DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA. L’Organizzazione ha facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Audit incaricato allo svolgimento dell’audit. Tale richiesta deve avvenire per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla formalizzazione della pianificazione dell’audit e deve essere debitamente motivata. CSI si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta sulla base della rilevanza delle motivazioni indicate dal richiedente. L’Organizzazione ha facoltà di proporre riserve, scritte e motivate, sull’operato degli auditor e sui rilievi durante l’audit, sia al momento della consegna del rapporto finale sia nei giorni successivi all’audit stesso, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di fine audit. L'Organizzazione ha facoltà di richiedere posticipi alle attività di audit pianificate fino a 7 (sette) giorni dalla data di inizio audit notificata da CSI. Ove una richiesta di posticipo dell’audit dovesse pervenire con un preavviso inferiore ai 7 (sette) giorni CSI ha il diritto di fatturare all’Organizzazione i costi contrattualmente definiti per l’attività specifica. L’Organizzazione certificata ha il diritto di dare pubblicità all’ottenimento della Certificazione FSC, purché in maniera veritiera e comunque sempre in maniera conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento e dagli standard FSC. In particolare, la Certificazione non può essere usata in modo da indurre a ritenerne la validità estesa a prodotti o attività o sistemi di controllo della rintracciabilità di prodotto diversi da quelli per cui è stata rilasciata, o comunque in modo tale da poter indurre in errore o tale da essere considerata ingannevole e/o non autorizzata da CSI. I marchi FSC non possono essere usati in modo tale da indurre in errore e creare confusione tra marchio off-product (usato dall’Organizzazione in messaggi promozionali e materiale di carattere divulgativo) e marchio on-product (applicato sul prodotto o in abbinamento diretto ad esso). L’Organizzazione certificata ottiene il diritto all’uso dei marchi FSC (nome, logo, codice del certificato, e ogni altro elemento identificatore), con le modalità e le restrizioni riportate negli standard FSC. Ogni utilizzo dei marchi FSC potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di CSI che ne verificherà la conformità agli standard FSC pertinenti, con eccezione dei casi in cui l’Organizzazione ha in essere un sistema approvato da CSI di gestione d’uso dei marchi FSC. Soggetti all’approvazione preventiva di CSI sono anche...
DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA. A seguito del conseguimento della Certificazione l’Organizzazione può dare pubblicità all’ottenimento della certificazione del proprio prodotto, nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione e di quanto previsto nello standard GLOBALG.A.P., nell’articolo 9 del presente regolamento e nel contratto di sub-licenza che l’Organizzazione deve sottoscrivere. La certificazione non è trasferibile ad aziende produttive o a unità di trasformazione diverse da quelle menzionate nel Certificato. L’Organizzazione che desideri ampliare il campo di applicazione della certificazione deve farne richiesta a Certiquality che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.