Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’Art. 4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasferimento dell’abitazione principale o secondaria e di trasloco del Contenuto assicurato, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il contraente o l’assicurato si impegnano a darne avviso scritto all’Impresa prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui l’Impresa ha ricevuto l’avviso, fatto salvo il disposto dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – previa comunicazione scritta all’Impresa e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha avuto avviso, salve le disposizione dell'art. 5 se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 4 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’articolo 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di trasferimento, l’Assicurazione resta operante anche nei confronti della vecchia ubicazione.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasferimento dell’Attività eserci- tata, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie prestate per il Contenuto operano sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza. Questa estensione non opera se: • la nuova ubicazione dell’attività è fuori dal territorio italiano; • il Contraente non ha comunicato il trasferi- mento prima del trasloco. 1g di 21
Trasloco delle cose assicurate. L’assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione indicata in polizza. Tuttavia in caso di trasloco l’assicurazione vale nella nuova abitazione, salvo il disposto dell’art.1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento di rischio, fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.
Trasloco delle cose assicurate. In caso di trasloco delle cose assicurate, l’assicurazione, fermo quanto previsto all’articolo 4 – Aggravamento del rischio, delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale, opera sia per il vecchio indirizzo che per quello nuovo a condizione che il Contraente o l’Assicurato abbiano dato avviso alla Compagnia in forma scritta dell’inizio delle operazioni di trasferimento. L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella suddetta comunicazione o, qualora la stessa pervenga in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa. L’assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni. Trascorso tale termine, le garanzie prestate dalla presente sezione saranno operanti per il solo nuovo indirizzo.