Disposizioni fiscali. 1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, il contributo erogato dall’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 1308/13 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il Contraente si attiene alle istruzioni dell'Autorità nazionale competente e della Commissione. 2. Se il Contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo. 3. Se il Contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
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Disposizioni fiscali. 1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europeadelle Comunità europee, il contributo erogato dall’Unione della Comunità europea ai sensi del Regolamento UE 1308/13 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il Contraente contraente si attiene alle istruzioni dell'Autorità dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il Contraente contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiuntoaggiunto di uno Stato membro, l'importo corrispondente non è imputabile al contributoalla Comunità europea.
3. Se il Contraente contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
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Disposizioni fiscali. 1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europeadelle Comunità europee, il contributo erogato dall’Unione dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento UE CE 1308/13 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il Contraente contraente si attiene alle istruzioni dell'Autorità dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il Contraente contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.
3. Se il Contraente contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
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