ANOMALIA DELLE OFFERTE Clausole campione

ANOMALIA DELLE OFFERTE. L’Amministrazione Aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 D.Lgs n.50/2016 e procederà alla verifica di tali offerte secondo quanto ivi stabilito. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e si da luogo alla procedura di verifica di congruità come di seguito specificato. A ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, una busta chiusa e sigillata (con le medesime modalità richieste per le altre buste dal presente disciplinare) contenente le Giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell’economia complessiva possono apparire sottostimate. Non è, pertanto, richiesta l’analisi di ciascun prezzo unitario offerto. Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi: Ai sensi dell’art. 97, comma 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016 , non sono ammesse: giustificazioni che prevedano trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 aiuti di stato non compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Si precisa altresì che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori cinque offerte. La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a valutazione di congruità secondo il procedimento disciplinato dall’ 88 dello stesso X.Xxx. n. 163/2006. Ai fini dell’applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell’art. 121 DPR 207/2010, qualora nell’effettuare il calcolo del 10 % di cui all’art. 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non viene calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, ma la stazione appaltante può sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici (art. 86 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006).
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Nell’ambito del singolo lotto, sia nella fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro che in quella degli Appalti specifici, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte "anomale" in quanto la presente procedura è soggetta al regime previsto per l'affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 5O/16. Si procederà, pertanto, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 5O/16 per l'individuazione di eventuali offerte “anomale” e la relativa verifica di congruità. Si precisa che le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale. In ordine all'applicazione del decremento di cui all'art. 97, c. 2, lett. d) Dlgs 5O/16, si applica l'algoritmo così indicato dal M.I.T.: Sa = M + S x[1-(c1xc2/1OO)] dove Sa = soglia di anomalia M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2 S = scarto medio aritmetico c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi. Qualora il numero di offerte valide sia inferiore a 5, si applica l'ultima parte dell'art. 97, c. 6, D.Lgs. 5O/2O16, per cui il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla valutazione di congruità qualora ritenga sussistano elementi specifici tali da far apparire le offerte anormalmente basse. La verifica di congruità sarà svolta dal Responsabile del procedimento. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta. Gli operatori economici forniscono, ai sensi dell’art. 97 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Il Procedimento di verifica ed eventuale esclusione si svolgerà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, tenuto conto anche di quanto disposto in merito al punteggio minimo per la parte relativa alla valutazione dell’elaborato tecnico. In caso di offerte che otterranno un punteggio complessivo identico, sarà dichiarata miglior offerta quella che avrà ottenuto il miglior punteggio nella sommatoria degli elementi diversi dal prezzo.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Sono assoggettate a verifica le eventuali offerte risultate anomale in seguito all’applicazione del meccanismo di cui al comma 1 art. 86 dello stesso D.Lgs 163/2006. In ogni caso, è fatta salva la possibilità dell’Ente di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Trovano applicazione gli artt.86 e seguenti del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. in materia di offerte anomale.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. Per ciascun Lotto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 8 del Codice a cui si rinvia.
ANOMALIA DELLE OFFERTE. A norma dell’art. 97 del D.leg.vo 50/2016, gli operatori economici sono tenuti a fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. La commissione, dopo l’apertura di tutte le offerte economiche, estrae a sorte uno tra i cinque criteri previsti dall’art. 97 comma 1 lett. a) del D.leg.vo 50/2016 per la determinazione della soglia di anomalia:
ANOMALIA DELLE OFFERTE. TITOLO VI