Produzione di informazioni sui sinistri a) Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui alla lettera c) del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e non modificabile e dovrà riportare per ciascun sinistro: • il numero del sinistro attribuito dalla Società; • la data di accadimento dell’evento; • la data della denuncia; • la tipologia dell’evento; • la tipologia di garanzia; • l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: • sinistro senza seguito; • sinistro liquidato, con data e importo liquidato; • sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.
b) Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri senza seguito, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri-premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
c) In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all’1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
d) La Società si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, indicando la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
Produzione di informazioni sui sinistri. La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante: - numero del sinistro della Società; - data di accadimento; - tipologia del danno; - stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); - importo liquidato e relativa data della liquidazione; - importo riservato; - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.
Produzione di informazioni sui sinistri. 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro: - il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento; ‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Produzione di informazioni sui sinistri. La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
f) descrizione del sinistro La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: → la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa; → rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Produzione di informazioni sui sinistri. Comitato valutazione sinistro
Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro [l’elenco può variare a seconda della tipologia di rischio assicurato. A titolo esemplificativo, l’Ente potrà richiedere: • il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; • la data di accadimento dell’evento; • la data della denuncia; • l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
Produzione di informazioni sui sinistri. Art. 9 - Altre assicurazioni
Produzione di informazioni sui sinistri. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo, il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Produzione di informazioni sui sinistri. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: -il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore -la data di accadimento dell’evento -la data della denuncia -la tipologia dell’evento, -la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto) -l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistri liquidato, in data ……………… con liquidazione pari a €
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €………….
Produzione di informazioni sui sinistri. Opzione Base La Società si impegna a fornire al Contraente , con cadenza semestrale , il dettaglio dei sinistri a semplice richiesta dello stesso ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);