Dolo Clausole campione

Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Dolo. L’Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del dipendente, delle persone con lui coabitanti e di quelle da lui incaricate alla riparazione guida o custodia del mezzo assicurato.
Dolo. Una parte può annullare il contratto quando sia stata indotta a concluderlo dall’inganno della controparte, attuato anche con parole o comportamenti, o nascondendo dolosamente alla parte stessa circostanze che in base ai criteri ordinari di correttezza nel commercio avrebbe dovuto comunicarle.
Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (1195, 1338, 1426, 1892, 1975 comma 1, 1986). Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio (1440).
Dolo. L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e da quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
Dolo. Per la garanzia cristalli inoltre sono esclusi i sinistri occorsi a seguito di − Furto o rapina consumati o tentati − Urto o collisione con veicoli non identificato Sono esclusi i sinistri occorsi a meno di 50 km dal comune in cui ha la residenza il proprietario del Veicolo per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso Stradale, Depannage e SOS incidente. Europ Assistance considera come unico sinistro: le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità amministrativa; nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. La garanzia Xxxxxx Legale non è inoltre prestata per il ricorso e/o opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, se il veicolo non è a norma con le assicurazioni ia sensi di legge; se il veicolo viene utilizzato per usi diversi da quelli previsti in fase di immatricolazione: se in caso di incidente stradale non hai soccorso le vittime dello stesso o hai rifiutato a prestare le tue generalità richieste dalle persone danneggiate.
Dolo. RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da azioni od omissioni dolose o fraudolente commesse dall’ORDINE PROFESSIONALE, dai SOGGETTI ASSICURATI o derivanti da infedeltà di DIPENDENTI.
Dolo. I divieti di alienazione
Dolo. Se uno Stato è stato indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, può invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato.
Dolo. 1. Una parte può annullare il contratto qualora l'altra parte l'abbia indotta a concluderlo mediante falsa rappresentazione dolosa, attuata con parole o comportamenti, o reticenza dolosa di informazioni che secondo buona fede e correttezza o in base ad obblighi di informazione precontrattuale avrebbe dovuto comunicarle. 2. La falsa rappresentazione è dolosa se è realizzata con la consapevolezza o la convinzione che la dichiarazione è falsa, o ignorando per negligenza se è vera o falsa, e con l'intenzione di indurre il destinatario in errore. La reticenza è dolosa se è diretta ad indurre in errore la persona a cui l'informazione viene celata. 3. Al fine di determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di rivelare una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare: (a) l'eventuale competenza specifica della parte; (b) il costo al quale la parte può ottenere l'informazione; (c) la facilità con cui l'altra parte può procurarsi le informazioni con altri mezzi; (d) la natura delle informazioni; (e) la manifesta importanza dell'informazione per l'altra parte; e (f) nei contratti tra professionisti, le buone pratiche commerciali nella situazione di cui trattasi.