Garanzia di buon funzionamento Clausole campione

Garanzia di buon funzionamento. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti). Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).
Garanzia di buon funzionamento. Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche previste e sono idonei allo scopo per cui vengono forniti. Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono esenti da vizi, da difetti materiali e di fabbricazione. Il Fornitore si impegna a riparare e/o sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziate con parti di ricambio nuove ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione e/o riparazione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore. Il periodo di garanzia dei beni oggetto dell’Ordine si intende pari a 12 (dodici) mesi, o al maggior termine eventualmente previsto dalle norme vigenti, e decorre dalla data di accettazione della fornitura. In caso di riparazione e/o sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per Telespazio. La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento, inesperienza o negligenza di Telespazio. Nel caso la sostituzione delle parti viziate non sia possibile, l'Ordine si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni. Il termine per la denuncia di vizi o difetti della merce è fissato in 8 giorni a decorrere dal giorno della scoperta.
Garanzia di buon funzionamento. Il Venditore garantisce il buon funzionamento del bene nuovo per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del bene, salva diversa garanzia del produttore/costruttore. Se la vendita ha per oggetto beni usati la garanzia è prestata dal Venditore per un periodo di 3 (tre) mesi a far data dalla consegna. In ogni caso, per la validità della garanzia, il Compratore dovrà denunciare il difetto di funzionamento del bene entro 7 (sette) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Nei casi ove operi la garanzia, il Venditore potrà decidere se sostituire il bene o riparare il medesimo, anche mediante sostituzione di componenti difettose. In caso di riparazione del bene, la durata della garanzia originaria rimane invariata. In caso di sostituzione del bene o di un suo componente, la garanzia sarà rinnovata per la stessa durata cui era garantito il bene venduto in origine, a decorrere dalla data di sostituzione del bene o del singolo componente. La presente garanzia non copre i difetti causati dal Compratore a seguito di negligenza o cattivo uso o uso non conforme del bene, ovvero causati da riparazioni, sostituzione di componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal Venditore. Parimenti, il Compratore, ancorché in presenza di un cattivo funzionamento del bene, non potrà pretendere la presente garanzia qualora abbia sospeso il pagamento del prezzo nei xxxx e nei tempi previsti nel presente contratto, invocando l’art.1460 c.c.
Garanzia di buon funzionamento. 11.1 Validità: 12 (dodici) mesi.
Garanzia di buon funzionamento. La garanzia decorre dalla data di riconsegna di ciascun Rotabile e si intenderà cessata trascorsi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal verbale di riconsegna. Per quanto riguarda i materiali/componenti di fornitura “a nuovo”, la garanzia resta stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data del suddetto collaudo. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a sua sola discrezione, potrà scegliere se riparare o, sostituire il materiale (componente o sotto assieme) risultato guasto e/o difettoso. Limitatamente ai materiali e/o componenti riparati o sostituiti, la garanzia si estenderà per altri 12 mesi dalla data di riparazione o sostituzione, ma cesserà in ogni caso decorsi trentasei (36) mesi dalla data iniziale di riconsegna del Rotabile. È espressamente escluso il prolungamento della garanzia per le parti non oggetto di riparazione o sostituzione. La proprietà dei materiali e/o componenti sostituiti - anche in parte - durante il periodo di garanzia, passerà al Fornitore al termine della sostituzione, ad eccezione dei materiali ‘volano’ di proprietà di TFT. Durante il periodo di garanzia sono a cura e carico del Fornitore le spese di riparazione, sostituzione delle parti guaste e-o difettose. Eventuali modifiche che si rendano necessarie durante il periodo di garanzia, devono comportare anche il conseguente aggiornamento della documentazione tecnica da consegnare a TFT.
Garanzia di buon funzionamento. L'impresa aggiudicataria deve, durante il periodo di garanzia, assicurare un servizio di assistenza finalizzato alla risoluzione di qualsiasi problema legato alla funzionalità dell'intero sistema fornito raccogliendo le richieste di intervento, anche mediante canali di comunicazione dedicati, telefono, fax e posta elettronica e garantendo l’intervento diretto di personale tecnico specializzato. L’impresa è responsabile per i vizi, i difetti, la mancanza di qualità del sistema e delle apparecchiature fornite e per i danni derivanti al sistema ed alle apparecchiature da tali vizi e difetti. L'impresa assume l’obbligo di fornire solo apparecchiature nuove di fabbrica, munite delle certificazioni di qualità prescritte dalle leggi vigenti. Le apparecchiature dovranno essere prive di difetti e vizi dovuti alla progettazione o errata esecuzione e dovranno possedere tutti i requisiti previsti nell’offerta. La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità dell’impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita. Inoltre, dalla data del verbale di collaudo e per un periodo di 24 mesi, l’impresa si obbliga a fornire l’estensione della garanzia da effettuare mediante l’assistenza "on-site", con la quale assicura il buon funzionamento del sistema, delle apparecchiature e dei programmi forniti, senza esclusione di alcun componente, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito per l'Amministrazione. Durante detto ultimo periodo l’impresa dovrà intervenire, in caso di guasti o malfunzionamenti del sistema e/o delle apparecchiature e/o dei programmi, da qualunque causa determinati, entro 2 ore naturali, successivi e continui dalla chiamata e dovrà rimuovere il guasto o malfunzionamento entro e non oltre 8 ore, successive e continue estendibili a 3 giorni per pezzi non disponibili al momento dell’intervento; nel caso in cui il mancato funzionamento delle apparecchiature fornite dall’impresa determini l’indisponibilità per periodi superiori a 3 giorni continuativi, l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere all’impresa un nuovo periodo di garanzia commisurato al fermo. Durante le fasi di emergenza i tempi di cui sopra vengono ridotti del 50%. L’Amministrazione è obbligata a informare prontamente l’impresa degli inconvenienti che si verificano. In caso di mancato intervento nei tempi sopra indicati si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 18. In caso di guasti o malfunzionamenti provocati da eventi naturali, d...
Garanzia di buon funzionamento. 7.1 HTC S.r.l. non garantisce la rispondenza dei beni a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui esse siano state espressamente richieste e convenute per iscritto tra le parti in sede di ordine e di conferma d’ordine, ovvero in sede di campionatura approvata.
Garanzia di buon funzionamento. 12. La garanzia comunitaria di conformità al contratto nelle vendite di beni di consumo
Garanzia di buon funzionamento. La figura, regolata dall’art. 1512 c.c. in relazione alla vendita mobiliare, recepisce una prassi invalsa specialmente nel commercio di macchine, apparecchiature e, più in generale, prodotti industriali. La norma (di natura derogabile) prevede che quando in forza di un patto espresso o degli usi (normativi) il venditore garantisce il buon funzionamento della cosa per un tempo determinato, il giudice può assegnargli un termine per riparare o sostituire la cosa, salvo il risarcimento del danno (v. Xxxxxx, X., Le garanzie convenzionali nella vendita, Padova, 2004; Bocchini, F., La vendita di cose mobili cit., 165 ss.). Da non confondere con la figura in esame è la “garanzia di fabbrica” che può essere assunta dal produttore del bene verso l’utente finale. La direttiva n. 44/1999/CE del 25 maggio 1999, «su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo», recepita nel nostro ordinamento con il d.lg. 2 febbraio 2002 n. 24 ha introdotto rilevanti novità nella disciplina della garanzia per vizi e difetti nella vendita (oltre agli aa. citt. supra, nel § 10, x. Xxxxxxxx, A., e De Cristofaro, G., La vendita di beni di consumo ecc., Padova, 2002; AA.VV, Le garanzie nella vendita di beni di consumo, a cura di Bin, M., e Xxxxxxxx, A., in Trattato di dir. comm. e dir. dell’ec. diretto da Xxxxxxx, XXXX, Xxxxxx, 0000). La disciplina europea, come già si è notato, si rivolge non a tutte le vendite ma solo a quelle tra professionista e consumatore aventi per oggetto beni mobili (art. 128 comma 2° cod. cons.). Uno dei tratti caratterizzanti della nuova disciplina è costituito dalla unificazione delle varie specie di difetti previsti dal codice civile – vizi, mancanza di qualità essenziali, mancanza di qualità promesse e (secondo i più) aliud pro alio – entro un’unitaria categoria costituita dal «difetto di conformità del bene al contratto» (art. 129 cod. cons.), nonché dall’unificazione del regime della responsabilità del venditore sia per i difetti anteriori al trasferimento della proprietà che per quelli successivi (arg. ex art. 130, comma 1° cod. cons.) (cfr. Xxxxxxxx, X., La compravendita cit., 210 ss., 318 ss.). Per determinare la nozione di «difetto di conformità» il legislatore utilizza una serie di indici «presuntivi» di conformità (elencati nell’art. 129, comma 2° cod. cons.), che debbono concorrere tra loro. Dai criteri legali si desumono a contrario le singole ipotesi di difformità del bene; ipotesi che corrispondono, sostanzialmente, alle fattis...
Garanzia di buon funzionamento. Il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento di ciascun rotabile, assieme, sotto assieme, componente, parte, pezzo e materiale presente nel rotabile; la durata di tale garanzia decorre, per ciascun rotabile, dalla data di emissione del relativo “Verbale di Consegna” ed è pari a 2 (due) anni. Durante tale periodo il Fornitore è tenuto ad erogare il Servizio di assistenza tecnica di cui al par 2.7.9 del Capitolato Tecnico Organizzativo.