Common use of ESITO DEL PROCEDIMENTO Clause in Contracts

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbale. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.

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ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione ec) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; fd) quando le parti non riescono a raggiungere un accordo ed il mediatore non ritenga utile proseguire il procedimento; e) decorsi tre quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di La sospensione o la cancellazione dell’ODM dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è registro non hanno effetto sul procedimento in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbale. 4. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.

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ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell’art. Il 11 del D.Lgs. n. 28/2010 il procedimento si concludeconsidera concluso quando: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando a. le parti raggiungono un accordoaccordo amichevole; d) quando b. le parti non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal Mediatore; c. le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2accordo. In Il Mediatore redige apposito verbale sia in caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti esito positivo che negativo della procedura di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazioneconciliazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo Il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo viene sottoscritto dalle parti e dai loro dal Mediatore che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere l’accordo o la mancata partecipazione all’incontro di mediazione delle parti o di una di esse. Nell’ipotesi sub a) il Mediatore redige il verbale di avvenuta conciliazione al quale allega il testo dell’accordo medesimo provvede a consegnarlo alla segreteria dell’Organismo la quale lo rilascia alla parte che ne faccia richiesta, previo adempimento delle formalità contabili. Sempre nell’ipotesi sub a), ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è proposta omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e tutte del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nel caso in cui le parti vi aderiscononon aderiscano alla proposta formulata dal Mediatore, il mediatore forma processo verbale. Il quest’ultimo indicherà nel verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o medesimo la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la sua proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo, provvederà a consegnare il verbale alla segreteria dell’Organismo la quale lo rilascerà alla parte che ne faccia richiesta previo adempimento delle formalità contabili. Nell’ipotesi sub c) il Mediatore indica nel verbale che il procedimento si è concluso con esito negativo per il mancato raggiungimento dell’accordo e provvede a consegnarlo alla segreteria dell’Organismo la quale provvederà a rilasciarlo alla parte che ne faccia richiesta previo adempimento delle formalità contabili. Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 28/2010, il verbale di una conciliazione deve essere depositato nella segreteria dell’organismo. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rilasciarne copia alle parti che ne facciano richiesta anche ai fini dell’stanza di omologazione del verbale. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è sottoscritto dalle parti e omologato dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 7Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale Una copia del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciatarilasciata alle parti, su previa richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10mentre l’originale viene conservato presso l’Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo dall’accordo eventualmente raggiunto sono assolti solidalmente dalle parti. 11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.

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Samples: Regolamento Di Procedura

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1. Il Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010, il procedimento si concludeconsidera concluso, quando: a) nel caso che nessuna delle le parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011raggiungono un accordo amichevole; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla all’eventuale proposta formulata dal mediatore; fc) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all’incontro di mediazione; d) le parti non raggiungono un accordo; e) le parti, salvo diverso accordo delle partiall’esito del primo incontro, dichiarano di non voler procedere alla mediazione. 2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, tutti i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo casi in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderisconosi sia tenuto l’incontro, il mediatore forma processo verbaleun verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia l’autografia o la impossibilità a l’impossibilità di sottoscrivere. 53. L'accordo Nell’ipotesi di cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura4. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per depositato presso la parte eccedente. 10Segreteria dell’Organismo. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti. L’Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo. 115. Al termine Nell’ipotesi di cui al primo comma, 1 lett. b), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo solo se ne venga fatta concorde richiesta delle parti. 6. Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale, anche ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. D) del DM 180/20104, che il procedimento è fallito per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti. Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcune delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascia, su richiesta della parte istante, una dichiarazione attestante la chiusura del procedimento ciascuna per mancata adesione della parte invitata o di alcune delle parti invitate solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo. 7. Nell’ipotesi di cui al primo comma, lett. d), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è tenuta a compilare concluso per mancato accordo. 8. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera f), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento non ha avuto ulteriore corso, stante la scheda volontà delle parti di valutazione non procedere con la mediazione. 9. Nel caso di sospensione o di cancellazione dell’Organismo ai sensi dell’art. 10 del servizio d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, il procedimento si estingue e le indennità di cui all’art. 20 vengono restituite alle parti oppure i procedimenti di mediazione predisposta dall’ODMin corso possono proseguire presso altro Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

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Samples: Regolamento Di Procedura E Codice Etico

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell‟art. Il 11 del D. Lgs. 28/10, il procedimento si concludeconsidera concluso, quando: a) nel caso che nessuna delle le parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011raggiungono un accordo amichevole; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla all‟eventuale proposta formulata dal mediatore; fc) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda la parte non partecipa all‟incontro di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.; 2d) le parti non raggiungono un accordo. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, tutti i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo casi in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderisconosi sia tenuto l'incontro, il mediatore forma processo verbaleredige un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia l‟autografia o l‟impossibilità a sottoscrivere o la impossibilità mancata partecipazione all'incontro di mediazione. Nell„ipotesi sub a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti. Dal punto di vista dell‟efficacia esecutiva, tale accordo dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. II conseguente verbale costituisce titolo esecutivo per l‟espropriazione forzata, per l‟esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l‟accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall‟art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a sottoscrivere. 5ciò autorizzato. L'accordo raggiunto L‟accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo ritardi nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione non riesce Nell'ipotesi sub b) il mediatore redige verbale, contenente indicherà nel verbale medesimo la sua proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è sottoscritto dalle parti concluso per la mancata partecipazione della parte. Xxx l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata. Quest'ultima disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010. In tale ultima ipotesi, infatti, ai sensi dell‟art. 7, comma 5 lett. d) del D.M. 180/2010, il mediatore, è tenuto a svolgere l‟incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all‟esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore che ne certifica l'autografia o ai sensi dell‟art. 11, comma 4, del medesimo decreto. Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l‟originale sarà conservato presse la impossibilità a sottoscrivere. 7Segreteria di ABC Mediazione. Se la conciliazione non riesce per mancata adesioneNell‟ipotesi sub d) infine, il mediatore ne dà atto nel redigerà il “verbale di mancata conciliazione", salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11cui le parti possono richiedere copia. Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna parte è tenuta a compilare la consegnata una scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM(all. 3); quest‟ultima, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere trasmessa, eventualmente anche per via telematica, al responsabile dell‟organismo, con modalità che assicurano la certezza dell‟avvenuto ricevimento.

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Samples: Regolamento Di Procedura

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell'art. Il procedimento si conclude: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento11 del D.lgs. n. 69/13, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dell’accordo raggiunto. Il mediatore è tenuto a cura formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13, modificato dal D.Lgs 69/13. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. Ai sensi dell’artLe parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire alla segreteria dell’ODM/ODC, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. 12 D.LgsIn mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. n. 28/2010 e successive modifiche Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi impossibilità di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4sottoscrivere. Se vi è proposta e tutte con l’accordo le parti vi aderisconoconcludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, il mediatore forma processo verbaleper procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione Quando l’accordo non riesce è raggiunto, il mediatore redige verbale, contenente la con l’indicazione dell’eventuale proposta se è stata formulata, e le ragioni o del mancato accordo. Il ; il verbale è deve essere sottoscritto dalle parti e dal dallo stesso mediatore che ne certifica l'autografia l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a di sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per In caso di mancata adesioneadesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore ne dà non può formulare la proposta e il verbale – su espressa richiesta della parte presente – darà atto nel verbale di della mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa adesione e/o diritto di qualsiasi specie e naturapartecipazione. Il verbale verrà redatto in un numero di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle originali pari al numero delle parti. 11. Al termine del procedimento ciascuna di mediazione verrà consegnata ad ogni parte è tenuta a compilare la scheda valutativa (allegato a) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell’ODM/ODC trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell’elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento. Nel caso in cui l’ODM/ODC venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l’Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di valutazione sospensione o cancellazione. In mancanza l’Organismo è scelto dal Presidente del servizio Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Ai sensi dell’art. 12, così come modificato dal D.Lgs 69/13, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di mediazione predisposta dall’ODMfare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

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Samples: Regolamento Di Mediazione

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell’art. Il 11 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento si concludeconsidera concluso, quando: a) nel caso che nessuna delle le parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011raggiungono un accordo amichevole; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla all’eventuale proposta formulata dal mediatore; fc) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda la parte non partecipa all’incontro di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.; 2d) le parti non raggiungono un accordo. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, tutti i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo casi in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderisconosi sia tenuto l'incontro, il mediatore forma processo verbaleredige un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere o la impossibilità a sottoscrivere. 5mancata partecipazione all'incontro di mediazione. L'accordo Nell‘ipotesi sub a) al verbale é allegato l'accordo raggiunto può prevedere il pagamento e sottoscritto dalle parti. Dal punto di una somma vista dell’efficacia esecutiva, qualora tale accordo dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di denaro ordine pubblico. II conseguente verbale costituisce titolo esecutivo per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero l’espropriazione forzata, per il ritardo nel loro adempimento. 6l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la conciliazione non riesce Nell'ipotesi sub b) il mediatore redige verbale, contenente indicherà nel verbale medesimo la sua proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il Nell'ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o concluso per la impossibilità a sottoscrivere. 7mancata partecipazione della parte. Se Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la conciliazione non riesce parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesioneadesione della parte invitata. Quest'ultima disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l’originale sarà conservato presse la Segreteria di ABC Mediazione. Nell’ipotesi sub d) infine, il mediatore ne dà atto nel Mediatore redigerà il “verbale di mancata conciliazione", salvo quanto previsto dall’art. 6di cui le parti possono richiedere copia. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.

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Samples: Regolamento Di Procedura

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell'art. Il procedimento si conclude: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento11 del D.lgs. n. 28/10, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dell’accordo raggiunto. Il mediatore è tenuto a cura formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 D.lgs. 28/10. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. Ai sensi dell’artIn mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi impossibilità di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4sottoscrivere. Se vi è proposta e tutte con l’accordo le parti vi aderisconoconcludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, il mediatore forma processo verbaleper procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione Quando l’accordo non riesce è raggiunto, il mediatore redige verbale, contenente la con l’indicazione della proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il ; il verbale è deve essere sottoscritto dalle parti e dal dallo stesso mediatore che ne certifica l'autografia l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a di sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per In caso di mancata adesionepartecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore ne non può formulare la proposta e nel verbale dà atto nel verbale di della mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’artpartecipazione. 6. 8. L'originale L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne viene rilasciata, su fanno richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e, all’esito del procedimento, verrà rilasciato verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euromancata partecipazione della parte chiamata e del conseguente mancato accordo, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10formato dal mediatore ai sensi dell’art. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11, comma 4 del D.Lgs.28/2010. Al termine del procedimento ciascuna di mediazione verrà consegnata ad ogni parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell’ODM trasmettere al responsabile della tenuta del servizio di mediazione predisposta dall’ODMregistro e dell’elenco la scheda per via telematica o con qualsiasi altra modalità che assicuri la certezza dell’avvenuto ricevimento. Nel caso in cui l’ODM venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.

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Samples: Regolamento Di Mediazione

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell'art. Il 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si concludeconsidera concluso, quando: a) nel caso che nessuna delle Una o tutte le parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011primo incontro dichiarano di non voler procedere con lo svolgimento della mediazione; b) quando all’esito del primo incontro, le taluna delle parti non intendono proseguire nella partecipa all'incontro di mediazione; c) quando le parti parti, avendo dichiarato di volere procedere con lo svolgimento della mediazione, raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla all'eventuale proposta formulata dal mediatore; fe) decorsi tre mesi dalla proposizione le parti, avendo dichiarato di volere procedere con lo svolgimento della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2non raggiungono un accordo. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, tutti i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo casi il mediatore forma processo un verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbalein cui dà atto dello svolgimento dell'incontro. Il verbale viene sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la impossibilità a sottoscrivere. 5mancata partecipazione all'incontro di mediazione. L'accordo Nelle ipotesi sub c) al verbale é allegato l'accordo raggiunto può prevedere il e sottoscritto dalle parti. Il mediatore forma un originale del verbale, con l’allegato accordo, da depositare presso l’OdC ed un originale dei medesimi documenti per ciascuna delle parti che hanno avviato od aderito alla mediazione e li consegna all’OdC. L’OdC, accertata la regolarità formale del verbale e l’avvenuto pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6delle spese e delle indennità dovute, autorizza la segreteria dell’OdC alla consegna dell’originale e dell’allegato accordo alla parte richiedente. Se la conciliazione non riesce Nell'ipotesi sub d) il mediatore redige verbale, contenente indicherà nel verbale medesimo la sua proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale Una copia del verbale è depositato sarà rilasciata alle parti che lo richiedano e siano in regole col pagamento delle spese e delle indennità dovute, mentre l’originale sarà conservato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. 10l' ODC. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’ODM.

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ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1Ai sensi dell'art. Il procedimento si conclude: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento11 del D.lgs. n. 28/10, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dell’accordo raggiunto. Il mediatore è tenuto a cura formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 D.lgs. 28/10. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. Ai sensi dell’artIn mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche Quando l’accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai dallo stesso mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi impossibilità di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4sottoscrivere. Se vi è proposta e tutte con l’accordo le parti vi aderisconoconcludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 cc, il mediatore forma processo verbaleper procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione Quando l’accordo non riesce è raggiunto, il mediatore redige verbale, contenente la con l’indicazione della proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il ; il verbale è deve essere sottoscritto dalle parti e dal dallo stesso mediatore che ne certifica l'autografia l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a di sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per In caso di mancata adesionepartecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore ne non può formulare la proposta e nel verbale dà atto nel verbale di della mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’artpartecipazione. 6. 8. L'originale L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne viene rilasciata, su fanno richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e, all’esito del procedimento, verrà rilasciato verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euromancata partecipazione della parte chiamata e del conseguente mancato accordo, altrimenti l'imposta è dovuta per formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs., anche nel caso in cui la parte eccedente. 10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 11sia rappresentata da avvocato iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM o da chiunque a qualsiasi titolo rivesta carica nell’ODM, ovvero da altro professionista di lui socio, associato ovvero che eserciti l’attività professionale negli stessi locali, non avendo neppure inizio in tal caso la procedura di mediazione. Al termine del procedimento ciascuna di mediazione verrà consegnata ad ogni parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell’ODM trasmettere al responsabile della tenuta del servizio di mediazione predisposta dall’ODMregistro e dell’elenco la scheda per via telematica o con qualsiasi altra modalità che assicuri la certezza dell’avvenuto ricevimento. Nel caso in cui l’ODM venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell’art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso.

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