ESCLUSIONE DALLA GARA Clausole campione

ESCLUSIONE DALLA GARA. Per un’ampia esplicazione del principio di concorrenza, oltre ai casi previsti espressamente dal presente capitolato e dalla normativa vigente, il Responsabile del procedimento procederà all’esclusione di un concorrente solo qualora colga l’esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Per quanto riguarda la documentazione tecnica e l’eventuale campionatura, sarà particolarmente importante fornire tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche, pena l’esclusione dalla graduatoria finale di gara.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.” Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono causa di esclusione le seguenti ipotesi: - la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; - la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; - l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; - mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; - la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; - la mancata sottoscrizione dell’offerta; - la mancata indicazione nell’offerta dei costi aziendali per la sicurezza del lavoro; - la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente sottoscritta; - la presenza, nell’offerta tecnico-qualitativa, di riferimenti a prezzi e/o elementi di natura economica; - la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della cauzione provvisoria. Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura. Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 266/2005; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine d...
ESCLUSIONE DALLA GARA. Per un'ampia esplicazione del principio di concorrenza, il Responsabile del procedimento procederà all'esclusione di un concorrente solo qualora colga l'esistenza di offerte largamente incomplete, o equivoche, o contraddittorie o irregolari (offerta non conforme). Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici. Per quanto riguarda la documentazione tecnica sarà particolarmente importante fornire alla Commissione tutti gli elementi richiesti. La mancanza delle dichiarazioni di impegno richieste in conferma di offerta economica dovrà essere sanata entro 2 giorni dalla data di fine periodo conferma offerta, pena l’esclusione dalla graduatoria finale di gara. Si procederà altresì all’esclusione dalla gara in caso di mancato versamento del contributo all’AVCP ai sensi della legge n. 266/05 (se dovuto), mancata presenza del deposito cauzionale provvisorio, assenza della dichiarazione espressa di impegno di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/06, mancata dichiarazione di accettazione del Codice Etico dell’Azienda, mancata dichiarazione di accettazione dell’Informativa Rischi Generali e mancata autodichiarazione ai fini della regolarità di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall’art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.
ESCLUSIONE DALLA GARA. I concorrenti sono esclusi dalla gara nei casi seguenti: a) mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti a pena di esclusione nel Disciplinare di Gara; b) eventuali difformità rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Per un’ampia applicazione del principio di concorrenza, si procederà all’esclusione di un concorrente solo qualora si colga l’esistenza di offerte incomplete, condizionate, volutamente equivoche e irregolari. Si fa comunque luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui: a) il plico contenente l’offerta economica e la documentazione non risulti compilata nei modi o non pervenga nei termini prescritti; b)l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o qualunque altro strumento idoneo a non permetterne la manomissione senza lasciare traccia e controfirmata nei lembi di chiusura; c) manchi o risulti irregolare o incompleto alcuno dei documenti richiesti.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che: a) il plico contenente l’offerta e la documentazione non risulti compilata nei modi stabiliti o non pervenga nei termini prescritti; b) l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o qualunque altro strumento idoneo a non permetterne la manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura; c) manchi o risulti irregolare o incompleto alcuno dei documenti richiesti.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Tutte le clausole del presente disciplinare di gara sono da ritenersi inderogabili. Pertanto l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni potrà dar luogo all’esclusione del concorrente dalla gara, salvo applicazione, qualora sussistano i presupposti, del soccorso istruttorio, di cui all'articolo 83, comma 9 del Dlgs n.50/2016 e applicazione, se la carenza rientra nelle previsioni di cui all'art.83, comma 9, secondo periodo, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari all’uno per mille del valore dell’importo a base di gara (€ 801,00), sanzione dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di escludere dalla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di cui all’articolo 2359 del codice civile e le imprese per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ESCLUSIONE DALLA GARA. Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che: a) il plico contenente l’offerta e la documentazione non risulti compilata nei modi stabiliti o non pervenga nei termini prescritti; b) l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o qualunque altro strumento idoneo a non permetterne la manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura; c) manchi o risulti irregolare o incompleto alcuno dei documenti richiesta; d) non sia stata consegnata la campionatura richiesta; e) la ditta fornitrice applichi prezzi superiori a quelli riportati nel sito : xxx.xxxxxx.xx , qualora venga attivata la relativa convenzione ai sensi dell’art.1 punto 4 comma C del D.l. n.168 del 12.07.2004
ESCLUSIONE DALLA GARA. La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti o l’incompletezza so- stanziale degli stessi, previsti per le singole fattispecie al Titolo I sotto i paragrafi “Documentazione da presen- tare per la partecipazione alla gara”, “Raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari di concorren- ti” e “Avvalimento”, comporta l’esclusione dalla gara. Tutte le clausole del presente bando di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara. Non darà luogo all’esclusione dalla gara: 1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge. 2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente , in carta semplice, inerente i contenuti di cui ai punti: 1 - 2 – 3 – 7 - 8 del Titolo I, paragrafo 2), del presente disciplinare di gara. 3) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui al punto 6 del titolo I, paragrafo 2), xxxxxx risulti agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo Non possono partecipare alla medesima gara gli operatori economici che si trovino fra di loro in una delle si- tuazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante si riserva altresì di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima gara del con- sorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di detto divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale.