Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni Clausole campione

Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni. Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: − la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell’Operazione Rilevante; − la trasformazione della Società; − il trasferimento della sede sociale all’estero; − la revoca dello stato di liquidazione; − l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto; − la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; − le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; − la proroga del termine; − l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto segue (come previsto dall’articolo 8.3 dello Statuto). Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nel caso in cui il recesso sia esercitato prima che la Società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante (incluso il caso di esercizio del Diritto di Recesso nel contesto dell’Operazione Rilevante), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l’esperto nel caso di cui all’articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, nonché dell’Assemblea Speciale. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.
Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni. $ L V H14 dQel loVS tatLu to ,sio ciGh anHn o dOir ittOo di¶r ecDed eUre nWei caLsi eFc oneRfg felitOti prRe vis ti dalla leggNeo. n spetta tuttavia idl iritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle Azioni. 3 H U X Q D G H V F U L W] WL RH QQ HW H G H U O H O O H D W GL LY VH S R DV articoli dla15 al 19dello Statuto. Ad eccezione di quanto previsto dal precedeCnatpeitolo2.5 (competenze e maggioran)zein relazione alle operazioni di re³verse take ove ro´v e sono previste specifiche autorizzazioni assembleari di atti gestori cosìil croismpetto di arlet previsioni di cui al Regolamento Emittenti, lA IMR 0 X X X X X X X R Q F R Q W L H rinviare o impedire una modif icaG H O O ¶ D V V H W W R G L F R Q W U R O O 6 L S U H F 1L2 deVl lo DS tat uto SoDc ialOep reWve deU chHe si Vre nudn ao ap plicFa bi,Kli peHr ric hia mOo vo¶lo ntDa rioUe dWin L F R O quanto compatib, ilei disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambioigaotbobrila a±rticoli 106e 109 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato Pa³nel , c´omposto da 3tr(e) membri nominati dBaorsa Italian.aIl Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie S H U L O F R U U H W W R V Y R O BoJr saLI talPia n.aHL e SQo cieWtà , iRl or o G H O azionisti e gli evenatuli offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue U D F F R P D Q G D ] L R Q L V X R J Q L T X H V W L R Q H ogni richiesta oralmente o per istocr,iet ntro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di
Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni. Lo Statuto della Società non prevede modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni Ordinarie rispetto a quanto previsto per legge. Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge ivi espressamente incluso il caso di proroga del termine di durata della Società ai sensi dell’articolo 2437, comma 2, lett. a), del Codice Civile. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto specificato infra. Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante, il consiglio di amministrazione (ovvero l’esperto nel caso di cui all’articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare esclusivamente il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, della consistenza delle Somme Vincolate, essendo esso coerente con quanto previsto dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro quota delle Somme Vincolate.

Related to Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: