Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 e della L. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla FEM qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla FEM solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla FEM, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla FEM stessa. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la FEM ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla FEM.
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Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. E’ É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.lgsD.Lgs. 50/201618 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, d.lgsdel D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 52/1991 legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla FEM stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla FEM stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla FEMstazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla FEM stessastazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la FEM stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla FEMStazione Appaltante.
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Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. E’ É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.lgsD.Lgs. 50/201618 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, d.lgsdel D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 52/1991 legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla FEM stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla FEM stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla FEMstazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla FEM stessastazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la FEM stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla FEMStazione Appaltante. Non è ammesso il subappalto.
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Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. E1.E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, 2 della L.P. legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, del d.lgsn. 50. 50/2016. Qualora 2.Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, d.lgs. 50/2016 n. 50 e della L. 52/1991 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla FEM stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La FEM 0.Xx Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. legge provinciale n. 2/2016. In 0.Xx tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla FEM stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il 0.Xx contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla FEMstazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla FEM stessastazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la FEM stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla FEMstazione appaltante.
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