Common use of Distacco Clause in Contracts

Distacco. Art. 153 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto temporaneamente a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel caso che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta la PBNM del livello professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. In caso di distacco all’estero, il lavoratore conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo indennità e competenze inerenti alle condizioni locali o particolari modi presso la sede di origine non presenti nella nuova destinazione. Il trattamento complessivo non deve essere più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo superiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la prova dal presente CCNL. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratore, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

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Samples: CCNL Servizi

Distacco. Art. 153 200 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel interessato; in caso che il distacco comporti di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la PBNM P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. In caso di distacco all’esteroFermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il lavoratore Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, distacco all’estero per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 (tre) mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le Parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: CCNL Settori Del Commercio

Distacco. Art. 153 182 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. Il In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua xxxxx.Xx distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel interessato; in caso che il distacco comporti di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la PBNM R.T.M.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del xxxxx.Xx distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. In caso di distacco all’esteroFermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il lavoratore Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, distacco all’estero per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le Parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: CCNL “Società Ed Enti Di Formazione”

Distacco. Art. 153 217 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. L’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel interessato; in caso che il distacco comporti di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la PBNM P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. In caso di distacco all’esteroFermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il lavoratore Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, distacco all’estero per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le Parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: CCNL Servizi Ausiliari

Distacco. ArtCircostanza abbastanza frequente nell‟ambito del gruppo d‟imprese è il c.d. 153 (modificabilità dell’Istituto distacco: «L‟eventuale prestazione di attività da parte di un lavoratore subordinato in favore di società del gruppo cui appartiene la società che lo ha assunto è inquadrabile nel cosiddetto fenomeno del distacco, il cui effetto è quello di determinare in capo al lavoratore l‟obbligo di prestare la propria attività nell‟interesse di una diversa impresa di destinazione, fermo restando che la prestazione continua a costituire esecuzione e adempimento del rapporto di lavoro intercorrente con la contrattazione società di secondo livelloprovenienza»145. L‟esistenza di un gruppo d‟imprese può favorire la ricorrenza della fattispecie, in quanto «il collegamento fra la società-madre formalmente datrice di lavoro e la società-figlia che utilizza di fatto la prestazione lavorativa può dunque assumere rilievo alla luce della giurisprudenza (…) Per soddisfare per la configurabilità di un distacco legittimo del lavoratore dalla prima alla seconda, in considerazione dello specifico interesse dell’Azienda della prima, che la prestazione lavorativa (ancorché svolta presso la seconda) direttamente soddisfa»146. Ad esempio, «la società madre di un gruppo può avere interesse alla prestazione svolta da un proprio dirigente presso una società-figlia per controllare meglio tale società»147. Ciò anche se deve essere rilevato che il lavoratore è posto temporaneamente a disposizione collegamento tra società «non costituisce, di altro soggetto per l’esecuzione sé, una presunzione invincibile di una determinata attivitàinteresse al distacco»148. Il distacco che comporti un mutamento Oltre alla fattispecie citata, all‟interno del gruppo possono sussistere anche ipotesi di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato eprestito di manodopera, nel caso che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta la PBNM del livello professionale in cui opera. Nel caso «le parti di distaccoun rapporto di lavoro possono pattuire un distacco del lavoratore che, fermo restando l’adeguamento retributivo il perdurare del vincolo con il datore di cui al capoverso precedentelavoro distaccante, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all‟estero, con sospensione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. In caso di distacco all’estero, il lavoratore conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo indennità e competenze inerenti alle condizioni locali o particolari modi presso la sede di origine non presenti nella nuova destinazione. Il trattamento complessivo non deve essere più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un periodo superiore a giorni 15 di calendariorapporto originario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesicaso i rapporti restano separati, anche superando cosìse le due imprese sono gestite da società collegate, per effetto della sola interruzionecon conseguente non imputabilità alla 143 Cass. 24 marzo 2003, n. 4274, in Nuovo Dir., 2003, 721. 144 Trib. Genova, 19 aprile 2001, in Riv.Giur.lav., 2002, II, 295. 145 Trib. Milano 27 settembre 1999, in Giur.Milanese, 2000,119. 146 X. Xxxxxx, Il contratto di lavoro, Trattato Cicu. Messineo, vol. I, Xxxxxxx, 2000, 501. 147 X. Xxxxxx, op.cit., .498. 148 Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733, in Inf.prev., 2001,158. società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto»149. In questo caso, contrariamente a quanto avviene nel distacco, la durata massima complessiva prestazione del lavoratore avviene sulla base di calendario prevista per la prova dal presente CCNL. La durata in mesi due contratti distinti, mentre nel caso del distacco di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratore, solo contratto nel quale si pone attua una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato separazione tra il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto datore di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizioformale e l‟utilizzatore.

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Samples: Diritto Del Lavoro

Distacco. Art. 153 223 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. L’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel interessato; in caso che il distacco comporti di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la PBNM P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. In caso di distacco all’esteroFermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il lavoratore Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, distacco all’estero per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le Parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: CCNL Studi Professionali

Distacco. Art. 153 217 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel interessato; in caso che il distacco comporti di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la PBNM P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. In caso di distacco all’esteroFermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il lavoratore Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, distacco all’estero per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 (tre) mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le Parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: CCNL Turismo, Agenzie Di Viaggio E Pubblici Esercizi

Distacco. Art. 153 215 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) Per L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. L’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel interessato; in caso che il distacco comporti di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la PBNM P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Nel caso di distacco, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 79 del CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. In caso di distacco all’esteroFermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il lavoratore Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortunio, distacco all’estero per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le Parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: CCNL Case Di Cura (Personale Non Medico)

Distacco. Art. 153 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di secondo livello) Per lavoro, per soddisfare un interesse dell’Azienda il lavoratore è posto proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione l'esecuzione di una determinata attivitàattività lavorativa. In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale è distaccato. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato e, nel caso che il distacco comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta la PBNM del livello professionale in cui opera. Nel caso di distacco, poiché la disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda ricevente la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex ex. art. 79 del presente CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. In caso di Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero, il lavoratore conserverà il trattamento goduto precedentemente salvo precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non presenti ricorrano nella nuova destinazione. Il Presso la località di nuova destinazione il Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei Lavoratori, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non deve essere sia più svantaggioso di quello riservato ai lavoratori Lavoratori residenti. Periodo di prova Art.138 L’assunzione con periodo di prova deve risultare da atto scritto e non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo, escluso il caso Al Lavoratore in cui il periodo di prova sia interrotto per causa di malattia o di infortuniodistacco all’estero, per un periodo superiore tempo inferiore a giorni 15 di calendario. In tale ipotesi, il Lavoratore, previo assenso scritto dell’Azienda, sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 6 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la prova dal presente CCNLtrasferta estero, di cui all’articolo che precede. La durata in mesi di calendario è la seguente: – Quadro € 6 mesi – 1° Livello € 6 mesi – 2° Livello € 6 mesi – 3° Livello € 4 mesi – 4° Livello/Op. V. 1 Cat. € 3 mesi – 5° Livello/Op. V. 2 Cat. € 2 mesi – 6°Per un previsto tempo superiore, 7°, 8° Livello/Op. V. 3 Cat./Lav. Disc. € 1 mese Al fine di garantire un tempo minimo di verifica a favore del lavoratoresalvo diverso accordo tra le parti, si pone una clausola di durata minima del periodo di prova pari al 50% della durata prevista dal presente CCNL. Salvo giusta causa o giustificato motivo, solo superato applicheranno i medesimi criteri già definiti per il 50% del periodo ed entro il limite massimo dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dal Datore, senza preavviso o indennità sostitutiva, ma con diritto al Trattamento di Fine Rapporto. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto del lavoratore al libero recesso per tutta la durata del periodo di prova. Superato il periodo di prova l’assunzione si intende confermata ed tale periodo sarà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di serviziotrasferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro