Interventi specifici Clausole campione

Interventi specifici. 1. interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
Interventi specifici interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap; provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto di secondo livello di cui all’art. 28 in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia; misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio; posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale; introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive; azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici. All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale. Le imprese fino a 1.500 dipendenti possono accorpare nell’incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 13 (incontri semestrali), 19 (appalti), 23 (orari di lavoro), 72 (formazione), 76 (valutazione professionale del personale). Nota A Verbale Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l’impresa suddivide le informazioni - che saranno fornite anche in formato e...
Interventi specifici. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie “fuori network” e all’esterno del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti interventi chirurgici valgono i limiti di rimborso intesi per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare: - adenoidectomia € 3.000,00; - appendicectomia € 3.000,00; - emorroidectomia € 3.000,00; - ernioplastica inguinale € 3.000,00; - tonsillectomia € 3.000,00; - colecistectomia € 5.000,00; - trattamento chirurgico delle varici degli arti inferiori € 5.000,00; - ricostruzione dei legamenti del ginocchio € 5.000,00; - meniscectomia € 7.000,00. Per ogni ricovero verrà applicata una franchigia di € 250,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Interventi specifici. GILBARCO potrà effettuare eventuali interventi "Specifici" e, in ogni caso, interventi finalizzati ad erogare l'assistenza tecnica necessaria a garantire il buon funzionamento del Servizio. In tali ipotesi il Cliente autorizza GILBARCO e/o le aziende eventualmente dalla stessa incaricate ad effettuare l'intervento tecnico richiesto e/o necessario; il Cliente prende atto ed accetta che detto intervento avvenga con tempistiche variabili in ragione dei seguenti criteri: a) tipo di intervento richiesto; b) ordine di arrivo della richiesta di intervento; c) carattere di priorità della richiesta di intervento. Al fine di consentire la corretta e celere esecuzione dell'intervento richiesto il Cliente si impegna a fornire tutte le specifiche e le informazioni richieste da GILBARCO. Con l'intervento di cui al presente comma, esclusivamente di tipo tecnico, il Cliente:
Interventi specifici. Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcune fasce di soggetti, come stranieri, autori di reati sessuali donne e minori nei cui confronti è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative.
Interventi specifici. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie “fuori network” e all’esterno del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti interventi chirurgici valgono i limiti di rimborso intesi per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).