Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi Clausole campione

Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi esclusi quelli verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (assicurati con la garanzia di cui all’art. 7.1 “Eventi sociopolitici”).
Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi. La Società, a deroga dell’art. 1.1 Assicurazione del fabbricato lettera b) si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato stesso derivanti da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi.
Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi. La Società, a deroga dell’art. 1.1 Assicurazione del fabbricato lettera b) si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato stesso derivanti da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi. La Società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal Fabbricato derivanti da: Sono compresi i danni di bagnamento: La Società, a parziale deroga di quanto previsto nella garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari. - sino alla concorrenza del 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato, con minimo di euro 3.000,00 e massimo di euro 20.000,00. Se in polizza viene indicato il codice FR02 il limite massimo di euro 20.000,00 si intende elevato a euro 40.000,00 fermo il limite minimo di euro 3.000,00. Inoltre la Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal fabbricato derivanti da: sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all’interno del fabbricato (esclusi i danni al contenuto) sia a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso sia di bagnamento purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo. Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno tranne quelle realizzate in legno Lamellare incollato (UNI EN 14080) oppure in legno Microlamellare (UNI EN 14374). Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 9 di Se in polizza viene indicato il codice SN02, la Società a parziale deroga di quanto previsto nella garanzia Sovraccarico neve, risponde fino alla concorrenza del massimale di 5.000,00 euro per sinistro, dei danni materiali e diretti: - di rottura di serramenti, vetrate, lucernari, quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato; - di rottura e deformazione delle grondaie; - di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).