Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..
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Samples: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande, Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia52. Ai fini dell'opponibilità alla Provincia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto le cessioni di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve devono essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve devono essere notificato ad A.S.I.S.. Il notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Provincia qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Provincia, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione deve recare in da parte dell'aggiudicatario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la clausola secondo Provincia cui A.S.I.S. ceduta è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Provincia non accetta in alcun caso cessioni di appaltocredito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, pena l’automatica inopponibilità comma 12, della cessione ad A.S.I.S..legge provinciale n. 2/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ È vietata la cessione del contratto Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a ad A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. A.S.I.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di Contratto relativi a prestazioni che l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..
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Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E1.E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora 2.Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In 0.Xx Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016. 0.Xx tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il 0.Xx contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S.alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..alla stazione appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ vietata la cessione del contratto dell’accordo quadro e degli OdA da esso discendenti sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50L.P. 2/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgsd.lgs. 18 aprile 201650/2016, n. 50 e della si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia52. Ai fini dell’opponibilità alla FEM, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto le cessioni di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve devono essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve devono essere notificato ad A.S.I.S.. Il notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla FEM qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la FEM, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione deve recare in da parte dell’IMPRESA di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la clausola secondo FEM cui A.S.I.S. ceduta è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La FEM non accetta in alcun caso cessioni di appaltocredito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, pena l’automatica inopponibilità comma 12, della cessione ad A.S.I.S..L.P. 2/2016.
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Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. Lazio Innova. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. a Lazio Xxxxxx solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 43, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S.a Lazio Innova, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. a Lazio Innova. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta Lazio Innova può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..a Lazio Innova.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27dall’art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.
2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto le cessioni di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve devono essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve devono essere notificato ad A.S.I.S.. Il notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione deve recare in da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la clausola secondo stazione appaltante cui A.S.I.S. ceduta è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di appaltocredito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, pena l’automatica inopponibilità comma 12, della cessione ad A.S.I.S..legge provinciale n. 2/2016.
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Samples: Consultancy Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a ad A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. A.S.I.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad a A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad a A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad a A.S.I.S.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad a A.S.I.S..
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Samples: Capitolato Speciale
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. E’ (Comma I) É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. (Comma II) Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. all’ E.A. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3(Comma III) L’ E.A. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’I.C. intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
(Comma IV) In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.S.I.S. all’ E.A. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. (Comma V) Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S.all’ E.A., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.Sall’ E.A.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. l’ E.A. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.Sall’ E.A..
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