Common use of Divieto di cessione del contratto e dei crediti Clause in Contracts

Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell’Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata. La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l’Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto. Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente. In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.

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Divieto di cessione del contratto e dei crediti. Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell’Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata. La Committente Società Appaltante può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l’Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto. Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente. In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.

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