Direttore generale responsabile del Fondo Clausole campione

Direttore generale responsabile del Fondo. 1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico. 4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile. 6. Xxxxxx in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo: - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo; - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti. 7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Direttore generale responsabile del Fondo. Art. 00 - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx - Xxxxxxx di costituzione
Direttore generale responsabile del Fondo. 1. Il Direttore Generale assolve alla funzione di Segretario dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di Responsabile del “Fondo” ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Banca. 2. Il Responsabile del “Fondo” Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico. 4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del “Fondo” Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 5. Il Direttore Generale nella funzione di Responsabile del “Fondo” svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 agli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del Codice Civile. 6. Spetta in particolare al Responsabile del “Fondo”: - verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del “Fondo”; - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti; - vigilare sulla trattazione dei reclami, valutando l’adeguatezza dei presidi organizzativi e l’idoneità delle procedure operative adottate a tal fine, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione e segnalando tempestivamente a quest’ultimo ed a COVIP eventuali criticità riscontrate.

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  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

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  • IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO XXXXXX XXXXX

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.