Disabitazione Clausole campione

Disabitazione. (o mancata abitazione) Assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Disabitazione. Premesso che per disabitazione s’intende quando né il Contraente o l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi degli stessi, né dipendenti o personale di servizio dimorino di notte nei locali assicurati, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali restano disabitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno. Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni di furto avvenuti dopo il 45° giorno di disabitazione consecutiva.
Disabitazione. L’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Disabitazione. L’assenza continuativa dell’Assicurato e dei suoi familiari dall’abitazione assicurata. La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione. Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell’abitazione dell’Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall’Assicurato di custodire l’abitazione.
Disabitazione. Se i locali dell’abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi non abitati, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per oggetti preziosi e valori la sospensione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno.
Disabitazione. Premesso che per “
Disabitazione. Abitazione secondaria Trasloco delle cose assicurate
Disabitazione. Qualora l’assicurazione riguardi una “dimora saltua- ria”, a deroga dell’art.4.2) comma g) la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credi- to in genere, raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abi- tazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari.
Disabitazione. Per l'abitazione abituale, se i relativi locali restano più di quindici giorni consecutivi disabitati l'assicurazione è sospesa per gioielli, denaro, collezioni numismatiche e filateliche. E’ sospesa per tutto il contenuto dell'abitazione se tali locali restano disabitati per più di sessanta giorni consecutivi. Per l'abitazione non abituale non si applica il disposto del comma precedente, ma l'assicurazione per i gioielli, pellicce e denaro è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.
Disabitazione. L'assenza continuativa dell'Assicurato e dei suoi familiari dall'abitazione assicurata. La sola presenza diurna e non notturna è considerata disabitazione. Il periodo di disabitazione si intende interrotto in caso di presenza nell'abitazione dell'Assicurato o di suoi familiari anche non conviventi, di personale domestico, o di altra persona anche non legata da rapporti familiari incaricata dall'Assicurato di custodire l'abitazione.