Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appalto.
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Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutorel'Aggiudicatario, per ciascun contratto applicativoContratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutoreL'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere, cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto Contratto Applicativo affidato ad esecutore Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore Direttore dei lavori Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutoreall'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del direttore Direttore di cantiere Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, lavori e perciò a carico dell'esecutore, dell'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadroContratto Applicativo, si intendono intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico Responsabile del procedimento Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema Schema di accordo Accordo Quadro e dal relativo capitolato speciale di appaltoCapitolato Speciale.
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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria Su Edifici Pubblici Di Competenza O in Uso Al Municipio Roma Vii, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it
Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del del/i cantiere. /i. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’artart. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appalto.
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Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutorel'Aggiudicatario, per ciascun contratto applicativoContratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutoreL'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere, cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto Contratto Applicativo affidato ad esecutore Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore Direttore dei lavori Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutoreall'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del direttore Direttore di cantiere Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, lavori e perciò a carico dell'esecutore, dell'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadroContratto Applicativo, si intendono intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico Responsabile del procedimento Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo ; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema Schema di accordo Accordo Quadro e dal relativo capitolato speciale di appaltoCapitolato Speciale.
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Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi dell’articolo 6, del vigente artCapitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. 6di cui al D.M.LL.PP. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, n.145 l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattuali e tutte le altre norme di legge e di regolamentoregolamento vigenti in materia. L'esecutoreL'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantieredelegato ai sensi dell'articolo 4 del predetto Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. Il direttore Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutoreall’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego nell’impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. devono osservare le norme e prescrizioni dei lavoricontratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e perciò a carico dell'esecutoredei regolamenti sulla tutela, per ciascun contratto applicativo conseguente sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva fare riferimento all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi personale di cui al comma 5 dell’art. 32 30, del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impiantoD.Lgs. 18 aprile 2016, la manutenzionen.50, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le spese per le vie di accesso fare riferimento al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appaltomedesimo articolo comma 6.
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Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutorel'Aggiudicatario, per ciascun contratto applicativoContratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutoreL'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere, cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto Contratto Applicativo affidato ad esecutore Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore Direttore dei lavori Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutoreall'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del direttore Direttore di cantiere Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, lavori e perciò a carico dell'esecutore, dell'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadroContratto Applicativo, si intendono intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi iv i inclusi i costi per la utilizzazione l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico Responsabile del procedimento Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo ; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema Schema di accordo Accordo Quadro e dal relativo capitolato speciale di appaltoCapitolato Speciale.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni in Esecuzione E Responsabilità Civile Verso Terzi 8
Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutorel'Aggiudicatario, per ciascun contratto applicativoContratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutoreL'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere, cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto Contratto Applicativo affidato ad esecutore Aggiudicatario raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore Direttore dei lavori Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutoreall'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del direttore Direttore di cantiere Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, lavori e perciò a carico dell'esecutore, dell'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadroContratto Applicativo, si intendono intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico Responsabile del procedimento Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo ; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema Schema di accordo Accordo Quadro e dal relativo capitolato speciale di appaltoCapitolato Speciale.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni in Esecuzione E Responsabilità Civile Verso Terzi 8
Disciplina e buon ordine dei cantieri. Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutorel'Aggiudicatario, per ciascun contratto applicativoContratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutoreL'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere, cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore Direttore dei lavori Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutoreall'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del direttore Direttore di cantiere Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, lavori e perciò a carico dell'esecutore, dell'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadroContratto Applicativo, si intendono intendono, pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010: - la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico Responsabile del procedimento Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo; - le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo; - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema Schema di accordo Accordo Quadro e dal relativo capitolato speciale di appaltoCapitolato Speciale.
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