Disciplina del rapporto di lavoro. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 7 (Periodo di prova) del presente C.C.N.L.. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità, di cui all’art. 24 del presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina del rapporto di lavoro. Al contratto Ai sensi del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i. il rapporto di lavoro ripartito si applica da instaurarsi con la normativa generale società ha natura privatistica e sarà disciplinato oltre che dal Codice Civile e dalle norme legislative vigenti in materia: - dallo Statuto aziendale - dal Regolamento per il reclutamento del personale della Società; - dal Codice Etico comportamentale dell’azienda; - dai Modelli Organizzativi Aziendali adottati dalla società in materia di sicurezza sul lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, ex X.Xxx 81/08 ed in materia di anticorruzione e responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001; - dal CCNL per i dipendenti delle imprese di servizi ambientali - dagli accordi aziendali di secondo livello per la disciplina dell’art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 7 (Periodo di prova) del presente C.C.N.L.. Ciascun lavoratore non deve ricevere un specifici istituti contrattuali; - dalle circolari e procedure operative emesse dalla società; Aset garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità, di cui all’art. 24 del presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentalipertanto i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. In caso di assunzione l’inquadramento giuridico ed il relativo trattamento economico applicato è liv. 4b come stabilito dal vigente CCNL dei Servizi Ambientali con l’attribuzione della qualifica di Impiegato, ecce l’assegnazione delle mansioni di “Addetto contratti e appalti” disposte dall’organizzazione aziendale. L’attività lavorativa sarà svolta presso una delle sedi amministrative del Comune di Fano. La presente selezione viene bandita ai sensi del Regolamento per il reclutamento del personale, dello Statuto aziendale e del presente avviso pubblico, pertanto, l’integrale ed incondizionata accettazione di quanto in essi contenuto, è condizione obbligatoria ai fini della partecipazione alla selezione da parte dei candidati, come espressamente specificato nella domanda di ammissione.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
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Samples: Concorso Pubblico Per La Copertura Di Un Posto Di Addetto Contratti E Appalti
Disciplina del rapporto di lavoro. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 7 (Periodo di prova) del presente C.C.N.L.. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario dellʹorario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario lʹorario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione lʹapplicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità, di cui all’art. 24 del presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
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Disciplina del rapporto di lavoro. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’artdell'art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. Il periodo di prova è quello previsto dall’artdall'art. 7 (Periodo di prova) del presente C.C.N.L.. Ciascun Gascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo l'utilizzo della flessibilità, di cui all’artall'art. 24 del presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario dell'orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario all'orario di lavoro effettivamente svolto.
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Disciplina del rapporto di lavoro. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’artdell'art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. c.c.n.l. Il periodo di prova è quello previsto dall’artdall'art. 7 (Periodo di prova) del presente C.C.N.L.. c.c.n.l. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione delle norme del presente C.C.N.L. c.c.n.l. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo l'utilizzo della flessibilità, di cui all’artall'art. 24 del presente C.C.N.L.. c.c.n.l. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario dell'orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario all'orario di lavoro effettivamente svolto.
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Disciplina del rapporto di lavoro. Al contratto L’art. 18 (ex art.7) sull’orario di lavoro ripartito si applica lavoro, viene modificato introducendo la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. Il periodo possibilità di prova è quello previsto dall’art. 7 (Periodo orario di prova) del presente C.C.N.L.. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinariola- voro multiperiodale. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilitàquesto proposito, si ricorda come, di cui all’art. 24 del presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilitànorma, riduzione sono i contratti collettivi a defi- nire la durata dell’orario di lavoro, feriein via ordinaria è fissata dalla legge, trattamenti per malattia ed infortunio sul in quaranta ora settimanali. I CCNL possono stabilire ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 66/2003 una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media della prestazione in un periodo non superiore all’anno e nei limiti della garanzia al riconoscimento al lavoratore, di undici ore di riposo consecutive ogni 24 ore. L’orario multiperiodale potrà essere introdotto previo confronto con la RSU o in mancanza con le XX.XX territoriali che deve realizzarsi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi i quali, l’azienda potrà provve- dere a riorganizzare la produzione e l’orario secondo le proprie esigenze, nei limiti contrattuali e di legge. In pratica, potranno verificarsi settimane lavorative anche di 48 ore e successivamente setti- mane lavorative di 32 ore. Resta inteso che le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settima- nale non costituiscono prestazioni straordinarie e quelle dopo la 43 ora settimanale, sono compensa- te con una maggiorazione del 10% (la maggiorazione del lavoro straordinario è del 28%). Sempre in materia di orario di lavoro, congedi parentaliviene precisato che per il raggiungimento delle 40 ore da cui scatta lo straordinario, eccnon sono calcolate le ore di CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), anche al fine del riconoscimento di permessi ed aspettative non retribuite. In materia di contratti di lavoro, invece, sono particolarmente interessanti almeno tre aspetti riguar- danti rispettivamente il contratto a tempo determinato, il contratto in somministrazione ed il contrat- to di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. La disciplina comune, per i primi due contratti, prevede di elevare la percentuale di ricorso ai con- tratti in esame, passando dal 20% al 25% sul totale degli occupati a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, presenti nell’unità produttiva, calcolati su base semestrale. Tuttavia, sono modificate ed integrate le fattispecie di attività, di seguito riportate, che sono escluse dalle limitazioni percen- tuali (in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione aziendale previsto dall’art. 5 del d.lgs. 368/2001 e s.m.i.): Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; Allestimento di stands fieristici, show-room; Attività connesse a comers ed esportazioni; Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza di RSU, con le XX.XX territoriali per la verifica delle citate condizioni; Avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi; Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata della sperimentazione non può supera- re i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio. Il contratto collettivo del 2008 prevedeva esclusivamente i numeri 1), 2) maturano e 3). Si aggiungono ora una serie di attività riguardanti anche i picchi produttivi e i lanci di nuovi prodotti ma anche situa- zioni nelle quali l’impresa, avendo mancanza di personale qualificato per i più svariati motivi (si pensi a delle dimissioni improvvise) con difficoltà di reperimento sul mercato del lavoro, può assu- mere a tempo determinato od in proporzione all’orario somministrazione superando i limiti contrattuali, purché sia svolto un passaggio sindacale (trattasi in questo caso di vera e propria codeterminazione). Sempre, attra- verso il previo accordo con le RSU o in assenza di queste ultime, con le XX.XX territoriali, è possi- bile elevare la percentuale di ricorso alle forme contrattuali in esame nonché individuare ulteriori fattispecie, rispetto a quelle sopra riportate, di esclusione dalla limitazione percentuale. Sulle discipline specifiche dei contratti flessibili, il tempo determinato abbraccia la disciplina nor- mativa post Legge Fornero e Decreto Letta/Xxxxxxxxxx utilizzando le possibilità date alla contratta- zione collettiva di normare l’istituto contrattuale in alcuni punti essenziali. Viene ribadito che il carattere “oggettivo” del contratto a termine, in base al quale esso può essere utilizzato esclusivamente per motivi tecnici, sostitutivi, organizzativi, produttivi, anche se riferibili all’ordinaria attività di lavoro. Di rilievo sono però le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso alla acausalità del contratto a termine. Tali ipotesi riguardano: Assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni; Assunzione di lavoratori percettori dell’Aspi; Assunzione di lavoratori inoccupati con più di 50 anni di età; Assunzione di donne con più di 40 anni di età; Assunzione di giovani fino a 29 anni di età; Assunzione di appartenenti alle liste di cui alla legge 68/89 Tali previsioni attengono quindi esclusivamente al “livello soggettivo” delle ulteriori ipotesi di con- tratti a tempo determinato privi di specifica causale; in tanto il contratto è acausale in quanto la per- sona ricopre delle caratteristiche precipue di svantaggio nel mercato del lavoro: disoccupati, inoc- cupati anziani, cassa integrati, giovani e donne. Tutte queste ipotesi possono avere a monte un ulte- riore requisito soggettivo ossia la possibilità che il lavoratore abbia già lavorato presso la stessa im- presa, anche se viene da chiedersi come possa mantenersi lo status di inoccupato ovvero di disoccu- pato se un contratto di lavoro effettivamente svoltoè in corso al fine di stipulare un contratto a termine privo di causa specifica. Inoltre, i contratti aziendali stipulati dalle XX.XX. dei lavoratori e dei datori di lavoro riconducibili ai firmatari del presente contratto, possono individuare, le ulteriori ipotesi nelle quali è possibile procedere ad assumere lavoratori con contratto acausale. Riferendosi infine, agli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato ed il successivo con lo stesso lavoratore e per le medesime mansioni, le parti hanno individuato le ipotesi nelle quali non trovano applicazione i termini di interruzione sopra riportati (in applicazione dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 368/2001): Avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno […], tale periodo è esteso a 8 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si sono, altresì, riservate di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici. Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio; Nelle ipotesi che consentono il contratto a termine senza causale sopra riportate; In ogni altro caso ipotesi individuata dai contratti collettivi anche aziendali stipulati dalle XX.XX. dei la- voratori e dei Datori di lavoro riconducibili ai firmatari del presente contratto. Infine, la durata massima del contratto a tempo determinato va oltre il limite di 36 mesi in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine per lo svolgimento di "attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza di queste ultime con le XX.XX. territoriali per la verifica delle citate condizioni”. Il contratto di somministrazione riceve una disciplina specifica staccata dal lavoro a termine, preve- dendo principalmente che, oltre ai casi previsti dalla legge il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, sia ammesso nelle ulteriori ipotesi previste dagli ac- cordi aziendali stipulati dalla RSU d’intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti il presen- te contratto. Inoltre, alle fattispecie che saranno individuate a livello aziendale, la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente causale è consentita per almeno tre lavoratori in ciascun anno solare qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione. Venendo all’apprendistato, per la prima volta, un contratto nazionale del sistema industriale disci- plina compiutamente l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. Il contratto avrà durata massima di tre anni, in relazione alla qualifica od al diploma da conseguire, a meno che l’apprendista decida di frequentare l’anno integrativo, a questo punto, il contratto sarà prolungato di un ulteriore anno. Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato per i primi 12 mesi nella misura del 65%, per i successivi 12 mesi del 70%, per gli ulteriori 12 mesi del 75% e per gli eventuali successivi 12 mesi dell’85%. La regolamentazione del regime di alternanza tra scuola e lavoro, resta di competenza degli istituti formativi che seguiranno le diverse norme di carattere re- gionali o provinciale (nel caso di Trento e Bolzano). Si segnala che laddove siano già presenti degli accordi territoriali per la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma profes- sionale, le aziende potranno scegliere a quale dei due regimi attenersi. Da valutare il concreto im- patto di questo importante istituto contrattuale di alternanza scuola lavoro in termini di nuovi av- viamenti al lavoro, su base regionale e provinciale. A questo proposito, sarebbe parso opportuno prevedere un sistema di rilevazione ad hoc. Relativamente ancora alla disciplina del rapporto di lavoro in azienda, è stato modificato in modo sostanziale tutta la parte relativa ai provvedimenti disciplinari (ex artt. 79,98 e 115 del CCNL 28 maggio 2008); sono qualificate in modo dettagliato le fattispecie disciplinari che causano multe e sospensioni differenziandole da quelle relative al licenziamento per mancanze. È introdotta anche l’ipotesi di sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore in caso di fattispecie che possano portare ad un licenziamento senza preavviso; la sospensione potrà essere al massimo di 6 giorni. Per quanto riguarda invece, il trattamento economico, gli incrementi contrattuali sono di 115 euro (al parametro medio) divisi in tre tranche (cfr. tabella allegata all’accordo di rinnovo) a fronte di una richiesta di 127 Euro da parte sindacale.
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Samples: Contratto Di Rinnovo