Effetti dei nuovi trattamenti economici Clausole campione

Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 50 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. … (Incrementi dello stipendio tabellare) hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dall’art 32, commi 4 e 5 hanno effetto con le decorrenze previste nelle tabelle sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all’art. 34 è quello previsto dalla tabella allegato 9, colonna C dei relativi prospetti con le decorrenze ivi indicate. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dalla tabella allegato 8 e seguenti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Le misure dei trattamenti economici risultanti dall'applicazione del comma 2 dell’ articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 33, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale- risultanti dall' applicazione dell’art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Effetti dei nuovi trattamenti economici pag. 77 (art. 34 CCRL 21/05/2008)
Effetti dei nuovi trattamenti economici. Ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2006 ai quali si applica il presente CCNL nonché a quelli assunti o dimessi dalle aziende nel corso di validità del Contratto saranno riconosciuti, in rapporto ai mesi di servizio prestati i benefici economici previsti dal presente contratto.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. La retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 055 (Struttura della retribuzione) ha effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio comunque denominata, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Le retribuzioni risultanti dall’applicazione degli artt. 61 e 64 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle contribuzioni assistenziali e previdenziali, sui contributi di riscatto e sulle ferie non godute e da monetizzare, se- condo la normativa attualmente in vigore. 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti anche ai dirigenti cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigen- za dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, limitatamente agli scaglioni maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 30 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del medesimo art. 30 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Gli incrementi di cui all’art. 30 non hanno effetti sull’elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all’art. 4 del CCNL 7/3/2007.
Effetti dei nuovi trattamenti economici. 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dall'art. 32, commi 4 e 5 hanno effetto con le decorrenze previste nelle tabelle sulla 13a mensilità, sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità dell'art. 32 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui all'art. 34 è quello previsto dalla tabella allegato 9, colonna C dei relativi prospetti con le decorrenze ivi indicate. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dalla tabella allegato 8 e seguenti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale del biennio economico.