Esclusione della responsabilità Clausole campione

Esclusione della responsabilità. 1. Le responsabilità di cui ai paragrafi del presente articolo non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Esclusione della responsabilità. SAP, i suoi licenzianti o subappaltatori non potranno essere tenuti responsabili ai sensi del Contratto:
Esclusione della responsabilità. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Esclusione della responsabilità. 1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della Banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Esclusione della responsabilità. 1. Le responsabilità previste nella presente Sezione III non si applicano nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Esclusione della responsabilità. Qualora verrà richiesto il servizio di pagamento MF, quest’ultima avrà unicamente il compito di riscuotere il credito da fattura. Significa che le eventuali garanzie e responsabilità derivanti dal contratto di acquisto saranno in essere soltanto nei confronti del commerciante per quanto non riducano o annullino il credito del prezzo di vendita ai sensi delle CG del commerciante. MF, pertanto, declina ogni garanzia e responsabilità. In particolare, eventuali reclami in merito alle merci o ai servizi acquistati e divergenze di opinioni nonché pretese inerenti ad atti giuridici dovranno essere chiariti direttamente con il relativo commerciante. Eventuali eccezioni di compensazione esistenti nei confronti del commerciante non potranno essere imputate a MF. Le fatture mensili dovranno comunque sempre essere pagate entro i termini prestabiliti. MF declina altresì ogni responsabilità se un acquisto con il servizio di pagamento MF verrà per qualsiasi motivo negato dal commerciante o non sarà possibile effettuare un acquisto per cause tecniche o altri motivi. MF declina inoltre ogni garanzia e responsabilità nel caso sia stato installato software dannoso o simile su un dispositivo abilitato alla navigazione in Internet. Questo vale anche in caso di danni per abuso dei dati, malfunzionamento tecnico o utilizzo della connessione Internet.
Esclusione della responsabilità. La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l’adozione e l’attuazione del “Modello” avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all’ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lett. c), e 18, comma 1, del d.lgs. 231/2001). Lo stesso d.lgs. 231/2001 prevede che tali Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia. I Modelli organizzativi hanno pertanto una duplice funzione: in primo luogo una funzione di prevenzione, in quanto la commissione dei reati risulta più difficile dopo l’introduzione delle specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli; in secondo luogo, nel caso in cui dovessero comunque verificarsi le fattispecie delittuose (ipotesi che non si può evidentemente escludere), evitare che le conseguenze di questi comportamenti possano ricadere sulla Società. La ratio della norma presuppone che i comportamenti individuali abbiano fraudolentemente eluso le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra la volontà della società (manifestata dalle sue procedure e dal Modello organizzativo) e la volontà dei singoli soggetti. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Come sopra anticipato, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: – da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stes- so” (soggetti “apicali”); – da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. La distinzione tra “volontà della Società” e “volontà dei singoli soggetti” è più facilmente ipo- tizzabile (e dimostrabile) per reati ascrivibili a...
Esclusione della responsabilità. 16.1. Fornitore non risponde in nessun caso dei danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura ed entità, che dovessero derivare al Cliente, agli Utenti Finali e/o a terze parti in conseguenza dell'uso dei Prodotti ovvero derivanti dai Servizi erogati (ivi incluse, a titolo esemplificativo, perdite finanziarie, spese di ripristino o perdita di affari), salvi comprovati casi di dolo o colpa grave.
Esclusione della responsabilità. XXXX non risponde per le prestazioni di terzi esclusivamente intermediate da ATTE su incarico dei partecipanti. In tali casi la responsabilità ATTE si limita alla diligente erogazione della prestazione di intermediazione. Al di fuori dell’accordo forfettario, nel luogo di destinazione del viaggio si possono prenotare iniziative, escursioni o servizi locali che, in virtù delle condizioni locali, sono connesse a rischi particolari o richiedono particolari presupposti fisici. Le prenotazioni di tali iniziative sono a rischio dei partecipanti. ATTE respinge qualsiasi responsabilità a ciò connessa o per servizi richiesti all’accompagnatore/al rappresentante locale non inclusi nell’accordo forfettario, laddove ATTE o il suo rappresentante locale in qualità di Organizzatore o erogatore del servizio ATTE non si assume espressamente la responsabilità di tali offerte.
Esclusione della responsabilità. Il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità qualora lo smarrimento o il danneggiamento sia stato causato da un errore del committente, da un'istruzione impartita da questi senza alcun intervento del trasportatore, da difetti propri della merce traslocata o da circostanze indipendenti dalla volontà del trasportatore. In caso di rottura o di danneggiamento di cose particolarmente a rischio, quali marmo, piatti di porcellane e vetro, cornici, lampadari, paralumi, apparecchi radio e televisori, computer-hardwer, software, perdite di dati, ed altri oggetti particolarmente fragili (piante, animali, ecc.), il trasportatore è esonerato dalla propria responsabilità a condizione che abbia adottato le normali misure di precauzione. Sono esclusi dalla responsabilità denaro contante e carte valori (art. 5 cpv. 7). Il trasportatore non si assume alcuna responsabilità per oggetti preziosi di valore quali gioielli, documenti, oggetti di arte, antichità, oggetti da collezione. Nel caso che al trasportatore venga consegnato un elenco degli oggetti con indicazioni dettagliate del valore e sulla base di questa documentazione venga stipulata un'assicurazione di trasporto, il com- mittente gode unicamente di questa copertura assicurativa. Il trasportatore non risponde per danni ai beni durante le procedure di carico e scarico, anche se ciò avviene per mezzo di gru o cose simili, e qualora la loro volumetria o il loro peso non si prestino al luogo di carico e scarico e questo a condizione che il trasportatore ha reso attento di ciò il committente o il destinatario , e questi ultimi abbiano comunque preteso l'esecuzione della prestazione. Uguale dicasi per danni causati a pareti, finestre, pavimenti o corrimano della scala. Il trasportatore non è responsabile di danni causati da incendio, incidenti, guerre, scioperi, cause di forza maggiore o un incidente provocato da terzi al mezzo di trasporto. Qualora le procedure di ritiro o di consegna della merce venissero ritardate a causa di una panne, di un incidente o di influssi atmosferici o per altre cause per le quali il trasportatore non ha colpa, il mandante non ha alcuna pretesa per qualsivoglia risarcimento. Senza accordo reciproco il trasportatore non risponde per ritardi causati dalla mancata puntuale messa a disposizione dei mezzi di trasporto o da un mancato rispetto dei termini regolamentari da parte di altre imprese di trasporto che partecipano al trasloco. I costi da qui derivanti (diritti di sosta, immagazz...