Commissione aggiudicatrice Clausole campione

Commissione aggiudicatrice. La selezione del soggetto aggiudicatario provvisorio della gara d’appalto è demandata ad una Commissione aggiudicatrice, nominata dall'organo competente di AREA, è composta da un numero dispari di componenti, variabile da tre a cinque, in prevalenza tecnici esperti nella specifica materia oggetto del presente appalto. La Commissione è presieduta da un dirigente di AREA. I commissari diversi dal presidente, scelti prioritariamente fra il personale dipendente di AREA, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina la documentazione presentata dai concorrenti unicamente sulla base dei criteri prescritti nel bando di gara. L’attività comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse. Le operazioni di gara sono riportate in un apposito verbale, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti alla gara, le denominazioni degli operatori economici che hanno inoltrato istanza di partecipazione, la descrizione delle attività svolte, i nomi dei concorrenti esclusi e motivi dell’esclusione, i motivi del rigetto delle offerte giudicate anomale, la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con identificazione dell'aggiudicatario e se è nota la parte dell’appalto che intende subappaltare, l’elenco degli altri concorrenti che seguono in graduatoria. La Commissione è assistita nella sua attività da un segretario, individuato tra i dipendenti di AREA, il quale redige il verbale delle operazioni. Il verbale è sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal verbalizzante.
Commissione aggiudicatrice. Nelle gare di appalto, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte nonché l’aggiudicazione provvisoria è demandata alla speciale Commissione aggiudicatrice di cui all’art. 84 del codice dei contratti. La commissione di cui al precedente comma 1, è composta dal Responsabile del Procedimento (Presidente - verbalizzante), dal Direttore Generale (Membro) e da un numero massimo di tre esperti in relazione al disposto dell’art. 84, comma 2, del codice dei contratti, nominati dalla Giunta Comunale. Il numero minimo di componenti della commissione è fissato in tre elementi.
Commissione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del 28 luglio 2015 del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.
Commissione aggiudicatrice. La commissione di gara è di nomina ministeriale. Viene nominata, ai sensi dell’art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Commissione aggiudicatrice. 1. Nelle gare di appalto, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiose, la valutazione delle offerte nonché l’aggiudicazione provvisoria è demandata alla speciale Commissione aggiudicatrice di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti. 2. La Commissione di cui la precedente comma 1, è composta da numero tre esperti ed è Presieduta dal Responsabile del procedimento unico, in relazione al disposto dell’articolo 84, comma 2, del Codice dei contratti.
Commissione aggiudicatrice. La Commissione aggiudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste. Verrà redatto verbale dei lavori dal quale si evinceranno i nominativi degli assegnatari e l’eventuale lista di attesa.
Commissione aggiudicatrice. La valutazione delle offerte sarà demandata ad apposita commissione aggiudicatrice nominata ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento comunale dei contratti.
Commissione aggiudicatrice 

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  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.