Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo Gli incarichi di cui al successivo comma 2presente Regolamento sono conferiti nel rispetto delle disposizioni del Codi- ce Etico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo complessivo che, inclu- so il primo conferimento, non superi i cinque anni, previa valutazione positiva espressa dalla strut- tura di riferimento sull’attività svolta l’anno accademico precedente, che tiene conto dell’assolvimento del dovere di autocertificazione dell’attività svolta e dei risultati della valutazione da parte degli studenti, nonché della copertura finanziaria.
2. Il lavoratore è tenuto Gli incarichi per lo svolgimento di insegnamenti ufficiali hanno la durata di un anno accademico. Ai soggetti esterni ai ruoli universitari gli incarichi sono conferiti mediante contratto di lavoro au- tonomo e non danno luogo a trovarsi diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. I titolari di contratti di insegnamenti ufficiali possono avvalersi del titolo di “professore a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridianecontratto” con la specificazione dell’insegnamento per l’anno accademico di durata dell’attività svolta. Ai professori e ricercatori universitari gli incarichi sono conferiti mediante affidamento con prov- vedimento del Rettore.
3. Salvo il caso I soggetti titolari degli incarichi, sia a titolo oneroso che gratuito, garantiscono, nel rispetto del ca- lendario delle attività stabilito dalla struttura competente, lo svolgimento di forza maggiore o di giustificato motivotutte le attività didatti- che previste, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, verifica del profitto degli studenti per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo tutte le sessioni dell’anno accademico per il quale l'INPS non eroga l'indennità è stato conferito l’incarico, il ricevi- mento e l’assistenza agli studenti. Sono tenuti ad annotare i dati relativi all’attività didattica svolta e ad autocertificarli al termine dell’incarico al Direttore del Dipartimento referente principa- le/Presidente della Scuola. La documentazione è accessibile a chi ne abbia interesse. Possono fare parte delle commissioni dell’esame finale per il conseguimento del titolo di malattia studio nell’anno acca- demico di riferimento e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni partecipano alle riunioni degli organi accademici collegiali in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificataAteneo.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione I professori a contratto, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010, possono svolgere attività di ricerca e partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle indennità Università. Tali attività sono svol- te senza oneri aggiuntivi a carico dell'INPS o dell'INAILdel bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordode- creto del Rettore.
6. Le prestazioni Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi:
a. per ingiustificato mancato o ritardato inizio all’attività nel termine stabilito dal contratto. Pos- sono essere giustificati soltanto ritardi o interruzioni dovuti a gravi motivi di malattia e salute o a casi di infortunio erogate da INPS ed INAIL forza maggiore debitamente comprovati;
b. per violazione del regime di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzateincompatibilità.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976.
8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Degli Affidamenti E Dei Contratti Di Insegnamento, Regolamento Per La Disciplina Degli Affidamenti E Dei Contratti Di Insegnamento
Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione 2.1 Le attività necessarie per il controllo l’erogazione dei Servizi aggiuntivi di cui alla presente Sezione saranno avviate soltanto a seguito dell’avvenuta registrazione del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente. In ogni caso, qualora per le particolari caratteristiche del singolo servizio, la sua erogazione avvenisse in assenza della registrazione del pagamento, Xxxxx, salvo ed impregiudicato ogni suo diritto nei confronti del Cliente, avrà facoltà di mantenere attiva a nome proprio, ovvero, se ritenuto più conveniente, a nome di altra società del Gruppo Aruba, la registrazione del nome a dominio fino a quando il Cliente non provveda al successivo comma 2suddetto pagamento.
2. Il lavoratore è tenuto 2.2 Salvo specifico e separato accordo tra le Parti, Aruba, e per essa le società dalla medesima eventualmente incaricate, si impegna a trovarsi mantenere riservati i dati del Cliente per tutta la durata degli incarichi ad essa conferiti relativamente a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridianeciascuno dei servizi oggetto della presente Sezione.
3. Salvo il caso 2.3 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che Xxxxx possa delegare a società terze di forza maggiore o sua fiducia la materiale esecuzione delle attività necessarie alla fornitura dei servizi di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del cui alla presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificatasezione.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali2.4 Il Cliente prende atto ed accetta, ma le integrano ora per differenza nell'ambito allora, che nell’erogazione dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato Servizi di cui ai commi 5 alla presente Sezione V Aruba assuma obbligazione di mezzi e 6 dell'articolo 1 del presente accordonon di risultato sollevando, sono integrate ora per allora, la stessa Aruba e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie, patiti e patiendi per o a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina causa delle attività di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976alla presente Sezione V quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, perdita o danneggiamento totale o parziale di dati e/o informazioni e/o contenuti dal Cliente stesso immessi e/o trattati mediante i Servizi Hosting Xxxxx.xx, interruzione totale o parziale dei Servizi Hosting Xxxxx.xx.
8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
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Samples: Hosting Services Agreement, Hosting Services Agreement
Disposizioni comuni. 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma punto 2.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo all'art. 1, commi 1 punti 1. e 2 2. e all'articolo all'art. 3, commi 1 punti 1. e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, 2. integra gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo dall'art. 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, 1931 n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre 3 giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi punti 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordodell'art. 1, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo all'art. 15 del CCNL. 23.7.1976C.C.N.L. 23 luglio 1976.
8. Gli importi dei ratei di 13^ 13a e 14^ 14a relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.C.C.N.L..
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli artt. 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 27 novembre 2000 (area Area operativa della mobilità).
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Samples: Accordo Sul Trattamento Di Malattia
Disposizioni comuni. 119.1.1 L'Appaltatore garantirà l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e il pagamento dei danni causati dalla violazione del Contratto anche attraverso l’emissione di garanzie. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il ENEL può, quindi, richiedere l'emissione di Garanzia di Adempimento, Garanzia di Pagamento Anticipato (se applicabile) e Warranty Guarantee (Garanzia sul periodo di malattia garanzia tecnica) in proprio favore, che possono essere rilasciate in forma di deposito cauzionale o sotto forma di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2garanzia emessa da un istituto finanziario approvato da ENEL.
219.1.2 La Garanzia Economica deve essere sottoscritta, ove possibile, con firma digitale (in formato p7m) ai sensi del D. Lgs. Il lavoratore è tenuto 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole tecniche e conforme alle norme ISO 19.005-1(PDF/A), utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati al Contratto e, in ogni caso, deve essere:
a) incondizionata e irrevocabile;
b) pagabile a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridianeprima richiesta.
319.1.3 L'istituto finanziario che emette la garanzia deve essere una banca, una compagnia di assicurazioni o un intermediario finanziario autorizzato preferibilmente italiano o filiali italiane di istituti esteri. Salvo il caso È pertanto, facoltà di forza maggiore o ENEL non accettare fideiussioni di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza soggetti emittenti che non siano di proprio gradimento in quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità privi di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPSadeguata affidabilità creditizia. In caso di infortunio sul lavoro deterioramento del merito creditizio dell'emittente, l'Appaltatore dovrà fornire entro sessanta (60) giorni, dalla Comunicazione di ENEL, una garanzia sostitutiva alle medesime condizioni di quella originariamente presentata. Diversamente ENEL potrà trattenere e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificatasospendere i pagamenti dovuti all'Appaltatore.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione 19.1.4 Il rilascio di garanzie da parte dell’Appaltatore non limita l’obbligo di risarcimento dell’Appaltatore verso ENEL all'importo o al periodo di validità delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAILstesse.
519.1.5 Se per il periodo di vigenza del Contratto, il Prezzo e la Durata aumentano per effetto di una modifica, ENEL può richiedere all'Appaltatore di integrare le garanzie proporzionalmente. I suddetti trattamenti non In caso di mancata integrazione, ENEL si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi riserva il diritto di retribuzione mensile, secondo risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cc ovvero sospendere i criteri stabiliti nel presente accordopagamenti dovuti fino all'integrazione.
6. Le prestazioni 19.1.6 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di malattia e penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di infortunio erogate da INPS ed INAIL dieci (10) giorni dal ricevimento della Comunicazione, salvo il diritto di importo inferiore al risultato ENEL di cui risolvere il Contratto ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordosensi dell’art.1456 cc, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzatesospendere i pagamenti o applicare le ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente, ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza della percentuale dovuta.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976.
8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Disposizioni comuni. 1a. Oggetto della Polizza La Società tiene indenne l’Aderente, fino alla concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti per Sinistro e per Periodo di Assicurazione, per l’azione di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga di cui alla GARANZIA BASE (Colpa Grave) Dipendente Pubblico nonché per le responsabilità contemplate dalle Garanzie Aggiuntive Opzionali qualora acquistate. Fermo quanto stabilito dall’Art. 6.2, le spese legali sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato contro l'Aderente sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale di Polizza. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale o ai Sottolimiti, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e Aderente in proporzione del rispettivo interesse.
b. Validità temporale dell’Assicurazione
b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione L’Assicurazione è prestata nella forma Claims Made, ossia opera per le Richieste di Risarcimento (come rispettivamente definite in ciascuna Garanzia o Garanzia aggiuntiva opzionale) ricevute dall’Aderente per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui tempestivamente denunciate alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione, ma non prima della Data inizio Retroattività riportata nella sezione Dati del Rischio presente nei documenti di Polizza.
b.2 Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale In deroga a quanto previsto dal precedente Art. b.1, se durante il Periodo di Assicurazione l’attività professionale dell’Aderente viene a cessare definitivamente per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio la cancellazione dall’Albo Professionale per motivi disciplinari), le Richieste di Risarcimento (come rispettivamente definite in ciascuna Garanzia o Garanzia aggiuntiva opzionale) conseguenti ad errori od omissioni accaduti o commessi successivamente alla Data inizio Retroattività, restano coperte alle condizioni di Assicurazione in vigore, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, nonché per ulteriori 10 (dieci) anni. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione Massimale assicurato per il controllo Periodo di cui al successivo comma 2.
2Assicurazione nel corso del quale l’attività professionale dell’Aderente viene a cessare rappresenta la massima esposizione della Società anche per l’intero Periodo di Ultrattività, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute all’Aderente. Il lavoratore L’Aderente (e/o i suoi eredi) è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla Società della sopravvenuta cessazione dell’attività professionale ed è tenuto a trovarsi corrispondere il Premio aggiuntivo dovuto a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
3fronte di tale evenienza come specificato all’Art. Salvo il 7.3. La presente estensione di Ultrattività non può essere fatta oggetto di alcun recesso da parte della Società e in caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui morte dell’Aderente si è verificataintende estesa agli eredi stessi.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976.
8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.
9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).
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