Common use of Distacco Clause in Contracts

Distacco. Art. 200 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Distacco. Art. 200 217 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda L’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Samples: cisalterziario.it

Distacco. Art. 200 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Aziendaun Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccatoLavoratore, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua operaè distaccato. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in interessato e, nel caso di che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. PBNM del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, poiché la disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda ricevente la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex. art. 79 del presente CCNL. Il tempo del distacco potrà sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero all’estero, conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, destinazione il Lavoratore acquisirà, temporaneamentesino a concorrenza, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori Lavoratori, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.)prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero all’estero, per un tempo inferiore a 3 (tre) 6 mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’esteroestero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Partiparti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Distacco. Art. 200 223 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda L’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Samples: cisalterziario.it

Distacco. Art. 200 182 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il xxxxx.Xx distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. R.T.M.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il xxxxx.Xx distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Samples: cisalterziario.it

Distacco. Art. 200 217 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Samples: www.anpit.it

Distacco. ArtIl distacco di personale è previsto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (c.d. 200 Riforma Biagi) e si estrinseca quando un datore di lavoro (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione distaccante), al fine di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario), per l'esecuzione l’esecuzione di una determinata attività lavorativalavorativa temporanea. In caso Diversamente dal contratto di distaccoappalto nel distacco manca l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio da parte del distaccante che semplicemente “presta” i lavoratori, l’Azienda rimane responsabile per un determinato periodo (temporaneità) e per soddisfare un proprio interesse. Contratto di subfornitura La legge n.192/98 regolamenta il contratto di subfornitura ossia quando un imprenditore si impegna ad effettuare, per conto di un’impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dal committente medesimo, o si impegna a fornire all’impresa prodotti e servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del trattamento economico committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e normativo a favore tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Sono esclusi i contratti di fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature. Si evidenzia però che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254/2017, ha ritenuto applicabile anche al contratto di subfornitura la disposizione dell'art. 29, comma 2, del Lavoratore distaccatoDecreto Legislativo 10 settembre 2003, il quale dovrà rispettare n. 276, secondo la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; quale, in caso di mansioni superioriappalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi e i premi assicurativi dovuti in relazione al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta periodo di esecuzione dell'appalto. Prescindendo quindi da ogni considerazione sulla natura del contratto di subfornitura (se cioè si tratti di un tipo o di un sottotipo di appalto oppure di un tipo negoziale autonomo), la P.B.N.C.M. Corte Costituzionale, con la succitata sentenza, fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29, comma 2, del livello d’inquadramento professionale Decreto Legislativo n. 276/2003, nel senso della sua applicabilità anche al contratto di subfornitura. Sul tema è intervenuto anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 6/2018, che, nel commentare la pronuncia della Corte Costituzionale, ha ritenuto che il principio enunciato sia applicabile anche ad altre ipotesi di decentramento (es. distacco, consorzio). L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che il principio tracciato dalla Corte Costituzionale appaia rispondere anche ad altre ipotesi di dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa, quali il rapporto tra il consorzio e le società consorziate, il distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 276/2003 e il distacco transnazionale di cui al Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136, comportando, in quest'ultimo caso, l'applicazione del regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui operala prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto o subappalto, ma anche qualora la stessa consista in altre operazioni. Contratto di trasporto – art. 1978 c.c. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecnichecontratto di trasporto è il contratto con cui un vettore si obbliga, organizzativeverso un corrispettivo, produttive a trasferire persone o sostitutivecose da un luogo ad un altro. Se l’attività è episodica, ogniqualvolta esso comportinon si applica il contratto di appalto, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze ma quello del trasporto che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.)dal 1° gennaio 2015, in modo che base all’art. 1 commi 246-247 della legge 190/2014, prevede una specifica responsabilità solidale. Se l’attività è continuativa e si esplica in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo si applica il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso contratto di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimentoappalto.

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Samples: Contratto a Termine Disciplina

Distacco. Art. 200 215 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda L’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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Samples: cisalterziario.it

Distacco. Art. 200 153 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per Per soddisfare un proprio interesse, pone interesse dell’Azienda il lavoratore è posto temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua operaattività. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in interessato e, nel caso di che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. PBNM del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco potrà sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, . In caso di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CEdistacco all’estero, il Lavoratore in distacco all’estero lavoratore conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle precedentemente salvo indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano presenti nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il Il trattamento del personale distaccato complessivo non sia deve essere più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori lavoratori residenti. Al Lavoratore Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso in distacco all’estero cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un tempo inferiore periodo superiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la trasferta all’esteroprova dal presente CCNL. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di cui all’articolo che precede. Per garantire un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Partiminimo di verifica a favore del lavoratore, si applicheranno i medesimi criteri già definiti pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il trasferimentoperiodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

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Samples: www.cidec.it

Distacco. ArtL’art. 200 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione 30 D.Lgs 276/2003 definisce il concetto di secondo livello) L'ipotesi distacco identificandolo nella messa a disposizione, da parte del distacco si configura quando un’Azienda, per datore di lavoro e al fine di soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente di uno o più Lavoratori suoi lavoratori a disposizione fa- vore di un altro soggetto per l'esecuzione l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso Dalla definizione si evidenziano le seguenti caratteristiche: - la prestazione lavorativa viene effettuata presso un soggetto beneficiario diverso dal datore di distaccolavoro, l’Azienda rimane responsabile nella cui organizzazione il lavoratore viene inserito. Per quanto concerne la sede in cui deve essere prestata l’attività del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare questa non deve essere necessariamente la disciplina sede dell’impre- sa distaccataria, potendosi ammettere la prestazione lavorativa anche in altro luogo in considerazione della natura dell’attività svolta; - la prestazione lavorativa così svolta deve soddisfare un interesse del datore di lavoro della realtà presso la quale presta la sua operadistaccante; - l’esecuzione di un’attività lavorativa specifica e di natura temporanea. Il distacco non richiede il consenso del prestatore di lavoro perché, come nel caso della trasferta, l’isti- tuto è espressione di un potere unilaterale pieno dell’imprenditore, direttamente riconducibile all’art. 2094 c.c. Partendo dal presupposto che il distacco non necessita del consenso del lavoratore distaccato, la sua posizione è rafforzata in due casi: - quando comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con mansioni, per il quale è invece previsto il consenso del Lavoratore interessatolavoratore distaccato e ferme restando le disposizioni dell’art. 2103 c.c.; in caso - quando comporti il trasferimento a un’unità produttiva sita a più di mansioni superiori50 chilometri per il quale sono ne- cessarie, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per a giustificazione, comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Secondo la giurisprudenza prevalente formatasi in tema di distacco prima del D.Lgs 276/03, ogniqualvolta esso comporticaratteristi- ca essenziale è la sua temporaneità, che è concetto comunque diverso dalla durata. Non è infatti neces- sario che nell’accordo fra il distaccante e il distaccatario ne sia contemplata la durata, in quanto, come precedentemente detto, causa e, quindi, giustificazione del distacco è l’interesse del distaccante fino a quando questo persista. Quanto alla tutela assicurativa, il premio rimane a carico del datore di fattolavoro distaccante, un trasferimento ma è calcola- to sulla base dei premi e della tariffa applicabili all’impresa distaccataria. In particolare: - se la lavorazione da porre in essere presso un’unità produttiva sita a più l’impresa distaccataria coincide con quella svolta presso l’impresa distaccante, l’assicurazione è attuata mediante inserimento del lavoratore distaccato nell’ori- ginaria polizza presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di 50 (cinquanta) chilometri lavoro distaccante; - se tale lavorazione è, invece, diversa da quella in cui svolta presso il Lavoratore aveva la sede abituale datore di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CElavoro distaccante, il Lavoratore lavorato- re distaccato deve essere inserito in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi un’ulteriore polizza nell’ambito della PAT già accesa dal datore di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.lavoro distaccante;

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Distacco. ArtCircostanza abbastanza frequente nell‟ambito del gruppo d‟imprese è il c.d. 200 (modificabilità dell’Istituto distacco: «L‟eventuale prestazione di attività da parte di un lavoratore subordinato in favore di società del gruppo cui appartiene la società che lo ha assunto è inquadrabile nel cosiddetto fenomeno del distacco, il cui effetto è quello di determinare in capo al lavoratore l‟obbligo di prestare la propria attività nell‟interesse di una diversa impresa di destinazione, fermo restando che la prestazione continua a costituire esecuzione e adempimento del rapporto di lavoro intercorrente con la contrattazione società di provenienza»145. L‟esistenza di un gruppo d‟imprese può favorire la ricorrenza della fattispecie, in quanto «il collegamento fra la società-madre formalmente datrice di lavoro e la società-figlia che utilizza di fatto la prestazione lavorativa può dunque assumere rilievo alla luce della giurisprudenza (…) per la configurabilità di un distacco legittimo del lavoratore dalla prima alla seconda, in considerazione dello specifico interesse della prima, che la prestazione lavorativa (ancorché svolta presso la seconda) direttamente soddisfa»146. Ad esempio, «la società madre di un gruppo può avere interesse alla prestazione svolta da un proprio dirigente presso una società-figlia per controllare meglio tale società»147. Ciò anche se deve essere rilevato che il collegamento tra società «non costituisce, di per sé, una presunzione invincibile di interesse al distacco»148. Oltre alla fattispecie citata, all‟interno del gruppo possono sussistere anche ipotesi di prestito di manodopera, nel caso in cui «le parti di un rapporto di lavoro possono pattuire un distacco del lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro distaccante, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all‟estero, con sospensione del rapporto originario. In tale caso i rapporti restano separati, anche se le due imprese sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla 143 Cass. 24 marzo 2003, n. 4274, in Nuovo Dir., 2003, 721. 144 Trib. Genova, 19 aprile 2001, in Riv.Giur.lav., 2002, II, 295. 145 Trib. Milano 27 settembre 1999, in Giur.Milanese, 2000,119. 146 X. Xxxxxx, Il contratto di lavoro, Trattato Cicu. Messineo, vol. I, Xxxxxxx, 2000, 501. 147 X. Xxxxxx, op.cit., .498. 148 Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733, in Inf.prev., 2001,158. società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo livello) L'ipotesi rapporto»149. In questo caso, contrariamente a quanto avviene nel distacco, la prestazione del lavoratore avviene sulla base di due contratti distinti, mentre nel caso del distacco di un solo contratto nel quale si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione attua una separazione tra il datore di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico lavoro formale e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, eccl‟utilizzatore.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.

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