Esclusione delle Garanzie Clausole campione

Esclusione delle Garanzie. La Garanzia non si applica se l'Acquirente viola una delle seguenti disposizioni: • I Prodotti non devono essere utilizzati in strutture con controllo delle radiazioni, reattori nucleari e strutture legate alla sicurezza nucleare o all'utilizzo di energia nucleare, nonché in strutture che possono avere un contatto diretto con i pazienti. • I Prodotti non devono essere utilizzati per alimentare dispositivi medici o apparecchiature di supporto vitale. • I Prodotti non devono essere utilizzati o installati in un luogo in cui possano verificarsi vibrazioni. Ad esempio, non sono ammessi aerei, navi (imbarcazioni, yacht), automobili o treni. • I prodotti devono essere utilizzati esclusivamente per soluzioni domestiche e fisse di accumulo di energia.
Esclusione delle Garanzie. 11.1 Il Cliente riconosce e accetta espressamente che l’utilizzo dei Servizi di Cloud Computing avviene a proprio esclusivo rischio. I Servizi Cloud Computing sono forniti da CENTRALERISK s.p.a. “nelle condizioni in cui si trovano” e “per quanto disponibili” nei limiti massimi consentiti da eventuali disposizioni inderogabili di legge; CENTRALERISK s.p.a. non presta alcuna ulteriore garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, incluse a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento, la garanzia di conformità a uno scopo specifico -ivi compresi quelli volti all’adempimento degli obblighi imposti al Cliente dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14- o la garanzia di non violazione di diritti di terzi. 11.2 In particolare, CENTRALERISK s.p.a. non garantisce che: I. i Servizi di Cloud Computing rispondano a quanto desiderato dal Cliente; II. i Servizi di Cloud Computing funzionino senza interruzioni, tempestivamente, siano sicuri, o siano privi di errori; III. la qualità di qualsiasi prodotto, servizio, informazione o altro bene acquistato o ottenuto dal Cliente mediante i Servizi Cloud Computing risponda alle aspettative del Cliente; IV. i Servizi di Cloud Computing siano sufficienti all’adempimento di obblighi imposti dalla normativa tempo per tempo vigente. 11.3 Qualsiasi materiale scaricato o altrimenti ottenuto mediante l’utilizzo dei Servizi di Cloud Computing viene scaricato o altrimenti ottenuto a completa discrezione e a rischio esclusivo del Cliente. Il Cliente stesso sarà l’unico responsabile per qualsiasi danno al proprio elaboratore o altro strumento, o per perdite di DATI che possano derivare dal materiale scaricato. 11.4 Nessuna informazione o parere, verbali o scritti, forniti da CENTRALERISK s.p.a., o tramite o dai Servizi Cloud Computing, potrà essere inteso quale rappresentazione di una garanzia o ampliamento dell’ambito di applicazione di qualsiasi garanzia fornita nelle presenti Condizioni Generali.
Esclusione delle Garanzie. RICONOSCETE E ACCETTATE ESPRESSAMENTE CHE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE, L’USO DEL SERVIZIO O LA VOSTRA INCAPACITÀ DI USARE TALE SERVIZIO O QUALSIASI STRUMENTO O CARATTERISTICA O FUNZIONALITÀ IN ESSO O TRAMITE ESSO RESO ACCESSIBILE AVVIENE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO E CHE L’INTERO RISCHIO RIGUARDANTE LA QUALITÀ SODDISFACENTE, LE PRESTAZIONI, L’ACCURATEZZA E I RISULTATI RICADE TOTALMENTE SU DI VOI. NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SERVIZIO VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA E COSÌ COM’È, CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI E SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO E APPLE, I SUOI DIRIGENTI, GESTORI, DIPENDENTI, AFFILIATI, RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI, AGENTI, COLLABORATORI, RIVENDITORI O CONCESSORI DI LICENZA (COLLETTIVAMENTE DENOMINATI “APPLE” AI FINI DELLE SEZIONI 7 E 8) DECLINANO ESPRESSAMENTE, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO, OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE A QUESTE, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI ACCURATEZZA, DI PACIFICO GODIMENTO, TITOLO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI.
Esclusione delle Garanzie. Al di fuori di quanto espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali di Utilizzo, le Parti rinunciano a qualsiasi garanzia, sia essa esplicita o implicita, prevista dalla legge o altro, in relazione a eventuali errori, difetti, carenze, violazioni o non conformità del materiale, ivi inclusi i Progetti.
Esclusione delle Garanzie. 7.1. Registrandosi l'Utente accetta, riconosce e dichiara espressamente che: 7.1.1 L'utilizzo del Servizio avviene a sua sola ed esclusiva discrezione. Il Servizio è fornito "COSÌ COME È" e "COME DISPONIBILE" e pertanto Ad Spray non assume alcuna responsabilità riguardo alla sua fruizione e disponibilità, puntualità, alla cancellazione, alla mancata consegna o memorizzazione di qualsiasi comunicazione dell'Utente. È espressamente esclusa qualsivoglia garanzia a carico di Ad Spray esplicita e/o implicita, inclusa a mero titolo di esempio qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità per scopi particolari o in tema di qualità del servizio; 7.1.2 Ad Spray non garantisce: (i) che il Servizio soddisferà le esigenze dell'Utente; (ii) che il Servizio verrà prestato senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esente da errori; (iii) all’Utente la corrispondenza della veridicità e affidabilità del messaggio pubblicitario dell’Affiliato; (iv) che la qualità dei beni, servizi, informazioni o altri materiali acquisiti od ottenuti per il tramite del Servizio possa soddisfare le esigenze dell'Utente, né che; (v) eventuali errori nel Software vengano corretti; 7.1.3 qualsiasi Contenuto scaricato od altrimenti ottenuto dal o per il tramite del Servizio è ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo rischio dell'Utente e che l'Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al proprio computer o per la perdita di dati derivante dall'aver scaricato tali materiali o dall'avere utilizzato il Servizio; .
Esclusione delle Garanzie. Le garanzie di cui al presente articolo non troveranno applicazione qualora il Cliente abbia fruito del Servizio in maniera errata, illecita o non conforme alle Condizioni Generali e/o ad eventuali ulteriori istruzioni fornite da CYBEROO. In ipotesi di inadempimento da parte di CYBEROO alle garanzie di cui al presente articolo, il solo ed esclusivo rimedio riconosciuto al Cliente consisterà nella possibilità di recedere dal Contratto, con espressa esclusione di qualsiasi altro rimedio di legge o di Contratto.
Esclusione delle Garanzie. Ad eccezione di quando espressamente menzionato altrove nel TSPPS, nel TSPP vigente e nella normativa in vigore, Intesi Group S.p.A. come TSP, declina ogni garanzia e obbligo di qualsiasi tipo, incluso ogni tipo di garanzia su commerciabilità, su adeguatezza a un particolare scopo e su esattezza delle informazioni fornite (salvo il fatto che esse giungono da una fonte autorizzata); Intesi Group, inoltre, declina ogni responsabilità per quanto riguarda la negligenza e la mancanza di cura da parte dei Sottoscrittori e degli Utilizzatori. Intesi Group S.p.A. non garantisce il “non ripudio” di qualsiasi Certificato o messaggio. Intesi Group S.p.A. non garantisce alcun software.
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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.