Direttori operativi. Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori: • verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; • programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori; • aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi; • assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi; • individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive; • assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; • esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; • direzione di lavorazioni specialistiche. Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.
Direttori operativi. L’Aggiudicatario con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per l’espletamento delle attività dei direttori operativi di cantiere, per quanto di pertinenza, e della propria offerta tecnica presentata in fase di gara. L’Aggiudicatario con il presente atto conferma:
a) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di , nato in il , quale persona fisica designata per lo svolgimento delle attività di direttore operativo con esperienza nel settore della contabilità dei lavori abilitato per l’esercizio della professione nel relativo albo;
b) il nominativo indicato in sede di gara, nella figura di , nato in il , quale persona fisica designata per lo svolgimento delle attività di direttore operativo con esperienza nel settore delle strutture abilitato per l’esercizio della professione nel relativo albo:
c) .(eventuale)
Direttori operativi. Sono i tecnici della stazione appaltante, prevalentemente coincidenti con i tecnici responsabili di struttura, che coadiuvano il Direttore dei lavori anche direttore operativo, nei suoi compiti. Rappresentante legale della ditta-Appaltatore E’ la persona firmataria del contratto ed in possesso delle più ampie deleghe e procure in rappresentanza dell’Appaltatore. Il suo nominativo è individuabile nella documentazione di gara. Direttore di cantiere E’ la persona formalmente delegata dal rappresentante legale della ditta – Appaltatore per seguire le maestranze individuate per la gestione dell’appalto è il naturale interlocutore del Direttore dei Lavori.
Direttori operativi. [1] Il direttore dei lavori provvederà all’assegnazione dei rispettivi compiti agli assistenti con funzioni di direttori operativi eventualmente assegnati all’ufficio di direzione dei lavori. A questi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari a sopprimere difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specializzate.