Espropriazioni Clausole campione

Espropriazioni. La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i. (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
Espropriazioni. 1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Espropriazioni. L'Ente appaltante conferisce all'Impresa aggiudicataria dell'appalto il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, l'Impresa aggiudicataria stessa deve avvalersi di tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità. I decreti di espropriazione sono trascritti nella conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, che cura altresì le relative volture catastali. L'Impresa è obbligata a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto. Essa deve dar corso alle operazioni relative alle occupazioni e alle espropriazioni non appena avrà ricevuto il provvedimento che, a norma di legge, qualifica i lavori appaltati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Detto provvedimento è trasmesso dall'Ente appaltante all'organo istituzionalmente competente ad emanare il decreto di occupazione e di espropriazione. L'Impresa stessa provvede, tra l'altro, senza alcun indugio, alla esatta individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. L'Impresa provvede, altresì, a proprie cura e spese, a tutto quanto occorre per il perfezionamento dei procedimenti di occupazione ed espropriazione ed in particolare agli adempimenti che qui di seguito vengono indicati a titolo esemplificativo:
Espropriazioni. 1. L’esecuzione delle Opere e delle prestazioni di cui alla presente convenzione non prevede l’eventualità di espropriazioni.
Espropriazioni. Non sono previste espropriazioni.
Espropriazioni. (ove previste)
Espropriazioni. La disciplina degli espropri è regolata dal DPR n. 327/2008 e successive modificazioni e integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Espropriazioni. Il Concedente è autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Esso può tuttavia valutare in sede di bando di gara e decidere di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Concedente con le conseguenze che ne derivano in termini di obbligazioni e responsabilità.
Espropriazioni. Le aree e gli immobili interessati dalle opere oggetto della presente Convenzione sono già nella piena disponibilità delle Parti e/o già sedi pubbliche, come evidenziato negli elaborati e nel Piano Particellare di Esproprio. Eventuali oneri e responsabilità in merito ad occupazioni di aree private o imposizioni di servitù connesse e necessarie alla realizzazione compiuta dell’opera saranno e resteranno a carico del soggetto Proponente.
Espropriazioni. In base all’art. 834 c.c., previo pagamento di una giusta indennità, l’Ente locale può privare in tutto o in parte un soggetto privato di uno io più beni immobili per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata. Competente al decreto di dichiarazione di pubblica utilità, è sempre l’autorità statale o regionale che procederà all’emissione della delibera che autorizza il pagamento dell’indennità. Per l’erogazione della stessa, si dovrà produrre: