Esclusione delle Garanzie Clausole campione

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Esclusione delle Garanzie. La Garanzia non si applica se l'Acquirente viola una delle seguenti disposizioni: • I Prodotti non devono essere utilizzati in strutture con controllo delle radiazioni, reattori nucleari e strutture legate alla sicurezza nucleare o all'utilizzo di energia nucleare, nonché in strutture che possono avere un contatto diretto con i pazienti. • I Prodotti non devono essere utilizzati per alimentare dispositivi medici o apparecchiature di supporto vitale. • I Prodotti non devono essere utilizzati o installati in un luogo in cui possano verificarsi vibrazioni. Ad esempio, non sono ammessi aerei, navi (imbarcazioni, yacht), automobili o treni. • I prodotti devono essere utilizzati esclusivamente per soluzioni domestiche e fisse di accumulo di energia.
Esclusione delle Garanzie. RICONOSCETE E ACCETTATE ESPRESSAMENTE CHE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE, L’USO DEL SERVIZIO O LA VOSTRA INCAPACITÀ DI USARE TALE SERVIZIO O QUALSIASI STRUMENTO O CARATTERISTICA O FUNZIONALITÀ IN ESSO O TRAMITE ESSO RESO ACCESSIBILE AVVIENE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO E CHE L’INTERO RISCHIO RIGUARDANTE LA QUALITÀ SODDISFACENTE, LE PRESTAZIONI, L’ACCURATEZZA E I RISULTATI RICADE TOTALMENTE SU DI VOI. NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SERVIZIO VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA E COSÌ COM’È, CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI E SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO E APPLE, I SUOI DIRIGENTI, GESTORI, DIPENDENTI, AFFILIATI, RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI, AGENTI, COLLABORATORI, RIVENDITORI O CONCESSORI DI LICENZA (COLLETTIVAMENTE DENOMINATI “APPLE” AI FINI DELLE SEZIONI 7 E 8) DECLINANO ESPRESSAMENTE, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO, OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE A QUESTE, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI ACCURATEZZA, DI PACIFICO GODIMENTO, TITOLO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI.
Esclusione delle Garanzie. 7.1. Registrandosi l'Utente accetta, riconosce e dichiara espressamente che:
Esclusione delle Garanzie. Ad eccezione di quando espressamente menzionato altrove nel TSPPS, nel TSPP vigente e nella normativa in vigore, Intesi Group S.p.A. come TSP, declina ogni garanzia e obbligo di qualsiasi tipo, incluso ogni tipo di garanzia su commerciabilità, su adeguatezza a un particolare scopo e su esattezza delle informazioni fornite (salvo il fatto che esse giungono da una fonte autorizzata); Intesi Group, inoltre, declina ogni responsabilità per quanto riguarda la negligenza e la mancanza di cura da parte dei Sottoscrittori e degli Utilizzatori. Intesi Group S.p.A. non garantisce il “non ripudio” di qualsiasi Certificato o messaggio. Intesi Group S.p.A. non garantisce alcun software.
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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.