DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO Clausole campione

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto senza espressa autorizzazione.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. È esclusa la cessione del credito, derivante dal presente contratto, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1. E’ vietata la cessione del contratto. L’Impresa è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. 16.1. Il Fornitore non potrà in alcun modo cedere, trasferire, assoggettare a vincolo o altrimenti disporre del Contratto, degli Ordini, dei crediti derivanti dal Contratto, così come di qualsivoglia altro diritto o obbligo derivante dal Contratto e/o dagli Ordini, senza il previo consenso scritto della Fondazione.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. 17 17 DISPOSIZIONI FINALI 17 18 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 17 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 17 20 ALLEGATI 17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi il credito derivante dal contratto e, comunque, di attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all’incasso, la legittimazione ad esigere e/o ricevere i pagamenti dovuti dall’Amministrazione in virtù del contratto medesimo. È esclusa in ogni caso la cessione del contratto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. Il credito derivante dal presente contratto non potrà essere ceduto da parte della GIEFFE S.r.l. Gestione Flotte, così come la stessa non potrà cedere il presente contratto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. 1. Il Fornitore non potrà cedere l’esecuzione anche parziale del Contratto attuativo. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Amministrazione Contraente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO. 1. L’appaltatore non può cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Ente, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dell’Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.