Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
2. Il possesso della capacità economica - finanziaria nonché tecnica-professionale deve essere documentato tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci;
d) indicazione dei tecnici e/o degli organi tecnici incaricati del controllo di qualità;
e) descrizione delle attrezzature tecniche, indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio.
3. Devono essere effettuati idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai dirigenti preposti.
Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti costituiti da stati, qualità personali e fatti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni. Ulteriori fatti, stati e qualità personali rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dal medesimo D.P.R. n. 445/2000.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate.
3. Nelle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, qualora nel bando sia prescritto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la Commissione aggiudicatrice – prima dell’apertura delle buste delle offerte - procede pubblicamente al sorteggio di un numero pari al 10%, arrotondato per eccesso, degli offerenti ammessi alla gara, ai quali deve essere richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei soli requisiti di capacità sopra indicati. Una volta ultimata la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti in capo ai soggetti sorteggiati, la Commissione provvede in una successiva seduta all’apertura delle buste delle offerte ammesse. Nel caso in cui essi non forniscano prove idonee a confermare le loro dichiarazioni, si provvede alla loro esclusione dalla gara ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la richiesta di documentazione dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa è parimenti trasmessa all’aggiudicatario e al secondo classificato, qualora non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. Nel caso in cui essi non forniscano prove idonee a confermare le loro dichiarazioni, si provvede alla loro esclusione dalla gara ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia delle offerte ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
5. Nell’ambito del controllo di cui al precedente comma 2 il responsabile del procedimento richiede direttamente conferma scritta alle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle singo...
Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto interessato o legale rappresentante dell’impresa nei casi e con le modalità previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell’ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle forme previste dalla medesima norma.
2. Salva la facoltà per l’Ente di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, presso le Amministrazioni competenti al rilascio della documentazione amministrativa, all’aggiudicatario può essere richiesta, nei casi previsti, la presentazione della documentazione probante, in originale o in copia autenticata.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d’appalto a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie o assicurative;
b) bilanci o estratti dei bilanci;
c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei dall’Amministrazione, fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti.
Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
2. L'Amministrazione può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie
b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi
c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.
3. L'amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai dirigenti preposti.
Documentazione dei requisiti. 1. Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa nei casi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni nelle forme previste dalla medesima legge.
2. Tali dichiarazioni possono essere rese cumulativamente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
3. E’ sempre fatta salva la facoltà, per l’Ente, di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati. In ogni caso, verranno verificati i requisiti relativamente all’aggiudicatario ed al 2° classificato, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice.
4. Nelle gare d’appalto, il possesso della capacità economica e finanziaria, della capacità e idoneità professionale e della capacità tecnico-professionale delle Imprese viene dimostrato mediante la documentazione prevista dagli artt. 39 – 40 – 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per la verifica dei suddetti requisiti si rinvia all’art. 12, comma 5, del presente regolamento.
5. Nei limiti previsti dall’art. 46 del Codice, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
6. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei, fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti.
7. Per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’offerente è tenuto all’eventuale versamento della “tassa sulle gare” all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le istruzioni impartite dall’Autorità stessa.
Documentazione dei requisiti. Cause di esclusione...........................................................................
Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore, con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche sono dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima legge.
2. Il Comune ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni con accertamenti eseguiti anche a campione.
Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti comprovabili tramite atti di notorietà o certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto interessato o legale rappresentante dell'impresa nei casi e con le modalità previste dal D.P.R. 07.07.2000 n. 445 e successive modificazioni. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle forme previste dalle medesime norme.
2. Salva la facoltà per l'Ente di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, presso le Amministrazioni competenti al rilascio della documentazione amministrativa, all'aggiudicatario può essere richiesta, nei casi previsti, la presentazione della documentazione probante.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite: • idonee dichiarazioni bancarie o assicurative; • bilanci o estratti dei bilanci; • dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti.
5. I procuratori generali o speciali che hanno ricevuto procura per formare il contratto e per incassare i corrispettivi sono assoggettati a verifica antimafia.
Documentazione dei requisiti. 1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima normativa.
Documentazione dei requisiti. Il possesso dei requisiti documentabili mediante certificazioni amministrative è dimostrato attraverso dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente nelle forme previste dalla legge. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara pubblica possono essere documentati con dichiarazioni temporaneamente sostitutive o sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi del dpr 445/00.