Erogazioni provvisorie Clausole campione

Erogazioni provvisorie. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie valgono anche per le erogazioni provvisorie, che vengono concesse da punti di attingimento sulla rete per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc. Le erogazioni provvisorie sono subordinate alle seguenti condizioni: - durata, da computare a mesi interi, non inferiore ad un mese, né superiore a dodici mesi; - obbligo di messa in sicurezza dell’area di attingimento con manleva di SMAT per ogni responsabilità da eventuali danni a persone, animali e/o cose; - pagamento anticipato delle spese d’intervento e di allacciamento; - versamento di una cauzione di euro 200,00, che verrà rimborsata al termine dell’attingimento dopo la rimozione dell’attacco e dell’accertamento dell’integrità delle installazioni di SMAT e di assenza di qualsivoglia irregolarità; - applicazione dei seguenti valori di consumo di riferimento per tipologia di utenza da pagare secondo le tariffe in vigore: Tipologia mc/mese Manifestazioni 210 Giostre/spettacoli viaggianti 60 Circo 60 a carovana Restauro monumenti 60 Cantiere (abbattimento polveri) 270 Cantiere (carotaggio) 100 Riempimento autobotte (spurgo fognatura - lavaggio strade) 330 Riempimento autobotte (pulizia area mercatale) 300 Riempimento autobotte (piscine private) 1 per mc vasca Banco pesci /fiori 100 Campeggio 1 ogni 5 persone
Erogazioni provvisorie. 1. Per erogazioni provvisorie s’intendono gli allacciamenti per utenze occasionali e temporanee direttamente connesse ad eventi e manifestazioni di piazza, cantieri mobili stradali, circhi e attività di giostrai, luna park, ecc... 2. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono anche per le erogazioni provvisorie, le quali, inoltre, sono subordinate alle condizioni dei commi seguenti. 3. La durata, da computarsi a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi. 4. Per le erogazioni provvisorie, senza misuratore, direttamente da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., il quantitativo minimo contrattuale garantito dall’Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un metro cubo al giorno con un minimo di 30 mc. 5. Le erogazioni provvisorie a misuratore sono effettuate in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata unitamente alla quota di tariffa relativa a fognatura e depurazione, per quanto dovuta. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessuno sconto si pratica in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese. 6. Gli utenti pagheranno anticipatamente le spese d’intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell’acqua e saranno soggetti al versamento di una cauzione, pari al corrispettivo del quantitativo minimo contrattuale, che verrà rimborsata a termine dell’attingimento dopo la rimozione dell’attacco previo accertamento dell’integrità delle installazioni del Gestore e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso di erogazioni provvisorie a misuratore, il pagamento del consumo, posticipatamente alla rimozione dell’apparecchio, dovrà avvenire prima del rimborso della cauzione. 7. Il prezzo dell'acqua e la quota di accesso al servizio sono quelli della tariffa in vigore.
Erogazioni provvisorie. Su richiesta e previa verifica della effettiva disponibilità della risorsa, il Gestore può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per un periodo non superiore a 6 mesi e per la quantità non inferiore a 1 mc al giorno. Sono considerate erogazioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per eventi occasionali (es. manifestazioni culturali o sportive). Il pagamento delle erogazioni viene commisurato alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta. L'eventuale maggior consumo viene conteggiato alla scadenza del contratto sulla base dell’articolazione tariffaria in vigore per le utenze non domestiche. Il contratto di somministrazione provvisoria non può essere rinnovato tacitamente. L'Utente finale, prima della scadenza, può richiedere attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore, la prosecuzione della somministrazione, che non può superare la durata di un anno.
Erogazioni provvisorie. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni provvisorie con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita. La tariffa prevista per queste utenze varia in base alle categorie tariffarie relative prevista dalla struttura dei corrispettivi approvata dalla competente Autorità. 2. Per le erogazioni provvisorie l’utente dovrà rispettare la seguente procedura che stabilisce il corrispettivo richiesto a titolo di: a) quote di accesso ai servizi; b) importo corrispondente al deposito cauzionale sui consumi previsto per la categoria di utenza; c) diritto di posa/apertura contatore; d) consumo preventivato in base ai mc.calcolati secondo i valori della tabella di cui al “Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali”. e) spese di allacciamento se necessario; f) spese per la stipula del contratto di somministrazione; g) spese per la chiusura/rimozione del contatore. Le somme di cui alla lettere e) dovranno essere corrisposte al Gestore prima dell’esecuzione dei lavori, quelle di cui alle lettere b), c) ed f) devono essere corrisposte al Gestore al momento della stipula del contratto di somministrazione e prima dell’attivazione della fornitura (posa/apertura del contatore). Le somme di cui alla lettera a) e d) saranno dovute al momento della trasmissione delle relative fatture mentre quelle di cui alla lettera g) saranno addebitate con la fattura finale.
Erogazioni provvisorie. 10 ARTICOLO 10.
Erogazioni provvisorie. Le modalità e le prestazioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti: - la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi; - il quantitativo minimo contrattuale garantito dall’utente, da pagarsi anche se non consumato, è pari ad un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo il giorno; - gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., devono pagare le spese d’intervento e di allacciamento oltre al consumo forfetario dell’acqua secondo quanto concordato con il Gestore.
Erogazioni provvisorie. Le modalità e le prescrizioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti: a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi; b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo il giorno; c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamen-to dell'integrità delle installazioni di SMA Torino e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l'installa-zione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, prima del rimborso della cauzione.
Erogazioni provvisorie. Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni normali valgono pure per le erogazioni provvisorie.

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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Albano Laziale (Tesoreria) IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando la causale del versamento; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4) avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.