Diritti di informativa Clausole campione

Diritti di informativa. Fino alla Data di Emissione, i Soci Fondatori forniranno all’Investitore relazioni trimestrali contenenti informazioni accurate sull’andamento finanziario, contabile e strategico della Società, le quali dovranno contenere almeno i dati informativi già negoziati e richiesti dai Soci Rilevanti nei precedenti accordi di investimento (ove presenti) sottoscritti tra tali Soci Rilevanti e la Società.
Diritti di informativa. 21.1 Anche ai sensi dell’articolo 2552, commi 2 e 3 codice civile, sulla base di quanto previsto nel Piano di Sviluppo e Finanziario, UniSapienza si impegna: (i) a far sì che UniSapienza stessa, il Partner Imprenditoriale e i membri del Team di Progetto si incontrino su base regolare per valutare lo stato di sviluppo del Progetto Selezionato e per identificare congiuntamente l’eventuale Foreground IP sviluppata nel relativo intervallo di tempo; (ii) a fornire a NewCo, eventualmente anche per il tramite del Partner Imprenditoriale, aggiornamenti regolari sullo stato del Progetto Selezionato. A tali fini, salvo che il Piano di Sviluppo e Finanziario preveda diversamente al riguardo, UniSapienza si impegna a fornire a NewCo (a) report a scadenze predefinite durante la definizione del Piano di Sviluppo e Finanziario in merito all’impiego delle risorse e dei servizi oggetto dell’Apporto come concordate con NewCo; e (b) alla chiusura di ogni esercizio, il rendiconto della gestione dell’Apporto, secondo le modalità e contenuti che verranno concordati in buona fede tra le Parti.
Diritti di informativa. Ogni anno, l’Azienda fornisce alle XX.XX. una informativa sugli argomenti di cui all’art. 12 del C.C.N.L. 31.03.2015 a) prospettive strategiche, b) profilo strutturale, c) qualità delle risorse umane, d) interventi specifici - che saranno oggetto di valutazione tra le parti. Le parti, così come previsto dall’accordo sottoscritto in sede nazionale in data 08.02.2017, si impegnano ad incontrarsi, con cadenza almeno annuale, per il recepimento e l’applicazione dell’accordo in sede Aziendale. Accordo ex art.4 Legge n.300 del 1970 sull’applicazione del Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011 n.192” Annualmente le parti si incontreranno per la verifica dell’applicazione dell’Accordo sottoscritto in data 26.09.2014. Le Parti dedicheranno almeno due sessioni all’anno per l’esame e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, del welfare Aziendale e del benessere sui luoghi di lavoro. L’Azienda, inoltre, si impegna ad esaminare con le XX.XX. i processi di ristrutturazione tecnologica per la definizione di eventuali soluzioni, nuove figure professionali e variazioni negli organici da sottoporre all’attenzione degli Organi Deliberanti.