Common use of Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione Clause in Contracts

Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, il rapporto di collaborazione resterà sospeso: • in caso di infortunio, fino ad un massimo di trenta giorni continuativi; • in caso di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fino ad un massimo di trenta giorni. In caso di superamento dei predetti termini temporali il committente può risolvere immediatamente il rapporto. Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia e infortunio, fino a 15 giorni complessivi. Fermo restando quanto previsto dalla presente clausola, il committente può risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o infortunio, cumulativamente intesi, superino i settanta giorni in ragione d’anno. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative. Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Presso L’osservatorio Sociale, www.provincia.brindisi.it

Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione. Ove Così come consentito dagli Artt. 2222 e 2225 del Codice Civile, le parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del collaboratore, nessun vincolo di prestazione. Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali che, salvo più favorevole previsione a favore del collaboratore ivi prevista, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia malattia, infortunio e infortuniomaternità, la prestazione stessa resterà sospesa e non verrà corrisposto alcun compenso: a.nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica; b.nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare; c.nel caso di maternità, per il rapporto periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di collaborazione resterà sospeso: • 180 giorni. E’ considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la xxxxxxxxxx.Xx padre lavoratore ha diritto di usufruire della sospensione per maternità in caso di infortunio, fino ad un massimo morte o di trenta giorni continuativi; • in caso grave infermità della madre ovvero di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fino ad un massimo di trenta giorniabbandono. Tali eventi dovranno essere certificati e l’ente potrà richiedere un’apposita verifica medica. In caso di superamento dei predetti termini temporali il committente può risolvere immediatamente il rapportosospensione dell’esecuzione per maternità, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni. Non si tiene conto dei periodi Nei casi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia cui al punto a) e infortunio, fino a 15 giorni complessivi. Fermo restando quanto previsto dalla presente clausola, il committente può risolvere il rapporto nel caso in cui i singoli periodi b) e per l’eventuale periodo di impossibilità della prestazione sospensione dovuta a malattia o infortunio, cumulativamente intesi, superino i settanta giorni in ragione d’anno. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti gravidanza a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche rischio non lavorative. Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazionevi sarà alcuna proroga. Il collaboratore dovrà dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma 2 del presente articolo., il collaboratore presenterà tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria. Si prevede che, fino all’anno di età del bambino, si il committente e il collaboratore concorderanno una gestione dei tempi di lavoro tale da permettere l’allattamento. In caso di gravi e comprovati motivi di carattere parentale si concorderà una gestione dei tempi di lavoro tali da permettere al collaboratore di avere a disposizione il tempo necessario ai propri fabbisogni. In caso di matrimonio si prevederà nella definizione degli obiettivi la possibilità di un periodo di pausa dell’attività aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell’art. 5 comma b.

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Samples: Accordo Quadro

Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia malattia, infortunio e infortuniomaternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso, con conseguente e pari proroga del termine, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo: − in caso di maternità, per un massimo di sei mesi compresi tra i tre mesi precedenti il parto e i 5 mesi successivi allo stesso. E’ considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza; − in caso di infortunio, fino ad un massimo di trenta sessanta giorni continuativi; in caso di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fino ad a un massimo di trenta giornisessanta giorni continuativi. In caso di superamento dei predetti termini temporali temporali, il committente può potrà risolvere immediatamente il rapporto, senza preavviso. Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia e od infortunio, fino a 15 quindici giorni complessivicomplessivi in ragione d’anno. Fermo restando quanto previsto dalla dal presente clausolaarticolo, il committente può potrà risolvere il rapporto rapporto, senza preavviso nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente intesiconsiderati, superino i settanta gli ottanta giorni in ragione d’anno. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative. Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa

Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione. Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazioneprestazione da parte del collaboratore, quali malattia malattia, infortunio e infortuniomaternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso, con conseguente e pari proroga del termine, perché non successivo alla scadenza del termine concordato nel contratto, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo, nei seguenti casi: - in caso di maternità, per un massimo di sei mesi compresi tra i tre mesi precedenti e i cinque mesi successivi allo stesso. È considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza; - in caso di infortunio, fino ad un massimo di trenta sessanta giorni continuativi; - in caso di malattia di durata superiore a sette quindici giorni continuativi, fino ad un massimo di trenta giornisessanta giorni continuativi. In caso di superamento dei predetti termini temporali temporali, il committente può potrà risolvere immediatamente il rapporto, senza preavviso. Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia e od infortunio, fino a 15 quindici giorni complessivicomplessivi in ragione d’anno. Fermo restando quanto previsto dalla dal presente clausolaarticolo, il committente può potrà risolvere il rapporto rapporto, senza preavviso nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente intesi, superino i settanta gli ottanta giorni in ragione d’anno. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative. Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione, ad eccezione di quanto sopra previsto. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Dirigente di Settore ed al committente l’impossibilità di eseguire la prestazionel’incarico. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione Ove il collaboratore intenda avvalersi delle tutele di cui al presente articolo, sarà sua cura comprovare il titolo dell’assenza.

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Samples: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa