’esercizio dell’attività stessa è eventualmente condizionato.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. In accordo all’Allegato IV della Direttiva PED 2014/68/UE, i contenuti minimi all’interno della dichiarazione di conformità, in merito alla descrizione dell’attrezzatura a pressione risultano essere: Emesso da Ufficio: SL IND Approvato: TQRM/ X. Xxxxxxx SLM/X. Xxxxxx Verificato: TM/X. Xxxxxxxx Redatto: SL IND/I. Xxxxxxxxx SL IND/M.Gabbi Data emissione: 16/04/2020 Riferimenti UNI CEI EN ISO IEC 17020 UNI CEI EN ISO IEC 17065 Distribution list PCM IND - pressione massima di progetto (PS); - temperatura massima ammissibile (TS); - temperatura minima di progetto (Tmin); - volume o diametro nominale (V o DN); - gruppo di appartenenza del fluido e categoria di rischio; - identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto o serie). Nel caso di un insieme la dichiarazione di conformità deve contenere la descrizione di tutte le attrezzature a pressione facenti parte dell’insieme stesso, compresa la procedura di valutazione utilizzata. La descrizione include sia le attrezzature che ricadono nelle categorie di rischio PED (I – IV) sia le attrezzature valutate secondo l’Articolo 4 paragrafo 3 della Direttiva PED in quanto parte dell’insieme.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. 1 Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con risultanze di fatto.
2 La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e conclusa nel termine di 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
3 Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni devono risultare da appositi verbali.
4 Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5 Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
CAPO VIII CAPO VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. Prima della consegna l’impresa installatrice deve rilasciare all’Amministrazione una dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di legge, sottoscritta dal titolare dell’impresa, redatta secondo il modello approvato con D.M. 26.02.92, completa degli allegati e di un rapporto di verifica dell’impianto elettrico sottoscritto da un tecnico abilitato redatto in conformità alla Guida CEI 0-3. Come prescritto dall’art.7 della Guida CEI 64-50, l’installatore deve garantire che l’impianto elettrico sia eseguito a regola d’arte e a tal fine deve verificare l’intero impianto.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. Al termine dei lavori l'installatore dovrà produrre la dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08 e del D.M. 19 maggio 2010. La dichiarazione di conformità dovrà essere completa di tutti gli allegati obbligatori.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. (ART. 3 DPCM 22 gennaio 2013)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. Se richiesto esplicitamente dal Committente, Pres-x può esprimere un giudizio di conformità sui risultati delle attività eseguite. Per i servizi di trattamento termici, controlli non distruttivi e/o di prefinitura e finitura superficiale i criteri sulla base del quale fornire tale giudizio dovranno essere esplicitati nella documentazione a corredo del contratto. Per i servizi di laboratorio il criterio dovrà tenere conto della regola decisionale adottata. Nei casi in cui la regola decisionale non sia dettata dal Committente o dall’applicazione di una norma tecnica o regolamento in vigore, il laboratorio applica l’accettazione semplice con probabilità massima del 50% PFA (shared risk) con riferimento alla Linea Guida ILAC-G8. Il laboratorio emetterà giudizi di conformità attraverso il confronto diretto del risultato con il valore di riferimento, senza tenere conto del contributo dell’incertezza (viene dichiarata la conformità se il risultato non oltrepassa il limite dell’intervallo di accettabilità specificato). I valori di incertezza di misura verranno riportati sui rapporti di prova quando rilevanti per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova, se espressamente richiesti dal Committente al momento dell’accettazione dell’offerta economica.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. Al termine dei lavori la Ditta installatrice dell’impianto elettrico, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità di quanto realizzato in conformità al DM n°37/2008 .
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. La Locatrice dichiara e garantisce per tutta la durata del contratto la conformi- tà dell’Immobile alla normativa edilizia, urbanistica, e, più in generale, alla regolare utilizzazione dello stesso anche in termini di agibilità, conformemente alla destina- zione d’uso qui convenuta, nonché la conformità degli impianti tutti alla normativa vigente. La Conduttrice garantisce la conformità delle proprie attrezzature nonché di essere in possesso delle autorizzazioni a cui l’esercizio dell’attività stessa è even- tualmente condizionato.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. Nel caso in cui il cliente richieda una dichiarazione di conformità a una specifica o norma per le prove, la regola decisionale, se non già chiaramente definita nella specifica o nella norma, applicata per esprimere la dichiarazione di conformità non terrà conto dell’incertezza del metodo di prova. La frase riportata sui RdP sarà la seguente: “la dichiarazione di conformità è espressa senza tener conto dell’incertezza del metodo di prova”.